{"componentChunkName":"component---src-templates-approfondimento-template-it-jsx","path":"/it/approfondimento/centri-di-competenza/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":51202,"field_categoria_primaria":"approfondimento","title":"Centri di Competenza","field_titolo_esteso":"Centri di Competenza","field_id_contenuto_originale":51203,"field_data":"2016-07-24T17:44:00+02:00","field_tipo_approfondimento":"2","path":{"alias":"/approfondimento/centri-di-competenza"},"field_link_esterni":[],"field_abstract":null,"body":{"processed":"

I Centri di Competenza forniscono servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici in specifici ambiti. Possono coincidere con i centri funzionali o essere esterni, ma partecipare alla rete dei centri funzionali attraverso la stipula di convenzioni che individuano gli ambiti di attività di ciascuna struttura. Tra i centri di competenza che collaborano con la rete dei centri funzionali rientrano amministrazioni statali, agenzie, istituti di ricerca, università e autorità di bacino.

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L'ultimo elenco dei Centri di Competenza è stato individuato con il Decreto di repertorio del Capo Dipartimento n. 3152 del 24 luglio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2013, di seguito integrato con i decreti del Capo Dipartimento del 15 aprile 2014 e del 26 maggio 2016. Con questo decreto il precedente Decreto di repertorio n. 3593 del 20 luglio 2011 è stato abrogato.

\n

I principi che stabiliscono le finalità e individuano i centri di competenza sono stati definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012. Lo stesso decreto individua i soggetti tra cui possono essere individuati i Centri di Competenza che sono:

\n

a) Strutture operative e soggetti pubblici deputati a svolgere attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale, attribuiti da leggi, provvedimenti normativi e regolamentari, per il perseguimento di fini istituzionali;

\n

b) Soggetti partecipati da componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituiti con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione, in cui il soggetto sia a totale partecipazione pubblica, svolga la propria attività prioritariamente per il Servizio Nazionale di Protezione Civile e sia soggetto a vigilanza da parte del Dipartimento della Protezione Civile;

\n

c) Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;

\n

d) Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca, sui quali la Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi esprime il proprio parere di merito tecnico-scientifico, sulla base di una valutazione comparativa a seguito di specifiche esigenze formulate dal Dipartimento della Protezione Civile per le varie tipologie di rischio cui non possono fare fronte i soggetti di cui alle lettere
\na), b) e c).

\n

Riportiamo l’elenco dei centri di competenza, raggruppati per tipo di struttura.

\n"},"fields":{"slug":"/approfondimento/centri-di-competenza/"},"field_tabella":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Servizio Nazionale"},"field_riferimento_traduzione":{"fields":{"slug":"/approfondimento/centers-expertise/"}},"field_immagine_singola":null,"field_mappa":null,"field_accordion":[],"field_tab":[{"field_titolo":"Strutture operative e soggetti pubblici","field_tabella":null,"field_testo":{"processed":"","value":"\r\n"},"relationships":{"field_immagine":null,"field_video":null,"field_link_interni":[]},"drupal_internal__id":16657},{"field_titolo":"Soggetti partecipati da componenti","field_tabella":null,"field_testo":{"processed":"","value":"\r\n"},"relationships":{"field_immagine":null,"field_video":null,"field_link_interni":[]},"drupal_internal__id":16658},{"field_titolo":"Università","field_tabella":null,"field_testo":{"processed":"","value":"\r\n"},"relationships":{"field_immagine":null,"field_video":null,"field_link_interni":[]},"drupal_internal__id":16659}],"field_immagine_dettaglio":null,"field_immagine_anteprima":null,"field_galleria_flickr":null,"field_galleria_foto":null,"field_galleria_video":null,"field_allegati":[],"field_correlazioni":[{"__typename":"node__approfondimento","title":"Accordi stipulati dall'amministrazione","field_titolo_esteso":"Accordi stipulati dall'amministrazione","body":{"processed":"

In questa sezione sono disponibili le convenzioni e gli accordi stipulati dal Dipartimento della Protezione Civile con università, istituti e centri di ricerca scientifica, enti e amministrazioni, organizzazioni di volontariato. Queste collaborazioni hanno l'obiettivo di assicurare il necessario supporto alla realizzazione delle attività di competenza del Servizio Nazionale della Protezione Civile e riguardano, in particolare, lo sviluppo di strumenti, modelli e progetti per la previsione e la prevenzione dei rischi, la lotta attiva agli incendi boschivi, il potenziamento delle strutture di protezione civile sul territorio, gli interventi all'estero, la diffusione della conoscenza della protezione civile, la formazione e la comunicazione.

