{"componentChunkName":"component---src-templates-pagina-foglia-completa-template-it-jsx","path":"/it/pagina-base/i-grandi-eventi-e-le-emergenze-allestero/","result":{"data":{"node":{"title":"I grandi eventi e le emergenze all'estero","field_titolo_esteso":"I grandi eventi e le emergenze all'estero","field_data":"2022-02-18T01:41:26+01:00","drupal_internal__nid":900003787,"field_id_contenuto_originale":900003788,"field_categoria_primaria":"pagina","field_streaming_homepage":false,"field_link":null,"body":{"processed":"

Con la Legge n. 401 del 2001 le competenze dello Stato in materia di protezione civile sono ricondotte al Presidente del Consiglio secondo le modalità già individuate dalla Legge n. 225 del 1992 e dal Decreto Legislativo n. 112 del 1998. L’Agenzia di Protezione Civile viene abolita e il Dipartimento della Protezione Civile ripristinato nell’ambito della Presidenza del Consiglio.

\n

Il Capo Dipartimento svolge una funzione di coordinamento operativo di tutti gli enti pubblici e privati. Inoltre – d’intesa con le Regioni e gli Enti Locali – promuove lo svolgimento delle esercitazioni, le attività di informazione alla popolazione e l’attività di formazione in materia di protezione civile. Viene inoltre istituito presso la Presidenza del Consiglio un Comitato paritetico Stato-Regioni-Enti Locali.

\n

La principale novità introdotta dal provvedimento riguarda i grandi eventi la cui dichiarazione, così come per lo stato di emergenza, comporta l’utilizzo del potere di ordinanza. Un ulteriore passaggio dal punto di vista normativo è rappresentato dalla Legge n. 152 del 2005, che estende il potere d’ordinanza anche agli eventi all’estero, sempre dopo dichiarazione dello stato di emergenza.

\n

Con la Legge n. 27 del 24 marzo 2012, la gestione dei grandi eventi non rientrerà più nelle competenze della protezione civile.

\n

Foto: Sri Lanka, scarico degli aiuti da un Canadair italiano dopo il maremoto del 26 dicembre 2004 nel Sud Est Asiatico / Luciano Del Castillo

\n"},"field_tabella":null,"fields":{"slug":"/pagina-base/i-grandi-eventi-e-le-emergenze-allestero/"},"field_link_esterni":[],"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Servizio Nazionale"},"field_riferimento_traduzione":{"fields":{"slug":"/pagina-base/major-events-and-emergencies-abroad/"}},"field_immagine_singola":null,"field_mappa":null,"field_box_social":null,"field_accordion":[],"field_tab":[],"field_immagine_dettaglio":{"field_alt":"Sri Lanka, scarico degli aiuti da un Canadair italiano dopo il maremoto del 26 dicembre 2004","field_didascalia":"Sri Lanka, scarico degli aiuti da un Canadair italiano dopo il maremoto del 26 dicembre 2004","relationships":{"image":{"localFile":{"publicURL":"/static/27a4763187c45a7d8453fb7f13432aed/srilanka-dsc-5592.jpg","childImageSharp":{"fluid":{"aspectRatio":1.5027322404371584,"src":"/static/27a4763187c45a7d8453fb7f13432aed/14b42/srilanka-dsc-5592.jpg","srcSet":"/static/27a4763187c45a7d8453fb7f13432aed/cf463/srilanka-dsc-5592.jpg 275w,\n/static/27a4763187c45a7d8453fb7f13432aed/dee3b/srilanka-dsc-5592.jpg 550w,\n/static/27a4763187c45a7d8453fb7f13432aed/14b42/srilanka-dsc-5592.jpg 800w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px"}}}}}},"field_immagine_anteprima":null,"field_galleria_flickr":null,"field_galleria_foto":null,"field_video_content":null,"field_allegati":[],"field_correlazioni":[{"__typename":"node__pubblicazione","title":"Rapporto sulle attività internazionali 2002-2006","field_titolo_esteso":"Rapporto sulle attività internazionali 2002-2006","body":{"processed":"

La pubblicazione raccoglie le testimonianze delle attività compiute in campo internazionale dagli uomini della protezione civile impegnati in difficili missioni e da subito preparati ad orientarsi, capire cosa fare e come muoversi in contesti del tutto sconosciuti fino a poche ore prima.

\n

Un grande risalto è dato ai rapporti che la protezione civile ha con l’Unione Europea, sia nel quadro del Programma d’Azione sia in quello del Meccanismo comunitario di Protezione Civile. Viene inoltre approfondita l’importanza delle esercitazioni internazionali e della formazione degli operatori impegnati sul campo: un intervento in emergenza, infatti, è tanto più efficace quanto più è stato provato e testato.

\n

Il testo prosegue con un'analisi delle recenti esperienze di esercitazioni internazionali tese a realizzare un’efficace cooperazione in materia di protezione civile e con la descrizione di alcuni dei progetti internazionali di servizio civile ai quali ha partecipato il Dipartimento.

\n

L’ultima parte del testo è dedicata ai rapporti con la Nato e alle attività tecnico-scientifiche svolte dal Dipartimento. Il rapporto si chiude con un glossario e una ricca documentazione fotografica.

\n","value":"

La pubblicazione raccoglie le testimonianze delle attività compiute in campo internazionale dagli uomini della protezione civile impegnati in difficili missioni e da subito preparati ad orientarsi, capire cosa fare e come muoversi in contesti del tutto sconosciuti fino a poche ore prima.
\r\n
\r\nUn grande risalto è dato ai rapporti che la protezione civile ha con l’Unione Europea, sia nel quadro del Programma d’Azione sia in quello del Meccanismo comunitario di Protezione Civile. Viene inoltre approfondita l’importanza delle esercitazioni internazionali e della formazione degli operatori impegnati sul campo: un intervento in emergenza, infatti, è tanto più efficace quanto più è stato provato e testato.
\r\n
\r\nIl testo prosegue con un'analisi delle recenti esperienze di esercitazioni internazionali tese a realizzare un’efficace cooperazione in materia di protezione civile e con la descrizione di alcuni dei progetti internazionali di servizio civile ai quali ha partecipato il Dipartimento.
\r\n
\r\nL’ultima parte del testo è dedicata ai rapporti con la Nato e alle attività tecnico-scientifiche svolte dal Dipartimento. Il rapporto si chiude con un glossario e una ricca documentazione fotografica.

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Il rapporto completo sulle attività internazionali svolte dal Dipartimento della Protezione Civile nel quadriennio 2002/2006.

\n","value":"

Il rapporto completo sulle attività internazionali svolte dal Dipartimento della Protezione Civile nel quadriennio 2002/2006.

\r\n"},"field_data":"2010-08-23T02:00:00+02:00","field_categoria_primaria":"pubblicazione","field_codice_lingua":false,"fields":{"slug":"/pubblicazione/rapporto-sulle-attivita-internazionali-2002-2006-0/"},"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":{"field_alt":"Rapporto sulle attività internazionali 2002-2006","field_didascalia":"Rapporto sulle attività internazionali 2002-2006","relationships":{"image":{"localFile":{"publicURL":"/static/304822c0226d53ad8fd951ba63d69ff7/2006-rappinternaz.jpg","childImageSharp":{"fluid":{"aspectRatio":0.7092198581560284,"src":"/static/304822c0226d53ad8fd951ba63d69ff7/14b42/2006-rappinternaz.jpg","srcSet":"/static/304822c0226d53ad8fd951ba63d69ff7/f836f/2006-rappinternaz.jpg 200w,\n/static/304822c0226d53ad8fd951ba63d69ff7/2244e/2006-rappinternaz.jpg 400w,\n/static/304822c0226d53ad8fd951ba63d69ff7/14b42/2006-rappinternaz.jpg 800w,\n/static/304822c0226d53ad8fd951ba63d69ff7/a7715/2006-rappinternaz.jpg 1000w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px"}}}}}}}},{"__typename":"node__pubblicazione","title":"Sri Lanka: il rendiconto","field_titolo_esteso":"Sri Lanka: il rendiconto","body":{"processed":"

A meno di 24 ore dallo tsunami che ha colpito le coste del Sud Est asiatico il 26 dicembre 2004, una squadra del Dipartimento della Protezione Civile era già operativa in Sri Lanka per portare assistenza e soccorso ai turisti italiani sorpresi dalla catastrofe, mentre altre unità d'emergenza raggiungevano le Maldive e Phuket, in Thailandia.

\n

Le drammatiche immagini girate dai turisti, trasmesse in quei giorni da tutte le televisioni del mondo, hanno dato vita a una spontanea quanto generosa gara di solidarietà tra i cittadini italiani. Così, quando gli operatori di telefonia mobile ed altri promotori di iniziative per le vittime dello tsunami hanno dovuto decidere a chi affidare le risorse raccolte, la scelta è caduta sulla Protezione Civile, che era già sul posto e aveva dimostrato di muoversi con efficienza.

\n

Le donazioni ricevute hanno raggiunto nel tempo circa 50 milioni di euro: grazie a queste risorse il Dipartimento di Protezione Civile ha portato a compimento i progetti \"rendicontati\" in questo volume, lavorando direttamente e in collaborazione con numerose Ong e altri soggetti attuatori.
\nA due anni e mezzo dalla tragedia, tutte le realizzazioni previste sono state completate e consegnate ai beneficiari e alle Autorità locali.

\n","value":"

A meno di 24 ore dallo tsunami che ha colpito le coste del Sud Est asiatico il 26 dicembre 2004, una squadra del Dipartimento della Protezione Civile era già operativa in Sri Lanka per portare assistenza e soccorso ai turisti italiani sorpresi dalla catastrofe, mentre altre unità d'emergenza raggiungevano le Maldive e Phuket, in Thailandia.

\r\n\r\n

Le drammatiche immagini girate dai turisti, trasmesse in quei giorni da tutte le televisioni del mondo, hanno dato vita a una spontanea quanto generosa gara di solidarietà tra i cittadini italiani. Così, quando gli operatori di telefonia mobile ed altri promotori di iniziative per le vittime dello tsunami hanno dovuto decidere a chi affidare le risorse raccolte, la scelta è caduta sulla Protezione Civile, che era già sul posto e aveva dimostrato di muoversi con efficienza.
\r\n
\r\nLe donazioni ricevute hanno raggiunto nel tempo circa 50 milioni di euro: grazie a queste risorse il Dipartimento di Protezione Civile ha portato a compimento i progetti \"rendicontati\" in questo volume, lavorando direttamente e in collaborazione con numerose Ong e altri soggetti attuatori.
\r\nA due anni e mezzo dalla tragedia, tutte le realizzazioni previste sono state completate e consegnate ai beneficiari e alle Autorità locali.

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Un volume che racconta gli interventi di prima emergenza e i progetti di ricostruzione realizzati in Sri Lanka con le donazioni degli italiani, dopo lo tsunami del 26 dicembre 2004.

\n","value":"

Un volume che racconta gli interventi di prima emergenza e i progetti di ricostruzione realizzati in Sri Lanka con le donazioni degli italiani, dopo lo tsunami del 26 dicembre 2004.

\r\n"},"field_data":"2007-01-02T01:00:00+01:00","field_categoria_primaria":"pubblicazione","field_codice_lingua":false,"fields":{"slug":"/pubblicazione/sri-lanka-il-rendiconto/"},"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":{"field_alt":"Copertina Sri Lanka: il rendiconto","field_didascalia":"Copertina Sri Lanka: il rendiconto","relationships":{"image":{"localFile":{"publicURL":"/static/234539570956da7e925eae58b68efa49/2007-srilanka-1-rendiconto.jpg","childImageSharp":{"fluid":{"aspectRatio":0.8403361344537815,"src":"/static/234539570956da7e925eae58b68efa49/14b42/2007-srilanka-1-rendiconto.jpg","srcSet":"/static/234539570956da7e925eae58b68efa49/f836f/2007-srilanka-1-rendiconto.jpg 200w,\n/static/234539570956da7e925eae58b68efa49/2244e/2007-srilanka-1-rendiconto.jpg 400w,\n/static/234539570956da7e925eae58b68efa49/14b42/2007-srilanka-1-rendiconto.jpg 800w,\n/static/234539570956da7e925eae58b68efa49/a7715/2007-srilanka-1-rendiconto.jpg 1000w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px"}}}}}}}}],"field_normative":[{"title":"Legge n. 401 del 9 novembre 2001: coordinamento operativo per le attività di protezione civile","field_titolo_esteso":"Legge n. 401 del 9 novembre 2001: coordinamento operativo per le attività di protezione civile","body":{"processed":"

Testo aggiornato a maggio 2012

\n

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile.

