Organi collegiali
Nella costruzione del Servizio Nazionale è emersa progressivamente l’esigenza di creare un punto di raccordo per l’attività di previsione e prevenzione dei rischi da un lato, e per la gestione delle emergenze dall’altro.
Per questo già a partire dal 1982 viene istituita una Commissione tecnico-scientifica per dare un parere autorevole sulle questioni scientifiche e per orientare la ricerca alla prevenzione dei rischi. Con la Legge n. 225 del 1992 la Commissione viene a configurarsi come l’organo di raccordo tra il Servizio Nazionale e la Comunità scientifica. Dal 2006, la Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi è una struttura indipendente rispetto al Dipartimento della Protezione Civile, perché presieduta e composta da esperti qualificati nelle materie di interesse per la protezione civile. Nel Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 è disciplinata all'art. 20.
Il Comitato Operativo (art. 14 Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018) è, invece, l’organo che assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza. Viene convocato quando la Sala situazione Italia si configura come Unità di crisi e la calamità coinvolge direttamente il Dipartimento della Protezione Civile. Costituito nel 1984, assume la sua attuale configurazione nel 2006. Il Comitato è presieduto dal Capo del Dipartimento ed è composto da rappresentanti del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
La Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi è la struttura di collegamento tra il Servizio Nazionale della Protezione Civile e la Comunità scientifica. La sua funzione principale è fornire pareri di carattere tecnico-scientifico su quesiti del Capo del Dipartimento e dare indicazioni su come migliorare la capacità di valutazione, previsione e prevenzione dei diversi rischi.
L’organizzazione e le funzioni della Commissione sono state ridefinite con il Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare dell’8 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2023.
Alla nomina dei componenti della Commissione si provvede con un successivo decreto; fino a quel momento, la Commissione continua a operare secondo quanto stabilito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017, modificata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2018.
Si è provveduto alla nomina dei componenti della Commissione con Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 31 agosto 2023 - Nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in attuazione dell’articolo 2, comma 5 del decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare 8 febbraio 2023.
Il Comitato operativo assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza. Si riunisce presso il Dipartimento della Protezione Civile, è presieduto dal Capo del Dipartimento ed è composto da rappresentanti di Componenti e Strutture operative del Sistema di protezione civile.
Ha l'obiettivo di valutare le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza, definire le strategie di intervento e coordinare in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso.
Composizione. Comprende rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile e Vigili del Fuoco, Forze Armate, Forze di Polizia, Croce Rossa Italiana, strutture del Servizio Sanitario Nazionale, Organizzazioni nazionali di volontariato, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, Capitanerie di Porto, ISPRA-Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale, INGV-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche, ENEA-Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l’Ambiente, Conferenza unificata. Partecipano inoltre rappresentanti di società di servizi e aziende, es. Autostrade per l’Italia, Ferrovie dello Stato, Enel. Possono poi essere convocati anche rappresentanti di istituzioni regionali e locali di protezione civile interessate da specifiche emergenze.
Funzionamento. Il Comitato dura in carica tre anni. Viene convocato dal Capo del Dipartimento o da un suo delegato e opera con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Nei casi di urgenza o emergenza il Comitato può operare anche con la presenza dei rappresentanti del Dipartimento, Vigili del Fuoco, Forze Armate, Forze di Polizia, Corpo Forestale, Croce Rossa Italiana, Capitanerie di Porto, Servizio Sanitario Nazionale ed Enea.
Il Comitato operativo è stato istituito dalla Legge n. 225 del 1992, all'art. 10 ed è regolamentato dall'articolo 14 del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018.