\n

Per ogni atto sono riportati, oltre all’ambito tematico, il soggetto con cui il Dipartimento ha stipulato l’accordo o la convenzione e il suo codice fiscale o partita iva, l’argomento, la data di stipula, la data di scadenza, l’eventuale importo e l'ufficio del Dipartimento che ne è responsabile.

\n

La sezione ha l’obiettivo di rendere pubblici gli accordi e le convenzioni stipulati dal Dipartimento della Protezione Civile, in linea con il principio di trasparenza e con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 \"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni\", cosi come novellato dal decreto legislativo n.97/2016.

\n

Questa sezione viene aggiornata due volte l'anno, a marzo e a settembre.

\n

 

\n","value":"

In questa sezione sono disponibili le convenzioni e gli accordi stipulati dal Dipartimento della Protezione Civile con università, istituti e centri di ricerca scientifica, enti e amministrazioni, organizzazioni di volontariato. Queste collaborazioni hanno l'obiettivo di assicurare il necessario supporto alla realizzazione delle attività di competenza del Servizio Nazionale della Protezione Civile e riguardano, in particolare, lo sviluppo di strumenti, modelli e progetti per la previsione e la prevenzione dei rischi, la lotta attiva agli incendi boschivi, il potenziamento delle strutture di protezione civile sul territorio, gli interventi all'estero, la diffusione della conoscenza della protezione civile, la formazione e la comunicazione.
\r\n
\r\nPer ogni atto sono riportati, oltre all’ambito tematico, il soggetto con cui il Dipartimento ha stipulato l’accordo o la convenzione e il suo codice fiscale o partita iva, l’argomento, la data di stipula, la data di scadenza, l’eventuale importo e l'ufficio del Dipartimento che ne è responsabile.
\r\n
\r\nLa sezione ha l’obiettivo di rendere pubblici gli accordi e le convenzioni stipulati dal Dipartimento della Protezione Civile, in linea con il principio di trasparenza e con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 \"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni\", cosi come novellato dal decreto legislativo n.97/2016.

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Questa sezione viene aggiornata due volte l'anno, a marzo e a settembre.

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modifiche e integrazioni;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante: \"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri\" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 21 concernente l'articolazione del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\n

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’ Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile” ed in particolare l’articolo 21, comma 1 che prevede che nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali centri di competenza;

\n

VISTO l’articolo 50, comma 1, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 che dispone che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal citato decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti;

\n

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allenamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei centri di competenza;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza»;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, con il quale sono stati individuati i centri di competenza;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 maggio 2016, n. 1692, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 giugno 2018, n. 2616, con il quale sono stati rettificati e integrati i Centri di competenza individuati con i decreti 24 luglio 2013, rep. n. 3152, 15 aprile 2014, rep. n. 1349, e 24 maggio 2016, rep. n. 1692;

\n

VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi dei centri di competenza potranno essere integrati con ulteriori centri di competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012;

\n

CONSIDERATO che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 e dell’ articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ,  il ruolo di Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico-scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;

\n

VISTA la nota prot. 0007641 del 13 dicembre 2022 nella quale il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) chiede che l’Ispettorato sia individuato quale Centro di Competenza del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 e dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;

\n

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli Uffici del Dipartimento per gli aspetti di contenuto tecnico e amministrativo, che le caratteristiche dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione e le motivazioni esposte nella richiamata nota costituiscano i presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta di qualificazione della citata istituzione quale centro di competenza del Servizio nazionale della protezione civile e che, pertanto, occorre integrare l'elenco dei Centri di Competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152 e successive modifiche e integrazioni;

\n

SU PROPOSTA del Direttore dell’Ufficio per le attività tecnico scientifiche per la prevenzione e la previsione dei rischi 

\n

DECRETA

\n

ART. 1
\n(Integrazione dei Centri di competenza)