\n

Decreto legge n. 343 del 7 settembre 2001: Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile (Titolo così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401)

\n

Il Presidente della Repubblica

\n

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

\n

Considerato che lo statuto dell'Agenzia di protezione civile, prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, non è ancora operativo, a seguito delle obiezioni formulate dalla Corte dei conti;

\n

Considerata la necessità di attribuire ad un'unica struttura centrale il coordinamento di tutte le attività in materia di protezione civile, al fine di assicurare una composizione unitaria dei molteplici profili ed esigenze che rilevano in tale delicato settore;

\n

Considerate le conseguenze negative derivanti dalla mancata conclusione delle procedure finalizzate all'operatività dell'Agenzia di protezione civile;

\n

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità del coordinamento e la concreta funzionalità delle strutture attualmente preposte all'attività di protezione civile, in attesa di una eventuale ridefinizione complessiva del settore;

\n

Ritenuta l'urgenza di intervenire in considerazione dell'avvicinarsi della stagione invernale, periodo nel quale solitamente si verificano numerosi eventi calamitosi;

\n

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2001;

\n

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

\n

\nEmana il seguente decreto-legge:

\n

1. Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

\n

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni (4):

\n

a) alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: «e di protezione civile»;

\n

b) all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: «e quella di protezione civile» e le parole: «e del capo IV»;

\n

c) ... (5);

\n

d) all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: «, ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai sensi del capo IV del titolo V del presente decreto legislativo»;

\n

e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 sono abrogati (6);

\n

f) il capo IV del titolo V intitolato: «Agenzia di protezione civile» è soppresso (7);

\n

g) [all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: «Servizio sismico nazionale», sono aggiunte le seguenti: «e del servizio idrografico e mareografico»] (8) (9).
\n--------------------------------------------------------------------------------

\n

(4) Alinea così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\n

(5) La presente lettera, modificata dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401, sostituisce il comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

\n

(6) Lettera così modificata dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\n

(7) Lettera così modificata dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\n

(8) Lettera soppressa dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\n

(9) Per la parziale abrogazione delle norme contenute nel presente articolo vedi l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.
\n 

\n

2. Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

\n

1. ... (10).

\n

2. Il Dipartimento della protezione civile si avvale, per i propri compiti, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici sulla base di apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (11).
\n--------------------------------------------------------------------------------

\n

(10) Sostituisce il comma 6 dell'art. 10, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

\n

(11) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.
\n 

\n

3. Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353

\n

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

\n

a) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole: «dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata «Agenzia», ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,»;

\n

b) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le parole: «dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,»;

\n

c) all'articolo 7, comma 2, sono soppresse le parole: «l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,»;

\n

d) all'articolo 9, comma 1, sono soppresse le parole: «dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,»;

\n

e) all'articolo 12, comma 5, sono soppresse le parole: «per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa»;

\n

f) all'articolo 12, comma 7, sono soppresse le parole: «dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,».

\n

1-bis. I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella legge 21 novembre 2000, n. 353, e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno (12)delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (13).
\n--------------------------------------------------------------------------------

\n

(12) Per l’abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell’interno, vedi il comma 1 dell’art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

\n

(13) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\n

 

\n

4. Riferimenti al Dipartimento protezione civile

\n

[1. Tutti i riferimenti alla Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente si intendono effettuati al Dipartimento della protezione civile] (14).
\n--------------------------------------------------------------------------------

\n

(14) Articolo soppresso dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\n

 

\n

5. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile

\n

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno (15)da lui delegato, determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui àmbito la Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato (16).

\n

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno (17)da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali (18).

\n

3. Nell'àmbito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile (19).

\n

3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica (20).

\n

3-ter. Il Comitato operativo della protezione civile, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. È presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nel Dipartimento e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso, e da due rappresentanti designati dalle regioni, nonché da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonché rappresentanti di altri enti o amministrazioni. I componenti del Comitato rappresentanti dei Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'àmbito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso (21).

\n

3-quater. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro dell'interno (22)da lui delegato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; con il medesimo decreto sono stabilite le relative modalità organizzative e di funzionamento (23).

\n

4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno (24)da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove, altresì, l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali nonché l'attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni (25).

\n

4-bis. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani d'emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica (26).

\n

4-ter. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f), n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro dell'interno (27) da lui delegato per l'approvazione del Consiglio dei ministri nonché quelli relativi alle attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro dell'interno (28) da lui delegato (29).

\n

5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro dell'interno (30) da lui delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica (31).

\n

6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Tale subentro è condizionato agli esiti del riscontro contabile e amministrativo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Quando l'esito del riscontro è negativo, il rapporto è estinto senza ulteriori oneri per lo Stato. Ferme restando le attribuzioni rispettivamente stabilite dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le competenze e attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i compiti attribuiti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'Agenzia di protezione civile sono assegnati al Dipartimento della protezione civile (32).
\n--------------------------------------------------------------------------------

\n

(15) Per l’abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell’interno, vedi il comma 1 dell’art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

\n

(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401. Con D.P.C.M. 23 settembre 2002 è stato emanato il regolamento di cui al presente comma.

\n

(17) Per l’abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell’interno, vedi il comma 1 dell’art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

\n

(18) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004, la Dir.P.C.M. 13 giugno 2006, la Dir.Stato 13 dicembre 2007 e la Dir.Stato 28 giugno 2011.

\n

(19) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\n

(20) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401 e poi così sostituito dall'art. 4, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, come modificato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente conmma vedi il D.P.C.M. 7 ottobre 2011.

\n

(21) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401. Per la costituzione e le modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile di cui al presente comma, vedi il D.P.C.M. 21 novembre 2006.

\n

(22) Per l’abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell’interno, vedi il comma 1 dell’art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

\n

(23) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401. Con D.P.C.M. 21 novembre 2006 è stato costituito il Comitato operativo della protezione civile di cui al presente comma.

\n

(24) Per l’abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell’interno, vedi il comma 1 dell’art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

\n

(25) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\n

(26) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\n

(27) Per l’abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell’interno, vedi il comma 1 dell’art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

\n

(28) Per l’abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell’interno, vedi il comma 1 dell’art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

\n

(29) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\n

(30) Per l’abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell’interno, vedi il comma 1 dell’art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

\n

(31) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401. Le direttive di cui al presente comma sono state emanate con due Dir.P.C.M. 6 aprile 2006.

\n

(32) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.
\n--------------------------------------------------------------------------------

\n

5-bis. Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile

\n

1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, nonché per la disciplina della relativa gestione amministrativa e contabile, si provvede con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con i predetti decreti, oltre all'istituzione dell'ufficio del Vice Capo Dipartimento, sono definite le misure organizzative conseguenti alla specificità delle nuove competenze attribuite al Dipartimento. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito un incarico di studio di pari durata e con il mantenimento del precedente trattamento economico (33).

\n

2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può prorogare i contatti a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ovvero stipularne di nuovi nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui allo stesso comma. È abrogato il comma 1-bis dello stesso articolo 7.

\n

3. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tramite procedure selettive, possono procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

\n

4. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite dal presente decreto al Dipartimento della protezione civile, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con contratto a tempo determinato, per non più di quattro unità in deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.

\n

5. [Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza (34)] (35).

\n

6. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità della gestione relativamente agli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile ai sensi del presente decreto, possono essere risolti, se ne viene riscontrata la non corrispondenza agli obiettivi indicati, i contratti già in essere, senza oneri a carico dello Stato.

\n

7. Tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile (36).
\n--------------------------------------------------------------------------------

\n

(33) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 12 dicembre 2001.

\n

(34) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 1 dell'art. 14, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

\n

(35) Comma abrogato dal comma 1 dell’art. 40-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

\n

(36) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\n

5-ter. Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno

\n

1. Per consentire una più adeguata organizzazione strumentale, finalizzata all'accrescimento della capacità operativa, anche nel settore della difesa civile, il Ministero dell'interno è autorizzato a varare, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, un piano straordinario di interventi per la manutenzione straordinaria degli edifici sede delle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture afferenti alla difesa civile.

\n

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 27 miliardi per il 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio (37).
\n--------------------------------------------------------------------------------

\n

(37) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\n

5-quater. Modificazioni alla legge 10 agosto 2000, n. 246

\n

1. ... (38).
\n--------------------------------------------------------------------------------

\n

(38) Il presente articolo, aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401, sostituisce il comma 6 dell'art. 1, L. 10 agosto 2000, n. 246.

\n

 

\n

6. Abrogazioni

\n

1. Sono abrogate le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, incompatibili con il presente decreto (39).
\n--------------------------------------------------------------------------------

\n

(39) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\n

6-bis. Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile

\n

1. Il Dipartimento della protezione civile predispone entro il 31 gennaio 2002 un quadro analitico dello stato di attuazione degli interventi di protezione civile disposti a decorrere dal 1° gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con oneri a qualunque titolo posti a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine i soggetti destinatari dei finanziamenti trasmettono al Dipartimento, entro il 31 dicembre 2001, i necessari elementi di informazione.

\n

2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro dell'interno (40)da lui delegato sentito il Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 5, possono essere revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la protezione civile destinati a opere e interventi per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia decorso un triennio dalla data del finanziamento senza che siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione. I soggetti destinatari dei predetti finanziamenti versano le somme eventualmente ricevute al Fondo per la protezione civile, entro il 31 marzo 2002.

\n

3. Gli importi derivanti da economie e ribassi d'asta relativi a contratti stipulati sulla base di finanziamenti posti a carico del Fondo per la protezione civile, non utilizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versati al Fondo entro trenta giorni decorrenti dal 1° gennaio 2002 (41).
\n--------------------------------------------------------------------------------

\n

(40) Per l’abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell’interno, vedi il comma 1 dell’art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

\n

(41) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401. Per la parziale abrogazione delle norme contenute nel presente articolo vedi l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

\n

 

\n

7. Norma di salvaguardia

\n

1. Nelle materie oggetto del presente decreto restano ferme le attribuzioni di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni (42).
\n--------------------------------------------------------------------------------

\n

(42) Articolo così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\n

 

\n

7-bis. Informazioni di pubblica utilità

\n

1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza un programma informativo nazionale di pubblica utilità.

\n

2. Il Ministero delle comunicazioni, per assicurare la necessaria operatività al programma di cui al comma 1, provvede ad assegnare al Dipartimento della protezione civile una frequenza radio nazionale in modulazione di frequenza.

\n

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici nonché le società operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni utile informazione e collaborazione al Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilità delle necessarie risorse.

\n

4. Al fine di garantire un costante ed efficiente sistema di telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile, anche durante situazioni di emergenza, le società di gestione di telefonia mobile sono sempre tenute ad assicurare agli utenti indicati dal Dipartimento stesso la copertura globale della rete di telefonia mobile anche indipendentemente dal gestore, con priorità assoluta nell'impegno della linea (43).
\n--------------------------------------------------------------------------------

\n

(43) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.
\n 

\n

8. Entrata in vigore

\n

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

\n","value":"

Testo aggiornato a maggio 2012

\r\n\r\n

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile.

\r\n\r\n

Decreto legge n. 343 del 7 settembre 2001: Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile (Titolo così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401)

\r\n\r\n

Il Presidente della Repubblica

\r\n\r\n

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

\r\n\r\n

Considerato che lo statuto dell'Agenzia di protezione civile, prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, non è ancora operativo, a seguito delle obiezioni formulate dalla Corte dei conti;

\r\n\r\n

Considerata la necessità di attribuire ad un'unica struttura centrale il coordinamento di tutte le attività in materia di protezione civile, al fine di assicurare una composizione unitaria dei molteplici profili ed esigenze che rilevano in tale delicato settore;

\r\n\r\n

Considerate le conseguenze negative derivanti dalla mancata conclusione delle procedure finalizzate all'operatività dell'Agenzia di protezione civile;

\r\n\r\n

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità del coordinamento e la concreta funzionalità delle strutture attualmente preposte all'attività di protezione civile, in attesa di una eventuale ridefinizione complessiva del settore;

\r\n\r\n

Ritenuta l'urgenza di intervenire in considerazione dell'avvicinarsi della stagione invernale, periodo nel quale solitamente si verificano numerosi eventi calamitosi;

\r\n\r\n

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2001;

\r\n\r\n

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

\r\n\r\n


\r\nEmana il seguente decreto-legge:
\r\n
\r\n1. Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

\r\n\r\n

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni (4):

\r\n\r\n

a) alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: «e di protezione civile»;

\r\n\r\n

b) all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: «e quella di protezione civile» e le parole: «e del capo IV»;

\r\n\r\n

c) ... (5);

\r\n\r\n

d) all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: «, ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai sensi del capo IV del titolo V del presente decreto legislativo»;

\r\n\r\n

e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 sono abrogati (6);

\r\n\r\n

f) il capo IV del titolo V intitolato: «Agenzia di protezione civile» è soppresso (7);

\r\n\r\n

g) [all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: «Servizio sismico nazionale», sono aggiunte le seguenti: «e del servizio idrografico e mareografico»] (8) (9).
\r\n--------------------------------------------------------------------------------

\r\n\r\n

(4) Alinea così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\r\n\r\n

(5) La presente lettera, modificata dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401, sostituisce il comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

\r\n\r\n

(6) Lettera così modificata dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\r\n\r\n

(7) Lettera così modificata dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\r\n\r\n

(8) Lettera soppressa dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\r\n\r\n

(9) Per la parziale abrogazione delle norme contenute nel presente articolo vedi l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.
\r\n 

\r\n\r\n

2. Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

\r\n\r\n

1. ... (10).

