I grandi eventi e le emergenze all'estero

Sri Lanka, scarico degli aiuti da un Canadair italiano dopo il maremoto del 26 dicembre 2004

Con la Legge n. 401 del 2001 le competenze dello Stato in materia di protezione civile sono ricondotte al Presidente del Consiglio secondo le modalità già individuate dalla Legge n. 225 del 1992 e dal Decreto Legislativo n. 112 del 1998. L’Agenzia di Protezione Civile viene abolita e il Dipartimento della Protezione Civile ripristinato nell’ambito della Presidenza del Consiglio.

Il Capo Dipartimento svolge una funzione di coordinamento operativo di tutti gli enti pubblici e privati. Inoltre – d’intesa con le Regioni e gli Enti Locali – promuove lo svolgimento delle esercitazioni, le attività di informazione alla popolazione e l’attività di formazione in materia di protezione civile. Viene inoltre istituito presso la Presidenza del Consiglio un Comitato paritetico Stato-Regioni-Enti Locali.

La principale novità introdotta dal provvedimento riguarda i grandi eventi la cui dichiarazione, così come per lo stato di emergenza, comporta l’utilizzo del potere di ordinanza. Un ulteriore passaggio dal punto di vista normativo è rappresentato dalla Legge n. 152 del 2005, che estende il potere d’ordinanza anche agli eventi all’estero, sempre dopo dichiarazione dello stato di emergenza.

Con la Legge n. 27 del 24 marzo 2012, la gestione dei grandi eventi non rientrerà più nelle competenze della protezione civile.

Foto: Sri Lanka, scarico degli aiuti da un Canadair italiano dopo il maremoto del 26 dicembre 2004 nel Sud Est Asiatico / Luciano Del Castillo