\n
  1. A far data dal presente decreto, l'elenco dei Centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, come integrato dai decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, 24 maggio 2016, n. 1692 e 19 giugno 2018, n. 2616, è integrato con il Centro specificato nell'allegato al presente atto.
  2. \n
  3. Nell'allegato di cui al comma 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, è riportata l'indicazione dei requisiti soggettivi e degli ambiti disciplinari di competenza.
  4. \n

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

\n

Roma, 13 settembre 2023

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

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VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

\r\n\r\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modifiche e integrazioni;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante: \"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri\" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 21 concernente l'articolazione del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

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RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’ Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

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VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile” ed in particolare l’articolo 21, comma 1 che prevede che nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali centri di competenza;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 50, comma 1, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 che dispone che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal citato decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti;

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VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allenamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei centri di competenza;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza»;

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VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, con il quale sono stati individuati i centri di competenza;

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VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;

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VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 maggio 2016, n. 1692, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;

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VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 giugno 2018, n. 2616, con il quale sono stati rettificati e integrati i Centri di competenza individuati con i decreti 24 luglio 2013, rep. n. 3152, 15 aprile 2014, rep. n. 1349, e 24 maggio 2016, rep. n. 1692;

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VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi dei centri di competenza potranno essere integrati con ulteriori centri di competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012;

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CONSIDERATO che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 e dell’ articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ,  il ruolo di Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico-scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;

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VISTA la nota prot. 0007641 del 13 dicembre 2022 nella quale il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) chiede che l’Ispettorato sia individuato quale Centro di Competenza del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 e dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;

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RITENUTO, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli Uffici del Dipartimento per gli aspetti di contenuto tecnico e amministrativo, che le caratteristiche dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione e le motivazioni esposte nella richiamata nota costituiscano i presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta di qualificazione della citata istituzione quale centro di competenza del Servizio nazionale della protezione civile e che, pertanto, occorre integrare l'elenco dei Centri di Competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152 e successive modifiche e integrazioni;

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SU PROPOSTA del Direttore dell’Ufficio per le attività tecnico scientifiche per la prevenzione e la previsione dei rischi 

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DECRETA

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Integrazione dei Centri di competenza)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. A far data dal presente decreto, l'elenco dei Centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, come integrato dai decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, 24 maggio 2016, n. 1692 e 19 giugno 2018, n. 2616, è integrato con il Centro specificato nell'allegato al presente atto.
  2. \r\n\t
  3. Nell'allegato di cui al comma 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, è riportata l'indicazione dei requisiti soggettivi e degli ambiti disciplinari di competenza.
  4. \r\n
\r\n\r\n

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

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Roma, 13 settembre 2023

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

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VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modifiche e integrazioni;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante: \"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri\" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 21 concernente l'articolazione del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\n

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’ Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile” ed in particolare l’articolo 21, comma 1 che prevede che nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali centri di competenza;

\n

VISTO l'articolo 50, comma 1, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 che dispone che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal citato decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti;

\n

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allenamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei centri di competenza;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza»;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, con il quale sono stati individuati i centri di competenza;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 maggio 2016, n. 1692, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 giugno 2018, pubblicato nella G.U. n. 189 del 16 agosto 2018, con il quale sono stati rettificati e integrati i Centri di competenza individuati con i decreti 24 luglio 2013, rep. n. 3152, 15 aprile 2014, rep. n. 1349, e 24 maggio 2016, rep. n. 1692;

\n

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi dei centri di competenza potranno essere integrati con ulteriori centri di competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012;

\n

CONSIDERATO che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 e dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il ruolo di Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico-scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica; 

\n

VISTA la nota prot. nr. 28172 AOO-ISS del 14 giugno 2023 nella quale il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) chiede che l’Istituto sia individuato quale Centro di Competenza del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 e dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;

\n

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli Uffici del Dipartimento per gli aspetti di contenuto tecnico e amministrativo, che le caratteristiche dell’Istituto Superiore di Sanità e le motivazioni esposte nella richiamata nota costituiscano i presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta di qualificazione della citata istituzione quale centro di competenza del Servizio nazionale della protezione civile e che, pertanto, occorre integrare l'elenco dei Centri di Competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152 e successive modifiche e integrazioni;

\n

SU PROPOSTA del Direttore dell’Ufficio per le attività tecnico scientifiche per la prevenzione e la previsione dei rischi;

\n

DECRETA

\n

ART. 1
\n(Integrazione dei Centri di competenza)