\r\n\r\n

2. Il Dipartimento della protezione civile si avvale, per i propri compiti, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici sulla base di apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (11).
\r\n--------------------------------------------------------------------------------

\r\n\r\n

(10) Sostituisce il comma 6 dell'art. 10, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

\r\n\r\n

(11) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.
\r\n 

\r\n\r\n

3. Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353

\r\n\r\n

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

\r\n\r\n

a) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole: «dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata «Agenzia», ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,»;

\r\n\r\n

b) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le parole: «dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,»;

\r\n\r\n

c) all'articolo 7, comma 2, sono soppresse le parole: «l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,»;

\r\n\r\n

d) all'articolo 9, comma 1, sono soppresse le parole: «dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,»;

\r\n\r\n

e) all'articolo 12, comma 5, sono soppresse le parole: «per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa»;

\r\n\r\n

f) all'articolo 12, comma 7, sono soppresse le parole: «dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,».

\r\n\r\n

1-bis. I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella legge 21 novembre 2000, n. 353, e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno (12)delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (13).
\r\n--------------------------------------------------------------------------------

\r\n\r\n

(12) Per l’abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell’interno, vedi il comma 1 dell’art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

\r\n\r\n

(13) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

4. Riferimenti al Dipartimento protezione civile

\r\n\r\n

[1. Tutti i riferimenti alla Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente si intendono effettuati al Dipartimento della protezione civile] (14).
\r\n--------------------------------------------------------------------------------

\r\n\r\n

(14) Articolo soppresso dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

5. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile

\r\n\r\n

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno (15)da lui delegato, determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui àmbito la Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato (16).

\r\n\r\n

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno (17)da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali (18).

\r\n\r\n

3. Nell'àmbito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile (19).

\r\n\r\n

3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica (20).

\r\n\r\n

3-ter. Il Comitato operativo della protezione civile, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. È presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nel Dipartimento e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso, e da due rappresentanti designati dalle regioni, nonché da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonché rappresentanti di altri enti o amministrazioni. I componenti del Comitato rappresentanti dei Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'àmbito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso (21).

\r\n\r\n

3-quater. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro dell'interno (22)da lui delegato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; con il medesimo decreto sono stabilite le relative modalità organizzative e di funzionamento (23).

\r\n\r\n

4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno (24)da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove, altresì, l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali nonché l'attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni (25).

\r\n\r\n

4-bis. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani d'emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica (26).

\r\n\r\n

4-ter. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f), n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro dell'interno (27) da lui delegato per l'approvazione del Consiglio dei ministri nonché quelli relativi alle attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro dell'interno (28) da lui delegato (29).

\r\n\r\n

5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro dell'interno (30) da lui delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica (31).

\r\n\r\n

6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Tale subentro è condizionato agli esiti del riscontro contabile e amministrativo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Quando l'esito del riscontro è negativo, il rapporto è estinto senza ulteriori oneri per lo Stato. Ferme restando le attribuzioni rispettivamente stabilite dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le competenze e attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i compiti attribuiti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'Agenzia di protezione civile sono assegnati al Dipartimento della protezione civile (32).
\r\n--------------------------------------------------------------------------------

\r\n\r\n

(15) Per l’abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell’interno, vedi il comma 1 dell’art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

\r\n\r\n

(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401. Con D.P.C.M. 23 settembre 2002 è stato emanato il regolamento di cui al presente comma.

\r\n\r\n

(17) Per l’abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell’interno, vedi il comma 1 dell’art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

\r\n\r\n

(18) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004, la Dir.P.C.M. 13 giugno 2006, la Dir.Stato 13 dicembre 2007 e la Dir.Stato 28 giugno 2011.

\r\n\r\n

(19) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\r\n\r\n

(20) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401 e poi così sostituito dall'art. 4, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, come modificato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente conmma vedi il D.P.C.M. 7 ottobre 2011.

\r\n\r\n

(21) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401. Per la costituzione e le modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile di cui al presente comma, vedi il D.P.C.M. 21 novembre 2006.

\r\n\r\n

(22) Per l’abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell’interno, vedi il comma 1 dell’art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

\r\n\r\n

(23) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401. Con D.P.C.M. 21 novembre 2006 è stato costituito il Comitato operativo della protezione civile di cui al presente comma.

\r\n\r\n

(24) Per l’abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell’interno, vedi il comma 1 dell’art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

\r\n\r\n

(25) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\r\n\r\n

(26) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\r\n\r\n

(27) Per l’abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell’interno, vedi il comma 1 dell’art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

\r\n\r\n

(28) Per l’abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell’interno, vedi il comma 1 dell’art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

\r\n\r\n

(29) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\r\n\r\n

(30) Per l’abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell’interno, vedi il comma 1 dell’art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

\r\n\r\n

(31) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401. Le direttive di cui al presente comma sono state emanate con due Dir.P.C.M. 6 aprile 2006.

\r\n\r\n

(32) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.
\r\n--------------------------------------------------------------------------------

\r\n\r\n

5-bis. Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile

\r\n\r\n

1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, nonché per la disciplina della relativa gestione amministrativa e contabile, si provvede con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con i predetti decreti, oltre all'istituzione dell'ufficio del Vice Capo Dipartimento, sono definite le misure organizzative conseguenti alla specificità delle nuove competenze attribuite al Dipartimento. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito un incarico di studio di pari durata e con il mantenimento del precedente trattamento economico (33).

\r\n\r\n

2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può prorogare i contatti a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ovvero stipularne di nuovi nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui allo stesso comma. È abrogato il comma 1-bis dello stesso articolo 7.

\r\n\r\n

3. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tramite procedure selettive, possono procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

\r\n\r\n

4. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite dal presente decreto al Dipartimento della protezione civile, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con contratto a tempo determinato, per non più di quattro unità in deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.

\r\n\r\n

5. [Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza (34)] (35).

\r\n\r\n

6. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità della gestione relativamente agli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile ai sensi del presente decreto, possono essere risolti, se ne viene riscontrata la non corrispondenza agli obiettivi indicati, i contratti già in essere, senza oneri a carico dello Stato.

\r\n\r\n

7. Tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile (36).
\r\n--------------------------------------------------------------------------------

\r\n\r\n

(33) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 12 dicembre 2001.

\r\n\r\n

(34) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 1 dell'art. 14, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

\r\n\r\n

(35) Comma abrogato dal comma 1 dell’art. 40-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

\r\n\r\n

(36) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\r\n\r\n

5-ter. Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno

\r\n\r\n

1. Per consentire una più adeguata organizzazione strumentale, finalizzata all'accrescimento della capacità operativa, anche nel settore della difesa civile, il Ministero dell'interno è autorizzato a varare, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, un piano straordinario di interventi per la manutenzione straordinaria degli edifici sede delle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture afferenti alla difesa civile.

\r\n\r\n

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 27 miliardi per il 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio (37).
\r\n--------------------------------------------------------------------------------

\r\n\r\n

(37) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\r\n\r\n

5-quater. Modificazioni alla legge 10 agosto 2000, n. 246

\r\n\r\n

1. ... (38).
\r\n--------------------------------------------------------------------------------

\r\n\r\n

(38) Il presente articolo, aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401, sostituisce il comma 6 dell'art. 1, L. 10 agosto 2000, n. 246.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

6. Abrogazioni

\r\n\r\n

1. Sono abrogate le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, incompatibili con il presente decreto (39).
\r\n--------------------------------------------------------------------------------

\r\n\r\n

(39) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\r\n\r\n

6-bis. Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile

\r\n\r\n

1. Il Dipartimento della protezione civile predispone entro il 31 gennaio 2002 un quadro analitico dello stato di attuazione degli interventi di protezione civile disposti a decorrere dal 1° gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con oneri a qualunque titolo posti a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine i soggetti destinatari dei finanziamenti trasmettono al Dipartimento, entro il 31 dicembre 2001, i necessari elementi di informazione.

\r\n\r\n

2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro dell'interno (40)da lui delegato sentito il Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 5, possono essere revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la protezione civile destinati a opere e interventi per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia decorso un triennio dalla data del finanziamento senza che siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione. I soggetti destinatari dei predetti finanziamenti versano le somme eventualmente ricevute al Fondo per la protezione civile, entro il 31 marzo 2002.

\r\n\r\n

3. Gli importi derivanti da economie e ribassi d'asta relativi a contratti stipulati sulla base di finanziamenti posti a carico del Fondo per la protezione civile, non utilizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versati al Fondo entro trenta giorni decorrenti dal 1° gennaio 2002 (41).
\r\n--------------------------------------------------------------------------------

\r\n\r\n

(40) Per l’abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell’interno, vedi il comma 1 dell’art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

\r\n\r\n

(41) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401. Per la parziale abrogazione delle norme contenute nel presente articolo vedi l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

7. Norma di salvaguardia

\r\n\r\n

1. Nelle materie oggetto del presente decreto restano ferme le attribuzioni di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni (42).
\r\n--------------------------------------------------------------------------------

\r\n\r\n

(42) Articolo così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

7-bis. Informazioni di pubblica utilità

\r\n\r\n

1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza un programma informativo nazionale di pubblica utilità.

\r\n\r\n

2. Il Ministero delle comunicazioni, per assicurare la necessaria operatività al programma di cui al comma 1, provvede ad assegnare al Dipartimento della protezione civile una frequenza radio nazionale in modulazione di frequenza.

\r\n\r\n

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici nonché le società operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni utile informazione e collaborazione al Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilità delle necessarie risorse.

\r\n\r\n

4. Al fine di garantire un costante ed efficiente sistema di telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile, anche durante situazioni di emergenza, le società di gestione di telefonia mobile sono sempre tenute ad assicurare agli utenti indicati dal Dipartimento stesso la copertura globale della rete di telefonia mobile anche indipendentemente dal gestore, con priorità assoluta nell'impegno della linea (43).
\r\n--------------------------------------------------------------------------------

\r\n\r\n

(43) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.
\r\n 

\r\n\r\n

8. Entrata in vigore

\r\n\r\n

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2001

\n","value":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2001

\r\n"},"field_data":"2001-11-09T15:24:42+01:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_codice_lingua":false,"fields":{"slug":"/normativa/legge-n--401-del-9-novembre-2001--coordinamento-operativo-per-le-attivit--di-protezione-civile/"},"field_link":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_tipo_provvedimento":[],"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":null}},{"title":"Legge n. 152 del 26 luglio 2005: disposizioni urgenti in materia di protezione civile","field_titolo_esteso":"Legge n. 152 del 26 luglio 2005: disposizioni urgenti in materia di protezione civile","body":{"processed":"

Legge n. 152 del 26 luglio 2005

\n

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile 

\n

Decreto legge n. 90 del 31 maggio 2005

\n

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile
\n 

\n

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

\n

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
\nRitenuta la straordinaria necessità ed urgenza di incrementare la funzionalità e l'efficienza operativa del Dipartimento della protezione civile nell'àmbito della gestione delle emergenze e degli interventi a tutela della popolazione dalle varie ipotesi di rischio, tenuto anche conto dei rilevanti ed accresciuti compiti istituzionali attribuiti dalla normativa al Dipartimento;
\nViste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 20 e del 27 maggio 2005;
\nSulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e degli affari esteri;
\nEmana il seguente decreto-legge:

\n

1. Lotta agli incendi boschivi.

\n

1. Al fine di porre in essere ogni indispensabile azione di carattere preventivo in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, nonché di garantire il funzionale espletamento delle attività aeree di spegnimento con la flotta antincendio nella disponibilità del Dipartimento della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei Ministri individua i tempi di svolgimento della predetta attività durante i periodi estivo ed invernale.
\n2. [Allo scopo di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo della componente aerea nel peculiare settore della lotta attiva agli incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile, anche sulla base di ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, può acquisire, nell'àmbito delle risorse del bilancio dello Stato previste a legislazione vigente per il finanziamento delle spese di funzionamento, delle attività e dei compiti di protezione civile, la disponibilità, in via di somma urgenza, della necessaria strumentazione, anche avviando ogni utile sperimentazione di mezzi, di materiali, di forme organizzative ed addestrative, fermo restando il rispetto dei princìpi comunitari in materia di appalti di forniture] (3).
\n3. Per garantire la sicurezza dell'attività di volo della flotta antincendio dello Stato, nonché per assicurare elevati livelli di prestazioni nella lotta attiva agli incendi boschivi, devono essere collocati idonei elementi di segnalazione, sia a terra che aerei, su impianti, costruzioni, piantagioni ed opere che possano costituire pericolo per il volo ed intralcio all'esecuzione dall'alto delle attività di spegnimento degli incendi boschivi, ovvero, ove possibile, procedere all'interramento delle predette opere. A tale fine il Presidente del Consiglio dei Ministri emana previamente, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le linee guida operative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche individuando i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al presente comma, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
\n(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 luglio 2005, n. 152 e poi abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 7, O.P.C.M. 15 giugno 2005, n. 3443.

