L’Italia unita: i primi interventi normativi
Prima dell’Unità d’Italia l’organizzazione dei soccorsi è differenziata Stato per Stato. In occasione di grandi emergenze, come il terremoto della Val di Noto del 1693 e il terremoto in Calabria del 1783, le autorità centrali nominano un commissario con poteri eccezionali. A livello legislativo, esistono già norme antisismiche nello Stato Pontificio, nel Regno delle Due Sicilie e nel Ducato di Mantova, dove viene progettata la prima casa antisismica del mondo occidentale ad opera di Pirro Ligorio. Aggirandosi tra le rovine di Ferrara colpita dal terremoto nel 1570, l’architetto è il primo ad affrontare il tema della sicurezza abitativa.
Con l’Italia unita entra in vigore lo Statuto Albertino, adottato dal Regno di Sardegna nel 1848. Per la loro natura geologica Piemonte e Sardegna non sono regioni sismiche, di conseguenza, in tutti gli Stati annessi al Piemonte vengono abolite le norme relative alle prescrizioni edilizie antisismiche. Rimane, nel nuovo ordinamento unitario, la “tradizione” ingegneristica idraulica sviluppatasi nei territori del nord per il controllo dei fiumi.
Soccorrere le popolazioni colpite da un’emergenza non è compito prioritario dello Stato: gli interventi sono principalmente affidati ai militari e considerati opere di beneficenza. Anche durante l’alluvione di Roma nel dicembre del 1870, a offrire i primi soccorsi sono le truppe dell’Esercito che due mesi prima avevano conquistato la città con la Breccia di Porta Pia.
Il quadro legislativo post-unitario è frammentario e poco organico, limitandosi a prevedere interventi in seguito a particolari contingenze e calamità o per specifiche materie. Tutti i provvedimenti urgenti adottati per fronteggiare le emergenze nell’immediato trovano il loro fondamento normativo nel potere d’ordinanza concesso all’autorità amministrativa dalla Legge n. 2359 del 25 giugno 1865. In caso d’emergenza, prefetti e sindaci possono disporre della proprietà privata.
In caso di calamità sono mobilitati Esercito e Forze dell’ordine, che accorrono per primi sul luogo dell’evento. L’iter di gestione delle emergenze è rigido e codificato e comincia solo nel momento in cui la notizia del disastro arriva ufficialmente sul tavolo del Presidente del Consiglio, che svolge anche funzioni di Ministro dell’Interno.
Il dispaccio parte dalla fitta rete di prefetture presenti sul territorio e può arrivare dopo ore, giorni o settimane dall’evento. Le emergenze sono considerate nazionali solo se colpiscono obiettivi strategici per la viabilità e le strutture di pubblica utilità. Valutato lo scenario, si mobilitano i reparti militari più vicini alla zona colpita. In maniera spontanea e non coordinata si attivano anche soccorritori volontari, enti religiosi e associazioni che affiancano il lavoro dell’esercito.
Nel 1906 vengono emanate disposizioni su eruzioni vulcaniche, frane, alluvioni, mareggiate e uragani.
Foto: Immagine da una stampa d'epoca di Piazza del Popolo a Roma dopo l'alluvione del 1870