\n
  1. A far data dal presente decreto, l'elenco dei Centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, come integrato dai decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, 24 maggio 2016, n. 1692 e 19 giugno 2018, n. 2616, è integrato con il Centro specificato nell'allegato al presente atto.
  2. \n
  3. Nell'allegato di cui al comma 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, è riportata l'indicazione dei requisiti soggettivi e degli ambiti disciplinari di competenza.
  4. \n

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

\n

Roma, 7 settembre 2023

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

\r\n\r\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modifiche e integrazioni;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante: \"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri\" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 21 concernente l'articolazione del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\r\n\r\n

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’ Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile” ed in particolare l’articolo 21, comma 1 che prevede che nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali centri di competenza;

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 50, comma 1, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 che dispone che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal citato decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti;

\r\n\r\n

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allenamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei centri di competenza;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza»;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, con il quale sono stati individuati i centri di competenza;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 maggio 2016, n. 1692, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 giugno 2018, pubblicato nella G.U. n. 189 del 16 agosto 2018, con il quale sono stati rettificati e integrati i Centri di competenza individuati con i decreti 24 luglio 2013, rep. n. 3152, 15 aprile 2014, rep. n. 1349, e 24 maggio 2016, rep. n. 1692;

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi dei centri di competenza potranno essere integrati con ulteriori centri di competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 e dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il ruolo di Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico-scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica; 

\r\n\r\n

VISTA la nota prot. nr. 28172 AOO-ISS del 14 giugno 2023 nella quale il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) chiede che l’Istituto sia individuato quale Centro di Competenza del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 e dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;

\r\n\r\n

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli Uffici del Dipartimento per gli aspetti di contenuto tecnico e amministrativo, che le caratteristiche dell’Istituto Superiore di Sanità e le motivazioni esposte nella richiamata nota costituiscano i presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta di qualificazione della citata istituzione quale centro di competenza del Servizio nazionale della protezione civile e che, pertanto, occorre integrare l'elenco dei Centri di Competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152 e successive modifiche e integrazioni;

\r\n\r\n

SU PROPOSTA del Direttore dell’Ufficio per le attività tecnico scientifiche per la prevenzione e la previsione dei rischi;

\r\n\r\n

DECRETA

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Integrazione dei Centri di competenza)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. A far data dal presente decreto, l'elenco dei Centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, come integrato dai decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, 24 maggio 2016, n. 1692 e 19 giugno 2018, n. 2616, è integrato con il Centro specificato nell'allegato al presente atto.
  2. \r\n\t
  3. Nell'allegato di cui al comma 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, è riportata l'indicazione dei requisiti soggettivi e degli ambiti disciplinari di competenza.
  4. \r\n
\r\n\r\n

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

\r\n\r\n

Roma, 7 settembre 2023
\r\n
\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell'17 novembre 2023

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell'17 novembre 2023

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;

\n

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile»; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante» Codice della protezione civile»;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2018, recante modifiche al regolamento di autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2016, concernente Organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;

\n

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2017 con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 9 agosto 2017 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - «Protezione civile» - del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\n

VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ove sono individuati i compiti che nell'ambito delle attività di cui all'art. 2 del medesimo decreto hanno rilievo nazionale e per lo svolgimento dei quali il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\n

VISTO l'art. 21 del decreto legislativo gennaio 2018, n. 1, in particolare il comma 1, che prevede che «nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'art. 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali centri di competenza»;

\n

VISTO l'art. 50, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 che dispone che «Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti»;

\n

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allenamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei centri di competenza;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza»;

\n

VISTO  il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, con il quale sono stati individuati i centri di competenza; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;

\n

VISTO  il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 maggio 2016, n. 1692, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;

\n

VISTO l'art. 1, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi potranno essere integrati con ulteriori centri di competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012;

\n

CONSIDERATO che il Dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di Firenze, è stato individuato come centro di competenza ai sensi della lettera c) dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, con il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 3152 del 24 luglio 2013; Visto il decreto del rettore dell'Università di Firenze 22 marzo 2018 rep. n. 349/2018 con il quale è stato costituito il «Centro per la protezione civile dell'Università degli studi di Firenze» ed è stato emanato il «Regolamento del Centro per la protezione civile (UNIFI-CPC)»;