\n

2. Emergenza ambientale in Calabria.

\n

1. In relazione allo stato di emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 2004, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato il Commissario delegato cui sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005, e dall'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3429, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2005, con applicazione delle procedure previste dall'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53. In tali poteri sono ricompresi quelli concernenti le emergenze ambientali relative alla bonifica e al risanamento dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione (4).
\n2. Il Commissario di cui al comma 1 subentra nella titolarità dei poteri in atto attribuiti al Commissario delegato nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3371, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2004, che cessa contestualmente dalle sue funzioni, anche con riferimento a tutti i rapporti in corso, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53 (5).
\n3. Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 55 milioni di euro.
\n(4) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 26 luglio 2005, n. 152.
\n(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 luglio 2005, n. 152.

\n

3. Personale del Dipartimento della protezione civile.

\n

1. In relazione alle emergenze di protezione civile in atto, nonché ai contesti di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e tenuto conto delle specifiche esigenze del Dipartimento della protezione civile, il Capo del Dipartimento, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, è autorizzato, fermo quanto disposto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005, e stante l'inapplicabilità del disposto di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a ricoprire i posti di seconda fascia del ruolo speciale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fino al limite di dodici unità, sulla base delle procedure di cui al comma 2. In relazione alla non fungibilità delle figure professionali occorrenti, le relative assunzioni sono disposte in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed i relativi posti sono resi indisponibili; a dette assunzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (6).
\n2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1, con procedure bandite contestualmente, sono ricoperti:
\na) nella misura del quaranta per cento tramite concorso pubblico;
\nb) nella misura del quaranta per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame-colloquio, al personale di ruolo della pubblica amministrazione in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Dipartimento della protezione civile, munito di diploma di laurea rilasciato da università statali, dotato di cinque anni di servizio, o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di almeno tre anni di servizio. I predetti periodi di servizio, di cui almeno ventiquattro mesi di comprovata, continuativa e specifica esperienza nell'àmbito professionale di protezione civile, prestata con vincolo di subordinazione, nelle Amministrazioni pubbliche di protezione civile deputate istituzionalmente ed ordinariamente ad esercitare le predette competenze, documentata mediante la produzione di certificati attestanti il possesso della qualificata esperienza nel predetto àmbito professionale, devono essere stati prestati in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
\nc) nella misura del venti per cento, in considerazione della specificità del personale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché avuto riguardo alla peculiarità dei compiti e delle funzioni del Dipartimento della protezione civile, mediante corso-concorso selettivo di formazione, della durata di nove mesi, riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali, ovvero di pregresse esperienze di studio o di lavoro nel peculiare settore della protezione civile (7).
\n3. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è immesso nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel limite di ottanta posti, a domanda da prodursi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti dai dipendenti di cui al presente comma al momento della presentazione della domanda, anche utilizzando le procedure di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con esclusione della possibilità dell'inquadramento soprannumerario. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono definite le aree e le posizioni economiche per il successivo inquadramento (8).
\n4. In relazione alla specifica professionalità acquisita nell'àmbito dei contesti di cui al comma 1 dal personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contratto a tempo determinato presso il Dipartimento della protezione civile, nonché avuto riguardo alla professionalità specialistica richiesta per il perseguimento delle finalità istituzionali del Dipartimento medesimo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il predetto personale è assunto, nel limite di cento unità, nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, qualora lo stesso abbia acquisito specifica professionalità in materia di protezione civile per almeno ventiquattro mesi consecutivi, previa presentazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposita domanda.
\n4-bis. Il numero di immissioni in ruolo e di assunzioni di cui ai commi 3 e 4 non può superare complessivamente il numero di centocinquanta unità, ad esclusione delle immissioni in ruolo autorizzate dall’ articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (9).
\n5. Per le esigenze di cui al comma 1, i rapporti di collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con i Commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, devono intendersi autorizzati per qualsiasi attività posta in essere per le finalità istituzionali del medesimo Dipartimento.
\n6. Ferma restando l'applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'articolo 1, commi 93 e 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il combinato disposto dei medesimi commi si interpreta nel senso che le prescrizioni ed i divieti ivi previsti, non si applicano al Dipartimento della protezione civile, in relazione agli accresciuti ambiti d'intervento connessi all'implementazione delle funzioni del medesimo Dipartimento, unitamente alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
\n7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nel limite complessivo massimo di euro 200.000 per l'anno 2005 e di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, nel limite massimo di spesa di euro 5.900.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (10).
\n(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 luglio 2005, n. 152. Per l'estensione della delega di cui al presente comma vedi l'art. 11, O.P.C.M. 15 giugno 2005, n. 3443.
\n(7) Il presente comma era stato sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 16, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. La sostituzione non è più prevista dalla nuova formulazione della citata lettera b) dopo la conversione in legge del suddetto decreto.
\n(8) Per l'incremento del numero dei posti nel ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile vedi l'art. 1-bis, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
\n(9) Comma aggiunto dal comma 4-bis dell'art. 14, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
\n(10) Comma così sostituito dalla legge di conversione 26 luglio 2005, n. 152.

\n

4. Disciplina e potenziamento del Dipartimento della protezione civile.

\n

1. Al fine di garantire l'uniforme determinazione delle politiche di protezione civile, delle attività di coordinamento e dei relativi poteri di ordinanza, nonché il conseguenziale, unitario ed efficace espletamento delle attribuzioni del Servizio nazionale della protezione civile, è attribuita, ai sensi del disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la titolarità della funzione in materia di protezione civile al Presidente del Consiglio dei Ministri che può delegarne l'esercizio ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatte salve le competenze regionali previste dalla normativa vigente. Le disposizioni previste dagli articoli 1, limitatamente alle politiche di protezione civile, 3, 5, 6-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono conseguentemente abrogate.
\n2. Ferme le competenze in materia di cooperazione del Ministero degli affari esteri, l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate anche le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
\n3. Al fine di assicurare la migliore efficienza operativa delle strutture del Dipartimento della protezione civile, con riferimento alla mobilità sul territorio, realizzando le condizioni per l'indispensabile prontezza degli interventi nei territori interessati da contesti emergenziali, è autorizzato, nell'àmbito delle disponibilità del Fondo per la protezione civile, il compimento delle necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammodernamento della flotta aerea in dotazione al Dipartimento stesso, anche sulla base di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (11).
\n4. Al fine di assicurare la più economica gestione dei propri mezzi aerei adibiti al servizio di lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nella prospettiva di un ulteriore potenziamento dei programmi concernenti la sicurezza, il Dipartimento della protezione civile, salvaguardando le primarie esigenze connesse al più efficace assolvimento del predetto servizio, è autorizzato ad assumere iniziative contrattuali d'urgenza con strutture anche di altri Paesi, finalizzate all'utilizzo a titolo oneroso di tali mezzi in periodi diversi da quello estivo. Eventuali conseguenti introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
\n(11) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 3, O.P.C.M. 2 maggio 2006, n. 3520.

\n

5. Bonifica del bacino idrografico del fiume Sarno.

\n

1. Ai fini del completamento delle attività in corso per la bonifica dei sedimenti inquinati del bacino idrografico del fiume Sarno di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, i siti attualmente utilizzati e quelli da realizzare nel prosieguo delle attività, per il trattamento dei sedimenti ed il correlato stoccaggio provvisorio, possono essere mantenuti in esercizio, in deroga alla normativa vigente, fino al 31 dicembre 2008, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale (12).
\n(12) Articolo così modificato dal comma 1-ter dell'art. 33, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

\n

6. Ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali.

\n

1. Ai contributi di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

\n

7. Norme a favore delle vittime delle calamità naturali.

\n

1. Ai soggetti appartenenti alle Amministrazioni, agli enti ed alle strutture di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, impegnati in attività di protezione civile per il superamento delle situazioni emergenziali, che abbiano subito una invalidità permanente superiore al settanta per cento, ovvero ai familiari o conviventi dei predetti soggetti deceduti nello svolgimento delle medesime attività, può essere corrisposta, a titolo di indennizzo, una speciale elargizione.
\n2. Con successivo regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati modalità, termini e procedure per l'elargizione (13).
\n2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato il limite massimo di spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005 a valere sul Fondo per la protezione civile (14).
\n2-ter. Il Fondo per la protezione civile è corrispondentemente incrementato di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente \"Fondo speciale\" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali (15).
\n2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (16).
\n(13) Gli attuali commi da 2 a 2-quater così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 26 luglio 2005, n. 152.
\n(14) Gli attuali commi da 2 a 2-quater così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 26 luglio 2005, n. 152.
\n(15) Gli attuali commi da 2 a 2-quater così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 26 luglio 2005, n. 152.
\n(16) Gli attuali commi da 2 a 2-quater così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 26 luglio 2005, n. 152.

\n

8. Indirizzi operativi in materia di volontariato.

\n

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile, predispone i relativi indirizzi operativi ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

\n

9. Disposizioni per il Ministero degli affari esteri.

\n

1. Per il funzionamento dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri è autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, da iscrivere in apposito capitolo, nell'àmbito dell'unità previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero, per la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale della Unità a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, o comunque in situazioni di emergenza all'estero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per l'anno 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (17).
\n(17) Per l'incremento dello stanziamento di cui al presente comma vedi il comma 8 dell'art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 247 e il comma 8 dell'art. 2, D.L. 31 gennaio 2007, n. 4.

\n

10. Entrata in vigore.

\n

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

\n","value":"

Legge n. 152 del 26 luglio 2005
\r\n
\r\nConversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile 

\r\n\r\n

Decreto legge n. 90 del 31 maggio 2005

\r\n\r\n

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile
\r\n 

\r\n\r\n

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

\r\n\r\n

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
\r\nRitenuta la straordinaria necessità ed urgenza di incrementare la funzionalità e l'efficienza operativa del Dipartimento della protezione civile nell'àmbito della gestione delle emergenze e degli interventi a tutela della popolazione dalle varie ipotesi di rischio, tenuto anche conto dei rilevanti ed accresciuti compiti istituzionali attribuiti dalla normativa al Dipartimento;
\r\nViste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 20 e del 27 maggio 2005;
\r\nSulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e degli affari esteri;
\r\nEmana il seguente decreto-legge:
\r\n
\r\n1. Lotta agli incendi boschivi.

\r\n\r\n

1. Al fine di porre in essere ogni indispensabile azione di carattere preventivo in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, nonché di garantire il funzionale espletamento delle attività aeree di spegnimento con la flotta antincendio nella disponibilità del Dipartimento della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei Ministri individua i tempi di svolgimento della predetta attività durante i periodi estivo ed invernale.
\r\n2. [Allo scopo di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo della componente aerea nel peculiare settore della lotta attiva agli incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile, anche sulla base di ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, può acquisire, nell'àmbito delle risorse del bilancio dello Stato previste a legislazione vigente per il finanziamento delle spese di funzionamento, delle attività e dei compiti di protezione civile, la disponibilità, in via di somma urgenza, della necessaria strumentazione, anche avviando ogni utile sperimentazione di mezzi, di materiali, di forme organizzative ed addestrative, fermo restando il rispetto dei princìpi comunitari in materia di appalti di forniture] (3).
\r\n3. Per garantire la sicurezza dell'attività di volo della flotta antincendio dello Stato, nonché per assicurare elevati livelli di prestazioni nella lotta attiva agli incendi boschivi, devono essere collocati idonei elementi di segnalazione, sia a terra che aerei, su impianti, costruzioni, piantagioni ed opere che possano costituire pericolo per il volo ed intralcio all'esecuzione dall'alto delle attività di spegnimento degli incendi boschivi, ovvero, ove possibile, procedere all'interramento delle predette opere. A tale fine il Presidente del Consiglio dei Ministri emana previamente, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le linee guida operative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche individuando i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al presente comma, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
\r\n(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 luglio 2005, n. 152 e poi abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 7, O.P.C.M. 15 giugno 2005, n. 3443.
\r\n
\r\n2. Emergenza ambientale in Calabria.

\r\n\r\n

1. In relazione allo stato di emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 2004, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato il Commissario delegato cui sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005, e dall'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3429, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2005, con applicazione delle procedure previste dall'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53. In tali poteri sono ricompresi quelli concernenti le emergenze ambientali relative alla bonifica e al risanamento dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione (4).
\r\n2. Il Commissario di cui al comma 1 subentra nella titolarità dei poteri in atto attribuiti al Commissario delegato nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3371, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2004, che cessa contestualmente dalle sue funzioni, anche con riferimento a tutti i rapporti in corso, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53 (5).
\r\n3. Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 55 milioni di euro.
\r\n(4) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 26 luglio 2005, n. 152.
\r\n(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 luglio 2005, n. 152.
\r\n
\r\n3. Personale del Dipartimento della protezione civile.

