La prima legge sugli interventi di protezione civile
La Legge n. 996 dell'8 dicembre 1970 – “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità-Protezione Civile” – delinea un quadro complessivo sugli interventi di protezione civile.
Per la prima volta il nostro ordinamento definisce il concetto di "protezione civile", intesa come l’attività di predisposizione dei servizi finalizzati a garantire il soccorso e l’assistenza alle popolazioni in caso di emergenza e, al verificarsi della calamità, il coordinamento degli interventi delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti pubblici territoriali e istituzionali. Viene inoltre precisata per la prima volta la nozione di calamità naturale o catastrofe: “l’insorgenza di situazioni che comportino grave danno e pericolo di danno all’incolumità delle persone e dei beni, e che per la loro natura ed estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari”.
La direzione e il coordinamento di tutte le attività passano dal Ministero dei Lavori Pubblici al Ministero dell’Interno, nell’ambito del quale viene istituito il Comitato Interministeriale della Protezione Civile per un migliore coordinamento dell’attività dei vari Ministeri. È prevista la nomina di un Commissario per le emergenze, che dirige e coordina i soccorsi sul luogo del disastro. La legge prevede la dichiarazione di catastrofe o di calamità naturale attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che contiene anche la nomina del Commissario.
Per assistere la popolazione dalla prima emergenza al ritorno alla normalità vengono creati i CAPI-Centri Assistenziali di Pronto Intervento. Per la prima volta viene inoltre riconosciuta l’attività del volontariato di protezione civile: è il Ministero dell’Interno, attraverso i Vigili del Fuoco, a istruire, addestrare ed equipaggiare i cittadini che volontariamente offrono il loro aiuto.
La Legge n. 996/70 privilegia il momento dell’emergenza: di fatto disciplina solo il soccorso da mettere in campo nell’immediatezza dell’evento. Il regolamento d’esecuzione della legge verrà approvato dopo undici anni.