\r\n\r\n

1. In relazione alle emergenze di protezione civile in atto, nonché ai contesti di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e tenuto conto delle specifiche esigenze del Dipartimento della protezione civile, il Capo del Dipartimento, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, è autorizzato, fermo quanto disposto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005, e stante l'inapplicabilità del disposto di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a ricoprire i posti di seconda fascia del ruolo speciale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fino al limite di dodici unità, sulla base delle procedure di cui al comma 2. In relazione alla non fungibilità delle figure professionali occorrenti, le relative assunzioni sono disposte in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed i relativi posti sono resi indisponibili; a dette assunzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (6).
\r\n2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1, con procedure bandite contestualmente, sono ricoperti:
\r\na) nella misura del quaranta per cento tramite concorso pubblico;
\r\nb) nella misura del quaranta per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame-colloquio, al personale di ruolo della pubblica amministrazione in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Dipartimento della protezione civile, munito di diploma di laurea rilasciato da università statali, dotato di cinque anni di servizio, o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di almeno tre anni di servizio. I predetti periodi di servizio, di cui almeno ventiquattro mesi di comprovata, continuativa e specifica esperienza nell'àmbito professionale di protezione civile, prestata con vincolo di subordinazione, nelle Amministrazioni pubbliche di protezione civile deputate istituzionalmente ed ordinariamente ad esercitare le predette competenze, documentata mediante la produzione di certificati attestanti il possesso della qualificata esperienza nel predetto àmbito professionale, devono essere stati prestati in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
\r\nc) nella misura del venti per cento, in considerazione della specificità del personale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché avuto riguardo alla peculiarità dei compiti e delle funzioni del Dipartimento della protezione civile, mediante corso-concorso selettivo di formazione, della durata di nove mesi, riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali, ovvero di pregresse esperienze di studio o di lavoro nel peculiare settore della protezione civile (7).
\r\n3. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è immesso nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel limite di ottanta posti, a domanda da prodursi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti dai dipendenti di cui al presente comma al momento della presentazione della domanda, anche utilizzando le procedure di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con esclusione della possibilità dell'inquadramento soprannumerario. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono definite le aree e le posizioni economiche per il successivo inquadramento (8).
\r\n4. In relazione alla specifica professionalità acquisita nell'àmbito dei contesti di cui al comma 1 dal personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contratto a tempo determinato presso il Dipartimento della protezione civile, nonché avuto riguardo alla professionalità specialistica richiesta per il perseguimento delle finalità istituzionali del Dipartimento medesimo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il predetto personale è assunto, nel limite di cento unità, nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, qualora lo stesso abbia acquisito specifica professionalità in materia di protezione civile per almeno ventiquattro mesi consecutivi, previa presentazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposita domanda.
\r\n4-bis. Il numero di immissioni in ruolo e di assunzioni di cui ai commi 3 e 4 non può superare complessivamente il numero di centocinquanta unità, ad esclusione delle immissioni in ruolo autorizzate dall’ articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (9).
\r\n5. Per le esigenze di cui al comma 1, i rapporti di collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con i Commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, devono intendersi autorizzati per qualsiasi attività posta in essere per le finalità istituzionali del medesimo Dipartimento.
\r\n6. Ferma restando l'applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'articolo 1, commi 93 e 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il combinato disposto dei medesimi commi si interpreta nel senso che le prescrizioni ed i divieti ivi previsti, non si applicano al Dipartimento della protezione civile, in relazione agli accresciuti ambiti d'intervento connessi all'implementazione delle funzioni del medesimo Dipartimento, unitamente alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
\r\n7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nel limite complessivo massimo di euro 200.000 per l'anno 2005 e di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, nel limite massimo di spesa di euro 5.900.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (10).
\r\n(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 luglio 2005, n. 152. Per l'estensione della delega di cui al presente comma vedi l'art. 11, O.P.C.M. 15 giugno 2005, n. 3443.
\r\n(7) Il presente comma era stato sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 16, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. La sostituzione non è più prevista dalla nuova formulazione della citata lettera b) dopo la conversione in legge del suddetto decreto.
\r\n(8) Per l'incremento del numero dei posti nel ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile vedi l'art. 1-bis, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
\r\n(9) Comma aggiunto dal comma 4-bis dell'art. 14, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
\r\n(10) Comma così sostituito dalla legge di conversione 26 luglio 2005, n. 152.
\r\n
\r\n4. Disciplina e potenziamento del Dipartimento della protezione civile.

\r\n\r\n

1. Al fine di garantire l'uniforme determinazione delle politiche di protezione civile, delle attività di coordinamento e dei relativi poteri di ordinanza, nonché il conseguenziale, unitario ed efficace espletamento delle attribuzioni del Servizio nazionale della protezione civile, è attribuita, ai sensi del disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la titolarità della funzione in materia di protezione civile al Presidente del Consiglio dei Ministri che può delegarne l'esercizio ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatte salve le competenze regionali previste dalla normativa vigente. Le disposizioni previste dagli articoli 1, limitatamente alle politiche di protezione civile, 3, 5, 6-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono conseguentemente abrogate.
\r\n2. Ferme le competenze in materia di cooperazione del Ministero degli affari esteri, l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate anche le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
\r\n3. Al fine di assicurare la migliore efficienza operativa delle strutture del Dipartimento della protezione civile, con riferimento alla mobilità sul territorio, realizzando le condizioni per l'indispensabile prontezza degli interventi nei territori interessati da contesti emergenziali, è autorizzato, nell'àmbito delle disponibilità del Fondo per la protezione civile, il compimento delle necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammodernamento della flotta aerea in dotazione al Dipartimento stesso, anche sulla base di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (11).
\r\n4. Al fine di assicurare la più economica gestione dei propri mezzi aerei adibiti al servizio di lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nella prospettiva di un ulteriore potenziamento dei programmi concernenti la sicurezza, il Dipartimento della protezione civile, salvaguardando le primarie esigenze connesse al più efficace assolvimento del predetto servizio, è autorizzato ad assumere iniziative contrattuali d'urgenza con strutture anche di altri Paesi, finalizzate all'utilizzo a titolo oneroso di tali mezzi in periodi diversi da quello estivo. Eventuali conseguenti introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
\r\n(11) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 3, O.P.C.M. 2 maggio 2006, n. 3520.
\r\n
\r\n5. Bonifica del bacino idrografico del fiume Sarno.

\r\n\r\n

1. Ai fini del completamento delle attività in corso per la bonifica dei sedimenti inquinati del bacino idrografico del fiume Sarno di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, i siti attualmente utilizzati e quelli da realizzare nel prosieguo delle attività, per il trattamento dei sedimenti ed il correlato stoccaggio provvisorio, possono essere mantenuti in esercizio, in deroga alla normativa vigente, fino al 31 dicembre 2008, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale (12).
\r\n(12) Articolo così modificato dal comma 1-ter dell'art. 33, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
\r\n
\r\n6. Ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali.

\r\n\r\n

1. Ai contributi di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.
\r\n
\r\n7. Norme a favore delle vittime delle calamità naturali.

\r\n\r\n

1. Ai soggetti appartenenti alle Amministrazioni, agli enti ed alle strutture di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, impegnati in attività di protezione civile per il superamento delle situazioni emergenziali, che abbiano subito una invalidità permanente superiore al settanta per cento, ovvero ai familiari o conviventi dei predetti soggetti deceduti nello svolgimento delle medesime attività, può essere corrisposta, a titolo di indennizzo, una speciale elargizione.
\r\n2. Con successivo regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati modalità, termini e procedure per l'elargizione (13).
\r\n2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato il limite massimo di spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005 a valere sul Fondo per la protezione civile (14).
\r\n2-ter. Il Fondo per la protezione civile è corrispondentemente incrementato di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente \"Fondo speciale\" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali (15).
\r\n2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (16).
\r\n(13) Gli attuali commi da 2 a 2-quater così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 26 luglio 2005, n. 152.
\r\n(14) Gli attuali commi da 2 a 2-quater così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 26 luglio 2005, n. 152.
\r\n(15) Gli attuali commi da 2 a 2-quater così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 26 luglio 2005, n. 152.
\r\n(16) Gli attuali commi da 2 a 2-quater così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 26 luglio 2005, n. 152.

\r\n\r\n

8. Indirizzi operativi in materia di volontariato.

\r\n\r\n

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile, predispone i relativi indirizzi operativi ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
\r\n
\r\n9. Disposizioni per il Ministero degli affari esteri.

\r\n\r\n

1. Per il funzionamento dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri è autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, da iscrivere in apposito capitolo, nell'àmbito dell'unità previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero, per la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale della Unità a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, o comunque in situazioni di emergenza all'estero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per l'anno 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (17).
\r\n(17) Per l'incremento dello stanziamento di cui al presente comma vedi il comma 8 dell'art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 247 e il comma 8 dell'art. 2, D.L. 31 gennaio 2007, n. 4.
\r\n
\r\n10. Entrata in vigore.

\r\n\r\n

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2005

\n","value":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2005

\r\n"},"field_data":"2005-07-26T15:22:59+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_codice_lingua":false,"fields":{"slug":"/normativa/legge-n--152-del-26-luglio-2005--disposizioni-urgenti-in-materia-di-protezione-civile/"},"field_link":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_tipo_provvedimento":[],"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":null}}]}}},"pageContext":{"slug":"/pagina-base/i-grandi-eventi-e-le-emergenze-allestero/","lang":"it","menu":[{"node":{"name":"Amministrazione trasparente","weight":5,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/"},"drupal_internal__nid":398},"parent":[{"name":"Dipartimento","drupal_internal__tid":13}]},"drupal_internal__tid":25}},{"node":{"name":"Altri contenuti","weight":16,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/"},"drupal_internal__nid":737804},"parent":[{"name":"Amministrazione trasparente","drupal_internal__tid":25}]},"drupal_internal__tid":634}},{"node":{"name":"Attività e procedimenti","weight":7,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/attivita-e-procedimenti/"},"drupal_internal__nid":737255},"parent":[{"name":"Amministrazione trasparente","drupal_internal__tid":25}]},"drupal_internal__tid":581}},{"node":{"name":"Bandi di concorso","weight":4,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/"},"drupal_internal__nid":738531},"parent":[{"name":"Amministrazione trasparente","drupal_internal__tid":25}]},"drupal_internal__tid":551}},{"node":{"name":"Bandi di gara e contratti","weight":10,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/"},"drupal_internal__nid":900000819},"parent":[{"name":"Amministrazione trasparente","drupal_internal__tid":25}]},"drupal_internal__tid":596}},{"node":{"name":"Beni immobili e gestione patrimonio","weight":13,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/"},"drupal_internal__nid":150259},"parent":[{"name":"Amministrazione trasparente","drupal_internal__tid":25}]},"drupal_internal__tid":608}},{"node":{"name":"Bilanci","weight":12,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/bilanci/"},"drupal_internal__nid":636543},"parent":[{"name":"Amministrazione trasparente","drupal_internal__tid":25}]},"drupal_internal__tid":605}},{"node":{"name":"Approfondimenti","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/approfondimenti/"},"drupal_internal__nid":1374050},"parent":[{"name":"Media e comunicazione","drupal_internal__tid":18}]},"drupal_internal__tid":29}},{"node":{"name":"Consulenti e collaboratori","weight":2,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori/"},"drupal_internal__nid":742727},"parent":[{"name":"Amministrazione trasparente","drupal_internal__tid":25}]},"drupal_internal__tid":2347}},{"node":{"name":"Contact Center","weight":6,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/contact-center/"},"drupal_internal__nid":300001714},"parent":[{"name":"Dipartimento","drupal_internal__tid":13}]},"drupal_internal__tid":26}},{"node":{"name":"Domande e risposte","weight":4,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/contact-center/domande-e-risposte/"},"drupal_internal__nid":900013596},"parent":[{"name":"Contact Center","drupal_internal__tid":26}]},"drupal_internal__tid":2395}},{"node":{"name":"Enti controllati","weight":6,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/enti-controllati/"},"drupal_internal__nid":149929},"parent":[{"name":"Amministrazione trasparente","drupal_internal__tid":25}]},"drupal_internal__tid":572}},{"node":{"name":"Informativa sul trattamento dei dati personali","weight":5,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/contact-center/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali/"},"drupal_internal__nid":300002118},"parent":[{"name":"Contact Center","drupal_internal__tid":26}]},"drupal_internal__tid":67}},{"node":{"name":"Homepage","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":null,"parent":[]},"drupal_internal__tid":11}},{"node":{"name":"Interventi straordinari e di emergenza","weight":15,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-e-di-emergenza/"},"drupal_internal__nid":67640},"parent":[{"name":"Amministrazione trasparente","drupal_internal__tid":25}]},"drupal_internal__tid":617}},{"node":{"name":"Pagamenti dell'amministrazione","weight":14,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/"},"drupal_internal__nid":796388},"parent":[{"name":"Amministrazione trasparente","drupal_internal__tid":25}]},"drupal_internal__tid":613}},{"node":{"name":"Performance","weight":5,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/performance/"},"drupal_internal__nid":150249},"parent":[{"name":"Amministrazione trasparente","drupal_internal__tid":25}]},"drupal_internal__tid":566}},{"node":{"name":"Personale","weight":3,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/personale/"},"drupal_internal__nid":152493},"parent":[{"name":"Amministrazione trasparente","drupal_internal__tid":25}]},"drupal_internal__tid":552}},{"node":{"name":"Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi","weight":11,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi/"},"drupal_internal__nid":153186},"parent":[{"name":"Amministrazione trasparente","drupal_internal__tid":25}]},"drupal_internal__tid":597}},{"node":{"name":"Area stampa","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/media-e-comunicazione/area-stampa/"},"drupal_internal__nid":300000471},"parent":[{"name":"Media e comunicazione","drupal_internal__tid":18}]},"drupal_internal__tid":28}},{"node":{"name":"Attualità","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/attualit-/"},"drupal_internal__nid":1657},"parent":[{"name":"Area stampa","drupal_internal__tid":28}]},"drupal_internal__tid":102}},{"node":{"name":"Ammontare complessivo dei debiti","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/ammontare-complessivo-dei-debiti/"},"drupal_internal__nid":900013312},"parent":[{"name":"Pagamenti dell'amministrazione","drupal_internal__tid":613}]},"drupal_internal__tid":2378}},{"node":{"name":"Provvedimenti","weight":9,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti/"},"drupal_internal__nid":153361},"parent":[{"name":"Amministrazione trasparente","drupal_internal__tid":25}]},"drupal_internal__tid":587}},{"node":{"name":"Media e comunicazione","weight":135,"relationships":{"field_link_menu":null,"parent":[]},"drupal_internal__tid":18}},{"node":{"name":"Provvedimenti normativi","weight":8,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi/"},"drupal_internal__nid":4580},"parent":[{"name":"Amministrazione trasparente","drupal_internal__tid":25}]},"drupal_internal__tid":585}},{"node":{"name":"Foto e video","weight":4,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/foto-e-video/"},"drupal_internal__nid":4584},"parent":[{"name":"Media e comunicazione","drupal_internal__tid":18}]},"drupal_internal__tid":32}},{"node":{"name":"404","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":null,"parent":[{"name":"Homepage","drupal_internal__tid":11}]},"drupal_internal__tid":529}},{"node":{"name":"Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati","weight":2,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accessibilita-e-catalogo-dei-dati-metadati-e-banche-dati/"},"drupal_internal__nid":737774},"parent":[{"name":"Altri contenuti","drupal_internal__tid":634}]},"drupal_internal__tid":637}},{"node":{"name":"Accesso civico","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico/"},"drupal_internal__nid":737794},"parent":[{"name":"Altri contenuti","drupal_internal__tid":634}]},"drupal_internal__tid":636}},{"node":{"name":"Accordi stipulati dall'amministrazione","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti/provvedimenti-dirigenti-amministrativi/accordi-stipulati-dallamministrazione/"},"drupal_internal__nid":794338},"parent":[{"name":"Provvedimenti dirigenti amministrativi","drupal_internal__tid":589}]},"drupal_internal__tid":591}},{"node":{"name":"Albo delle aziende e procedure per l'accreditamento","weight":5,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/benemerenze/albo-delle-aziende-e-procedure-laccreditamento/"},"drupal_internal__nid":894273},"parent":[{"name":"Benemerenze","drupal_internal__tid":24}]},"drupal_internal__tid":60}},{"node":{"name":"Allegati tecnici ocdpc per ricognizione fabbisogni","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi/allegati-tecnici-ocdpc-ricognizione-fabbisogni/"},"drupal_internal__nid":741656},"parent":[{"name":"Provvedimenti normativi","drupal_internal__tid":585}]},"drupal_internal__tid":586}},{"node":{"name":"Ammontare complessivo dei premi","weight":2,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/performance/ammontare-complessivo-dei-premi/"},"drupal_internal__nid":794014},"parent":[{"name":"Performance","drupal_internal__tid":566}]},"drupal_internal__tid":569}},{"node":{"name":"Archivio accordi stipulati dall'amministrazione","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":null,"parent":[{"name":"Accordi stipulati dall'amministrazione","drupal_internal__tid":591}]},"drupal_internal__tid":592}},{"node":{"name":"Aree tematiche","weight":143,"relationships":{"field_link_menu":null,"parent":[]},"drupal_internal__tid":19}},{"node":{"name":"Articolazione degli uffici","weight":3,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/"},"drupal_internal__nid":738360},"parent":[{"name":"Organizzazione","drupal_internal__tid":544}]},"drupal_internal__tid":548}},{"node":{"name":"Atti amministrativi generali","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/"},"drupal_internal__nid":738430},"parent":[{"name":"Atti generali","drupal_internal__tid":537}]},"drupal_internal__tid":539}},{"node":{"name":"Atti di concessione","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi/atti-di-concessione/"},"drupal_internal__nid":737854},"parent":[{"name":"Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi","drupal_internal__tid":597}]},"drupal_internal__tid":599}},{"node":{"name":"Atti generali","weight":2,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/"},"drupal_internal__nid":738450},"parent":[{"name":"Disposizioni generali","drupal_internal__tid":535}]},"drupal_internal__tid":537}},{"node":{"name":"Attività","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/attivita/"},"drupal_internal__nid":300002134},"parent":[{"name":"Dipartimento","drupal_internal__tid":13}]},"drupal_internal__tid":21}},{"node":{"name":"Attuazione Misure PNRR","weight":10,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/"},"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Attuazione Misure PNRR"}},"drupal_internal__nid":900004847},"parent":[{"name":"Aree tematiche","drupal_internal__tid":19}]},"drupal_internal__tid":2015}},{"node":{"name":"Benemerenze","weight":4,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/benemerenze/"},"drupal_internal__nid":300001698},"parent":[{"name":"Dipartimento","drupal_internal__tid":13}]},"drupal_internal__tid":24}},{"node":{"name":"Benessere organizzativo","weight":4,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/performance/benessere-organizzativo/"},"drupal_internal__nid":737885},"parent":[{"name":"Performance","drupal_internal__tid":566}]},"drupal_internal__tid":571}},{"node":{"name":"Bilancio preventivo e consuntivo","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/"},"drupal_internal__nid":737192},"parent":[{"name":"Bilanci","drupal_internal__tid":605}]},"drupal_internal__tid":606}},{"node":{"name":"Capo Dipartimento","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/organigramma/capo-dipartimento/"},"drupal_internal__nid":796259},"parent":[{"name":"Organigramma","drupal_internal__tid":20}]},"drupal_internal__tid":45}},{"node":{"name":"Caratteristiche del servizio","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/contact-center/caratteristiche-del-servizio/"},"drupal_internal__nid":100838032},"parent":[{"name":"Contact Center","drupal_internal__tid":26}]},"drupal_internal__tid":64}},{"node":{"name":"Casi specifici","weight":5,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-e-di-emergenza/emergenze-il-rischio-meteo-idro/contributi-eventi-meteo-idro-di-maggio-2013/casi-specifici/"},"drupal_internal__nid":739423},"parent":[{"name":"Contributi per eventi meteo-idro di maggio 2013","drupal_internal__tid":619}]},"drupal_internal__tid":625}},{"node":{"name":"Codice disciplinare e codice di condotta","weight":3,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/"},"drupal_internal__nid":738410},"parent":[{"name":"Atti generali","drupal_internal__tid":537}]},"drupal_internal__tid":542}},{"node":{"name":"Come fare la domanda","weight":2,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-e-di-emergenza/emergenze-il-rischio-meteo-idro/contributi-eventi-meteo-idro-di-maggio-2013/come-fare-la-domanda/"},"drupal_internal__nid":739463},"parent":[{"name":"Contributi per eventi meteo-idro di maggio 2013","drupal_internal__tid":619}]},"drupal_internal__tid":622}},{"node":{"name":"Come viene erogato il contributo","weight":3,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-e-di-emergenza/emergenze-il-rischio-meteo-idro/contributi-eventi-meteo-idro-di-maggio-2013/come-viene-erogato-il-contributo/"},"drupal_internal__nid":739443},"parent":[{"name":"Contributi per eventi meteo-idro di maggio 2013","drupal_internal__tid":619}]},"drupal_internal__tid":623}},{"node":{"name":"Commissione permanente","weight":2,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/benemerenze/commissione-permanente/"},"drupal_internal__nid":894174},"parent":[{"name":"Benemerenze","drupal_internal__tid":24}]},"drupal_internal__tid":56}},{"node":{"name":"Consorzio ReLuis","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-pubblici-controllati/consorzio-reluis/"},"drupal_internal__nid":794127},"parent":[{"name":"Enti pubblici controllati","drupal_internal__tid":577}]},"drupal_internal__tid":578}},{"node":{"name":"Contatti utili","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/contact-center/contatti-utili/"},"drupal_internal__nid":300002416},"parent":[{"name":"Contact Center","drupal_internal__tid":26}]},"drupal_internal__tid":65}},{"node":{"name":"Contatti utili - Emergenza Ucraina","weight":2,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/contact-center/contatti-utili-emergenza-ucraina/"},"drupal_internal__nid":900004387},"parent":[{"name":"Contact Center","drupal_internal__tid":26}]},"drupal_internal__tid":1984}},{"node":{"name":"Contrattazione collettiva","weight":10,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/personale/contrattazione-collettiva/"},"drupal_internal__nid":738015},"parent":[{"name":"Personale","drupal_internal__tid":552}]},"drupal_internal__tid":563}},{"node":{"name":"Contrattazione integrativa","weight":11,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/personale/contrattazione-integrativa/"},"drupal_internal__nid":738005},"parent":[{"name":"Personale","drupal_internal__tid":552}]},"drupal_internal__tid":564}},{"node":{"name":"Contributi per eventi meteo-idro di maggio 2013","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-e-di-emergenza/emergenze-il-rischio-meteo-idro/contributi-eventi-meteo-idro-di-maggio-2013/"},"drupal_internal__nid":739483},"parent":[{"name":"Emergenze per il rischio meteo-idro","drupal_internal__tid":618}]},"drupal_internal__tid":619}},{"node":{"name":"Contributi per eventi meteo-idro di ottobre 2018","weight":2,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-e-di-emergenza/emergenze-il-rischio-meteo-idro/contributi-eventi-meteo-idro-di-ottobre-2018/"},"drupal_internal__nid":1066703},"parent":[{"name":"Emergenze per il rischio meteo-idro","drupal_internal__tid":618}]},"drupal_internal__tid":627}},{"node":{"name":"Controlli","weight":4,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-e-di-emergenza/emergenze-il-rischio-meteo-idro/contributi-eventi-meteo-idro-di-maggio-2013/controlli/"},"drupal_internal__nid":739433},"parent":[{"name":"Contributi per eventi meteo-idro di maggio 2013","drupal_internal__tid":619}]},"drupal_internal__tid":624}},{"node":{"name":"Criteri e modalità","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi/criteri-e-modalita/"},"drupal_internal__nid":737864},"parent":[{"name":"Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi","drupal_internal__tid":597}]},"drupal_internal__tid":598}},{"node":{"name":"Dati relativi ai premi","weight":3,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/performance/dati-relativi-ai-premi/"},"drupal_internal__nid":737895},"parent":[{"name":"Performance","drupal_internal__tid":566}]},"drupal_internal__tid":570}},{"node":{"name":"Dati relativi ai provvedimenti","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti/provvedimenti-dirigenti-amministrativi/dati-relativi-ai-provvedimenti/"},"drupal_internal__nid":737329},"parent":[{"name":"Provvedimenti dirigenti amministrativi","drupal_internal__tid":589}]},"drupal_internal__tid":590}},{"node":{"name":"Dati sui pagamenti","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/dati-sui-pagamenti/"},"drupal_internal__nid":737309},"parent":[{"name":"Pagamenti dell'amministrazione","drupal_internal__tid":613}]},"drupal_internal__tid":614}},{"node":{"name":"Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati","weight":2,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/attivita-e-procedimenti/dichiarazioni-sostitutive-e-acquisizione-dufficio-dei-dati/"},"drupal_internal__nid":737224},"parent":[{"name":"Attività e procedimenti","drupal_internal__tid":581}]},"drupal_internal__tid":584}},{"node":{"name":"Dipartimento","weight":134,"relationships":{"field_link_menu":null,"parent":[]},"drupal_internal__tid":13}},{"node":{"name":"Diploma di pubblica benemerenza","weight":3,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/benemerenze/diploma-di-pubblica-benemerenza/"},"drupal_internal__nid":894251},"parent":[{"name":"Benemerenze","drupal_internal__tid":24}]},"drupal_internal__tid":58}},{"node":{"name":"Dirigenti cessati","weight":2,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti-cessati/"},"drupal_internal__nid":738095},"parent":[{"name":"Personale","drupal_internal__tid":552}]},"drupal_internal__tid":555}},{"node":{"name":"Disposizioni generali","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":null,"parent":[{"name":"Amministrazione trasparente","drupal_internal__tid":25}]},"drupal_internal__tid":535}},{"node":{"name":"Documenti di programmazione strategico-gestionale","weight":2,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/documenti-di-programmazione-strategico-gestionale/"},"drupal_internal__nid":738420},"parent":[{"name":"Atti generali","drupal_internal__tid":537}]},"drupal_internal__tid":540}},{"node":{"name":"Domande e risposte","weight":9,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/"},"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Domande e risposte"}},"drupal_internal__nid":300000827},"parent":[{"name":"Aree tematiche","drupal_internal__tid":19}]},"drupal_internal__tid":39}},{"node":{"name":"Donazioni","weight":3,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/donazioni/"},"drupal_internal__nid":900012049},"parent":[{"name":"Altri contenuti","drupal_internal__tid":634}]},"drupal_internal__tid":2345}},{"node":{"name":"Dotazione organica","weight":5,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/personale/dotazione-organica/"},"drupal_internal__nid":738065},"parent":[{"name":"Personale","drupal_internal__tid":552}]},"drupal_internal__tid":558}},{"node":{"name":"Elenco bandi di gara e contratti","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/elenco-bandi-di-gara-e-contratti/"},"drupal_internal__nid":300000309},"parent":[{"name":"Bandi di gara e contratti","drupal_internal__tid":596}]},"drupal_internal__tid":1774}},{"node":{"name":"Elenco e albo dei beneficiari","weight":6,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/benemerenze/elenco-e-albo-dei-beneficiari/"},"drupal_internal__nid":894293},"parent":[{"name":"Benemerenze","drupal_internal__tid":24}]},"drupal_internal__tid":61}},{"node":{"name":"Emergenze","weight":2,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/"},"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Emergenze"}},"drupal_internal__nid":1557},"parent":[{"name":"Aree tematiche","drupal_internal__tid":19}]},"drupal_internal__tid":37}},{"node":{"name":"Emergenze internazionali","weight":3,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-e-di-emergenza/emergenze-internazionali/"},"drupal_internal__nid":740535},"parent":[{"name":"Interventi straordinari e di emergenza","drupal_internal__tid":617}]},"drupal_internal__tid":630}},{"node":{"name":"Emergenze per il rischio ambientale, sanitario, tecnologico e incendi","weight":2,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-e-di-emergenza/emergenze-il-rischio-ambientale-sanitario-tecnologico-e-incendi/"},"drupal_internal__nid":150373},"parent":[{"name":"Interventi straordinari e di emergenza","drupal_internal__tid":617}]},"drupal_internal__tid":629}},{"node":{"name":"Emergenze per il rischio meteo-idro","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-e-di-emergenza/emergenze-il-rischio-meteo-idro/"},"drupal_internal__nid":741015},"parent":[{"name":"Interventi straordinari e di emergenza","drupal_internal__tid":617}]},"drupal_internal__tid":618}},{"node":{"name":"Emergenze per il rischio sismico e vulcanico","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-e-di-emergenza/emergenze-il-rischio-sismico-e-vulcanico/"},"drupal_internal__nid":740581},"parent":[{"name":"Interventi straordinari e di emergenza","drupal_internal__tid":617}]},"drupal_internal__tid":628}},{"node":{"name":"Enti controllati di diritto privato","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-controllati-di-diritto-privato/"},"drupal_internal__nid":149939},"parent":[{"name":"Enti controllati","drupal_internal__tid":572}]},"drupal_internal__tid":573}},{"node":{"name":"Enti pubblici controllati","weight":2,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-pubblici-controllati/"},"drupal_internal__nid":149879},"parent":[{"name":"Enti controllati","drupal_internal__tid":572}]},"drupal_internal__tid":577}},{"node":{"name":"Enti pubblici vigilati","weight":4,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-pubblici-vigilati/"},"drupal_internal__nid":740265},"parent":[{"name":"Enti controllati","drupal_internal__tid":572}]},"drupal_internal__tid":580}},{"node":{"name":"Eventi","weight":7,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/"},"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Eventi"}},"drupal_internal__nid":394},"parent":[{"name":"Aree tematiche","drupal_internal__tid":19}]},"drupal_internal__tid":44}},{"node":{"name":"FAQ","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":null,"parent":[{"name":"Emergenze per il rischio meteo-idro","drupal_internal__tid":618}]},"drupal_internal__tid":626}},{"node":{"name":"Fondazione Cima","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-controllati-di-diritto-privato/fondazione-cima/"},"drupal_internal__nid":794078},"parent":[{"name":"Enti controllati di diritto privato","drupal_internal__tid":573}]},"drupal_internal__tid":574}},{"node":{"name":"Fondazione Eucentre","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-controllati-di-diritto-privato/fondazione-eucentre/"},"drupal_internal__nid":794064},"parent":[{"name":"Enti controllati di diritto privato","drupal_internal__tid":573}]},"drupal_internal__tid":575}},{"node":{"name":"Fondazione RETURN (Multi- Risk sciEnce for resilienT commUnities undeR a changiNg climate)","weight":2,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-controllati-di-diritto-privato/fondazione-return-multi-risk-science-resilient-communities-under-changing-climate/"},"drupal_internal__nid":900010279},"parent":[{"name":"Enti controllati di diritto privato","drupal_internal__tid":573}]},"drupal_internal__tid":2212}},{"node":{"name":"Formazione","weight":6,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/"},"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Formazione"}},"drupal_internal__nid":1565},"parent":[{"name":"Aree tematiche","drupal_internal__tid":19}]},"drupal_internal__tid":40}},{"node":{"name":"Giovani","weight":5,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/"},"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Giovani"}},"drupal_internal__nid":1545},"parent":[{"name":"Aree tematiche","drupal_internal__tid":19}]},"drupal_internal__tid":41}},{"node":{"name":"Glossario","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/glossario/"},"drupal_internal__nid":1663},"parent":[{"name":"Homepage","drupal_internal__tid":11}]},"drupal_internal__tid":531}},{"node":{"name":"Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti pubblici","weight":8,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/personale/incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti-pubblici/"},"drupal_internal__nid":738035},"parent":[{"name":"Personale","drupal_internal__tid":552}]},"drupal_internal__tid":561}},{"node":{"name":"Indennizzi assicurativi e altri contributi","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-e-di-emergenza/emergenze-il-rischio-meteo-idro/contributi-eventi-meteo-idro-di-maggio-2013/indennizzi-assicurativi-e-altri-contributi/"},"drupal_internal__nid":739453},"parent":[{"name":"Contributi per eventi meteo-idro di maggio 2013","drupal_internal__tid":619}]},"drupal_internal__tid":620}},{"node":{"name":"Insegne","weight":4,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/benemerenze/insegne/"},"drupal_internal__nid":894263},"parent":[{"name":"Benemerenze","drupal_internal__tid":24}]},"drupal_internal__tid":59}},{"node":{"name":"Iter per la concessione","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/benemerenze/iter-la-concessione/"},"drupal_internal__nid":894163},"parent":[{"name":"Benemerenze","drupal_internal__tid":24}]},"drupal_internal__tid":55}},{"node":{"name":"Legislazione","weight":7,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/benemerenze/legislazione/"},"drupal_internal__nid":894341},"parent":[{"name":"Benemerenze","drupal_internal__tid":24}]},"drupal_internal__tid":62}},{"node":{"name":"Mappa del sito","weight":2,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/homepage/mappa-del-sito/"},"drupal_internal__nid":421},"parent":[{"name":"Homepage","drupal_internal__tid":11}]},"drupal_internal__tid":530}},{"node":{"name":"Mappe","weight":8,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/"},"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Mappe"}},"drupal_internal__nid":1555},"parent":[{"name":"Aree tematiche","drupal_internal__tid":19}]},"drupal_internal__tid":43}},{"node":{"name":"Media Kit","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":null,"parent":[{"name":"Area stampa","drupal_internal__tid":28}]},"drupal_internal__tid":103}},{"node":{"name":"Ministro","weight":133,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/ministro/"},"drupal_internal__nid":900006701},"parent":[]},"drupal_internal__tid":2145}},{"node":{"name":"Moduli","weight":7,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/moduli/"},"drupal_internal__nid":300001716},"parent":[{"name":"Dipartimento","drupal_internal__tid":13}]},"drupal_internal__tid":27}},{"node":{"name":"Monitoraggio tempi procedimentali","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/attivita-e-procedimenti/monitoraggio-tempi-procedimentali/"},"drupal_internal__nid":737235},"parent":[{"name":"Attività e procedimenti","drupal_internal__tid":581}]},"drupal_internal__tid":583}},{"node":{"name":"Oneri informativi per cittadini e imprese","weight":3,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/oneri-informativi-cittadini-e-imprese/"},"drupal_internal__nid":738400},"parent":[{"name":"Disposizioni generali","drupal_internal__tid":535}]},"drupal_internal__tid":543}},{"node":{"name":"Organigramma","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/organigramma/"},"drupal_internal__nid":300001706},"parent":[{"name":"Dipartimento","drupal_internal__tid":13}]},"drupal_internal__tid":20}},{"node":{"name":"Organismo di valutazione","weight":12,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/personale/organismo-di-valutazione/"},"drupal_internal__nid":737995},"parent":[{"name":"Personale","drupal_internal__tid":552}]},"drupal_internal__tid":565}},{"node":{"name":"Organizzazione","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/organizzazione/"},"drupal_internal__nid":742828},"parent":[{"name":"Amministrazione trasparente","drupal_internal__tid":25}]},"drupal_internal__tid":544}},{"node":{"name":"Pagamenti rate mutui","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi/atti-di-concessione/pagamenti-rate-mutui/"},"drupal_internal__nid":153206},"parent":[{"name":"Atti di concessione","drupal_internal__tid":599}]},"drupal_internal__tid":600}},{"node":{"name":"Patrocini","weight":3,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/patrocini/"},"drupal_internal__nid":300001718},"parent":[{"name":"Dipartimento","drupal_internal__tid":13}]},"drupal_internal__tid":23}},{"node":{"name":"Personale assegnato a uffici e servizi del Dipartimento","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/organizzazione/personale-assegnato-uffici-e-servizi-del-dipartimento/"},"drupal_internal__nid":742009},"parent":[{"name":"Organizzazione","drupal_internal__tid":544}]},"drupal_internal__tid":546}},{"node":{"name":"Personale non a tempo indeterminato","weight":6,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/personale/personale-non-tempo-indeterminato/"},"drupal_internal__nid":738055},"parent":[{"name":"Personale","drupal_internal__tid":552}]},"drupal_internal__tid":559}},{"node":{"name":"Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/bilanci/piano-degli-indicatori-e-risultati-attesi-di-bilancio/"},"drupal_internal__nid":737181},"parent":[{"name":"Bilanci","drupal_internal__tid":605}]},"drupal_internal__tid":607}},{"node":{"name":"Piano della performance e relazione sulla performance","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance-e-relazione-sulla-performance/"},"drupal_internal__nid":737915},"parent":[{"name":"Performance","drupal_internal__tid":566}]},"drupal_internal__tid":568}},{"node":{"name":"Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-piao/"},"drupal_internal__nid":900009361},"parent":[{"name":"Disposizioni generali","drupal_internal__tid":535}]},"drupal_internal__tid":2185}},{"node":{"name":"Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/"},"drupal_internal__nid":738460},"parent":[{"name":"Disposizioni generali","drupal_internal__tid":535}]},"drupal_internal__tid":536}},{"node":{"name":"Posizioni organizzative","weight":4,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/personale/posizioni-organizzative/"},"drupal_internal__nid":738075},"parent":[{"name":"Personale","drupal_internal__tid":552}]},"drupal_internal__tid":557}},{"node":{"name":"Prevenzione della corruzione","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/"},"drupal_internal__nid":737784},"parent":[{"name":"Altri contenuti","drupal_internal__tid":634}]},"drupal_internal__tid":635}},{"node":{"name":"Procedure di mobilità","weight":9,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/personale/procedure-di-mobilita/"},"drupal_internal__nid":738025},"parent":[{"name":"Personale","drupal_internal__tid":552}]},"drupal_internal__tid":562}},{"node":{"name":"Progetti europei","weight":4,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/progetti-europei/"},"drupal_internal__nid":900012015},"parent":[{"name":"Altri contenuti","drupal_internal__tid":634}]},"drupal_internal__tid":2344}},{"node":{"name":"Provvedimenti dirigenti amministrativi","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti/provvedimenti-dirigenti-amministrativi/"},"drupal_internal__nid":737339},"parent":[{"name":"Provvedimenti","drupal_internal__tid":587}]},"drupal_internal__tid":589}},{"node":{"name":"Provvedimenti organi indirizzo politico","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti/provvedimenti-organi-indirizzo-politico/"},"drupal_internal__nid":737349},"parent":[{"name":"Provvedimenti","drupal_internal__tid":587}]},"drupal_internal__tid":588}},{"node":{"name":"Pubblicazioni","weight":2,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/pubblicazioni/"},"drupal_internal__nid":1667},"parent":[{"name":"Media e comunicazione","drupal_internal__tid":18}]},"drupal_internal__tid":30}},{"node":{"name":"Rappresentazione grafica","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/enti-controllati/rappresentazione-grafica/"},"drupal_internal__nid":740316},"parent":[{"name":"Enti controllati","drupal_internal__tid":572}]},"drupal_internal__tid":576}},{"node":{"name":"Relazioni internazionali","weight":4,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/"},"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Relazioni internazionali"}},"drupal_internal__nid":1549},"parent":[{"name":"Aree tematiche","drupal_internal__tid":19}]},"drupal_internal__tid":38}},{"node":{"name":"Requisiti per il conferimento","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/benemerenze/requisiti-il-conferimento/"},"drupal_internal__nid":894079},"parent":[{"name":"Benemerenze","drupal_internal__tid":24}]},"drupal_internal__tid":54}},{"node":{"name":"Riferimenti normativi su organizzazioni e attività","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/riferimenti-normativi-su-organizzazioni-e-attivita/"},"drupal_internal__nid":738440},"parent":[{"name":"Atti generali","drupal_internal__tid":537}]},"drupal_internal__tid":538}},{"node":{"name":"Rischi","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/"},"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Rischi"}},"drupal_internal__nid":439},"parent":[{"name":"Aree tematiche","drupal_internal__tid":19}]},"drupal_internal__tid":36}},{"node":{"name":"Sanzioni per la mancata comunicazione dei dati","weight":2,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/organizzazione/sanzioni-la-mancata-comunicazione-dei-dati/"},"drupal_internal__nid":300002394},"parent":[{"name":"Organizzazione","drupal_internal__tid":544}]},"drupal_internal__tid":547}},{"node":{"name":"Sanzioni per la mancata comunicazione dei dati","weight":3,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/personale/sanzioni-la-mancata-comunicazione-dei-dati/"},"drupal_internal__nid":793790},"parent":[{"name":"Personale","drupal_internal__tid":552}]},"drupal_internal__tid":556}},{"node":{"name":"Scrivi al Contact Center","weight":3,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/contact-center/scrivi-al-contact-center/"},"drupal_internal__nid":300001728},"parent":[{"name":"Contact Center","drupal_internal__tid":26}]},"drupal_internal__tid":66}},{"node":{"name":"Sedi","weight":2,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/sedi/"},"drupal_internal__nid":300001708},"parent":[{"name":"Dipartimento","drupal_internal__tid":13}]},"drupal_internal__tid":22}},{"node":{"name":"Servizio Nazionale","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/"},"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Servizio Nazionale"}},"drupal_internal__nid":1515},"parent":[{"name":"Aree tematiche","drupal_internal__tid":19}]},"drupal_internal__tid":35}},{"node":{"name":"Sistema di misurazione e valutazione della performance","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/performance/sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance/"},"drupal_internal__nid":737925},"parent":[{"name":"Performance","drupal_internal__tid":566}]},"drupal_internal__tid":567}},{"node":{"name":"Social","weight":3,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/media-e-comunicazione/social/"},"drupal_internal__nid":300001730},"parent":[{"name":"Media e comunicazione","drupal_internal__tid":18}]},"drupal_internal__tid":31}},{"node":{"name":"Società partecipate","weight":3,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/"},"drupal_internal__nid":740275},"parent":[{"name":"Enti controllati","drupal_internal__tid":572}]},"drupal_internal__tid":579}},{"node":{"name":"Stati di emergenza non gestiti dal Dipartimento","weight":4,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-e-di-emergenza/stati-di-emergenza-non-gestiti-dal-dipartimento/"},"drupal_internal__nid":740512},"parent":[{"name":"Interventi straordinari e di emergenza","drupal_internal__tid":617}]},"drupal_internal__tid":631}},{"node":{"name":"Tassi di assenza","weight":7,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/personale/tassi-di-assenza/"},"drupal_internal__nid":738045},"parent":[{"name":"Personale","drupal_internal__tid":552}]},"drupal_internal__tid":560}},{"node":{"name":"Telefono e posta elettronica","weight":4,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/organizzazione/telefono-e-posta-elettronica/"},"drupal_internal__nid":793719},"parent":[{"name":"Organizzazione","drupal_internal__tid":544}]},"drupal_internal__tid":549}},{"node":{"name":"Tipo di danno e beni ammessi","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-e-di-emergenza/emergenze-il-rischio-meteo-idro/contributi-eventi-meteo-idro-di-maggio-2013/tipo-di-danno-e-beni-ammessi/"},"drupal_internal__nid":739473},"parent":[{"name":"Contributi per eventi meteo-idro di maggio 2013","drupal_internal__tid":619}]},"drupal_internal__tid":621}},{"node":{"name":"Tipologie di procedimento","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/attivita-e-procedimenti/tipologie-di-procedimento/"},"drupal_internal__nid":737245},"parent":[{"name":"Attività e procedimenti","drupal_internal__tid":581}]},"drupal_internal__tid":582}},{"node":{"name":"Titolari di incarichi dirigenziali","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/personale/titolari-di-incarichi-dirigenziali/"},"drupal_internal__nid":738105},"parent":[{"name":"Personale","drupal_internal__tid":552}]},"drupal_internal__tid":553}},{"node":{"name":"Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/personale/titolari-di-incarichi-dirigenziali-amministrativi-di-vertice/"},"drupal_internal__nid":793761},"parent":[{"name":"Personale","drupal_internal__tid":552}]},"drupal_internal__tid":554}},{"node":{"name":"Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/"},"drupal_internal__nid":738380},"parent":[{"name":"Organizzazione","drupal_internal__tid":544}]},"drupal_internal__tid":545}},{"node":{"name":"Trasferimenti art.11","weight":3,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi/atti-di-concessione/trasferimenti-art11/"},"drupal_internal__nid":795879},"parent":[{"name":"Atti di concessione","drupal_internal__tid":599}]},"drupal_internal__tid":603}},{"node":{"name":"Trasferimenti emergenze protezione civile","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi/atti-di-concessione/trasferimenti-emergenze-protezione-civile/"},"drupal_internal__nid":990362},"parent":[{"name":"Atti di concessione","drupal_internal__tid":599}]},"drupal_internal__tid":601}},{"node":{"name":"Trasferimenti esercitazioni nazionali ed internazionali protezione civile","weight":2,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi/atti-di-concessione/trasferimenti-esercitazioni-nazionali-ed-internazionali-protezione-civile/"},"drupal_internal__nid":152540},"parent":[{"name":"Atti di concessione","drupal_internal__tid":599}]},"drupal_internal__tid":602}},{"node":{"name":"Trasferimenti reti idropluviometriche","weight":4,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi/atti-di-concessione/trasferimenti-reti-idropluviometriche/"},"drupal_internal__nid":149757},"parent":[{"name":"Atti di concessione","drupal_internal__tid":599}]},"drupal_internal__tid":604}},{"node":{"name":"Ufficio del direttore operativo","weight":2,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/organigramma/ufficio-del-direttore-operativo/"},"drupal_internal__nid":796348},"parent":[{"name":"Organigramma","drupal_internal__tid":20}]},"drupal_internal__tid":47}},{"node":{"name":"Ufficio I - Volontariato e risorse del Servizio Nazionale","weight":4,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/organigramma/ufficio-i-volontariato-e-risorse-del-servizio-nazionale/"},"drupal_internal__nid":300002400},"parent":[{"name":"Organigramma","drupal_internal__tid":20}]},"drupal_internal__tid":48}},{"node":{"name":"Ufficio II – Attività tecnico-scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi","weight":5,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/organigramma/ufficio-ii-attivita-tecnico-scientifiche-la-previsione-e-prevenzione-dei-rischi/"},"drupal_internal__nid":795129},"parent":[{"name":"Organigramma","drupal_internal__tid":20}]},"drupal_internal__tid":49}},{"node":{"name":"Ufficio III – Pianificazione interventi infrastrutturali di emergenza","weight":6,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/organigramma/ufficio-iii-pianificazione-interventi-infrastrutturali-di-emergenza/"},"drupal_internal__nid":795656},"parent":[{"name":"Organigramma","drupal_internal__tid":20}]},"drupal_internal__tid":50}},{"node":{"name":"Ufficio IV – Attività per il superamento dell'emergenza","weight":7,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/organigramma/ufficio-iv-attivita-il-superamento-dellemergenza/"},"drupal_internal__nid":795797},"parent":[{"name":"Organigramma","drupal_internal__tid":20}]},"drupal_internal__tid":51}},{"node":{"name":"Ufficio per il coordinamento dell'attività giudiridica e legislativa e del contezioso","weight":3,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/organigramma/ufficio-il-coordinamento-dellattivita-giudiridica-e-legislativa-e-del-contezioso/"},"drupal_internal__nid":796187},"parent":[{"name":"Organigramma","drupal_internal__tid":20}]},"drupal_internal__tid":757}},{"node":{"name":"Ufficio V – Risorse umane e strumentali e servizi generali di funzionamento","weight":8,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/organigramma/ufficio-v-risorse-umane-e-strumentali-e-servizi-generali-di-funzionamento/"},"drupal_internal__nid":795843},"parent":[{"name":"Organigramma","drupal_internal__tid":20}]},"drupal_internal__tid":52}},{"node":{"name":"Ufficio VI – Amministrazione e bilancio","weight":9,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/organigramma/ufficio-vi-amministrazione-e-bilancio/"},"drupal_internal__nid":100837792},"parent":[{"name":"Organigramma","drupal_internal__tid":20}]},"drupal_internal__tid":53}},{"node":{"name":"Vice Capo Dipartimento","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/organigramma/vice-capo-dipartimento/"},"drupal_internal__nid":796274},"parent":[{"name":"Organigramma","drupal_internal__tid":20}]},"drupal_internal__tid":46}},{"node":{"name":"Volontariato","weight":3,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/"},"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Volontariato"}},"drupal_internal__nid":1567},"parent":[{"name":"Aree tematiche","drupal_internal__tid":19}]},"drupal_internal__tid":34}}],"menuMinisito":[{"node":{"name":"Onorificenze","weight":7,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/onorificenze/"},"drupal_internal__nid":900003889},"parent":[]},"drupal_internal__tid":139}},{"node":{"name":"Attività","weight":2,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/attivita/"},"drupal_internal__nid":300001936},"parent":[]},"drupal_internal__tid":126}},{"node":{"name":"Componenti","weight":4,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/componenti/"},"drupal_internal__nid":900003885},"parent":[]},"drupal_internal__tid":122}},{"node":{"name":"Dal 1861 al 1991","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/storia/dal-1861-al-1991/"},"drupal_internal__nid":900001267},"parent":[{"name":"Storia","drupal_internal__tid":127}]},"drupal_internal__tid":1959}},{"node":{"name":"Dal 1992 al 2020","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/storia/dal-1992-al-2020/"},"drupal_internal__nid":900003753},"parent":[{"name":"Storia","drupal_internal__tid":127}]},"drupal_internal__tid":1960}},{"node":{"name":"Organi collegiali","weight":3,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/organi-collegiali/"},"drupal_internal__nid":900003887},"parent":[]},"drupal_internal__tid":125}},{"node":{"name":"Storia","weight":6,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/storia/"},"drupal_internal__nid":900003857},"parent":[]},"drupal_internal__tid":127}},{"node":{"name":"Strutture operative","weight":5,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/strutture-operative/"},"drupal_internal__nid":900003883},"parent":[]},"drupal_internal__tid":123}}],"menuFooter":[{"node":{"name":"Contatti","weight":6,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/approfondimento/contatti/"},"drupal_internal__nid":300001712}},"drupal_internal__tid":1886}},{"node":{"name":"Glossario","weight":0,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/glossario/"},"drupal_internal__nid":1663}},"drupal_internal__tid":1880}},{"node":{"name":"Moduli","weight":2,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/dipartimento/moduli/"},"drupal_internal__nid":300001716}},"drupal_internal__tid":1882}},{"node":{"name":"Note legali","weight":5,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/approfondimento/note-legali-0/"},"drupal_internal__nid":300001710}},"drupal_internal__tid":1885}},{"node":{"name":"Posta elettronica certificata PEC","weight":3,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/approfondimento/posta-elettronica-certificata---pec/"},"drupal_internal__nid":300000299}},"drupal_internal__tid":1883}},{"node":{"name":"Privacy","weight":4,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/approfondimento/privacy/"},"drupal_internal__nid":300001704}},"drupal_internal__tid":1884}},{"node":{"name":"Servizi online","weight":1,"relationships":{"field_link_menu":{"fields":{"slug":"/approfondimento/servizi-online/"},"drupal_internal__nid":300001700}},"drupal_internal__tid":1881}}],"socialImg":null}},"staticQueryHashes":[]}