\n

VISTO il regolamento del Centro per la protezione civile (UNIFI-CPC) dell'Università di Firenze che individua all'art. 2 l'ambito e all'art. 3 le attività di UNIFI-CPC;

\n

VISTA la nota del rettore dell'Università degli studi di Firenze prot. 48735 del 22 marzo 2018 acquisita al protocollo del Dipartimento della protezione civile al n. 17373 del 22 marzo 2018 nella quale si chiede il trasferimento dello status di centro di competenza dal «Dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di Firenze» al «Centro per la protezione civile dell'Università degli studi di Firenze» con la specificazione dei medesimi compiti e funzioni;

\n

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli uffici del Dipartimento, necessario trasferire lo status di centro di competenza dal «Dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di Firenze» al «Centro per la protezione civile dell'Università degli studi di Firenze»;

\n

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349 che individua Meteomont del Corpo forestale dello Stato come centro di competenza ai sensi della lettera a) dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012;

\n

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ed in particolare l'art. 7, ai sensi del quale il Corpo forestale dello Stato è stato assorbito nell'Arma dei carabinieri;

\n

CONSIDERATO che il Servizio Meteomont è un servizio per la prevenzione e previsione del pericolo valanghe, svolto sull'intero Territorio nazionale dal Comando carabinieri per la tutela forestale e ambientale (fino al 31 dicembre 2016 dal Corpo forestale dello Stato) e dal Comando truppe alpine, in collaborazione con il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare;

\n

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli uffici del Dipartimento, necessario modificare la denominazione del centro di competenza Corpo forestale dello Stato - Meteomont;

\n

RAVVISATA, la necessità di modificare gli elenchi allegati ai decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, 15 aprile 2014, n. 1349, e 26 maggio 2016, n. 1692, sostituendo il centro di competenza «Dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di Firenze» con il centro di competenza «Centro per la protezione civile dell'Università degli studi di Firenze» rimanendo invariati gli ambiti disciplinari di competenza e modificando la denominazione del centro di competenza da «Corpo forestale dello Stato - Meteomont» a «Servizio Meteomont - Carabinieri Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, Esercito italiano - Comando truppe alpine», rimanendo invariati gli ambiti disciplinari di competenza;

\n

DECRETA

\n

ART. 1
\n(Rettifica ed integrazione dei centri di competenza)

\n
  1. A far data dal presente decreto, nell'elenco dei centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, come integrato dai decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349 e 26 maggio 2016, n. 1692, il centro di competenza «Dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di Firenze» è sostituito dal centro di competenza «Centro per la protezione civile dell'Università degli studi di Firenze» rimanendo invariati gli ambiti disciplinari di competenza, come da allegato 1 al presente atto.
  2. \n
  3. A far data dal presente decreto, nell'elenco dei centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, è modificata la denominazione del centro di competenza Meteomont, da «Corpo forestale dello Stato - Meteomont» a «Servizio Meteomont - Carabinieri Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, Esercito italiano - Comando truppe alpine» , rimanendo invariati gli ambiti disciplinari di competenza, come da allegato 2 al presente atto.
  4. \n
  5. Negli allegati 1 e 2, che formano parte integrante del presente atto, sono indicati i requisiti soggettivi e gli ambiti disciplinari di competenza di ciascun centro.
  6. \n
  7. Per quanto in premessa, a far data dal presente decreto, agli accordi precedentemente stipulati con il centro di competenza «Dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di Firenze» subentra il centro di competenza «Centro per la protezione civile dell'Università degli studi di Firenze».
  8. \n

\nIl presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, 19 giugno 2018

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nAngelo Borrelli

\n

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1540

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\n
\r\nVISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;
\r\n
\r\nVISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;
\r\n
\r\nVISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile»; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante» Codice della protezione civile»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2018, recante modifiche al regolamento di autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2016, concernente Organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2017 con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 9 agosto 2017 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - «Protezione civile» - del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 8 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ove sono individuati i compiti che nell'ambito delle attività di cui all'art. 2 del medesimo decreto hanno rilievo nazionale e per lo svolgimento dei quali il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 21 del decreto legislativo gennaio 2018, n. 1, in particolare il comma 1, che prevede che «nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'art. 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali centri di competenza»;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 50, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 che dispone che «Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti»;
\r\n
\r\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allenamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei centri di competenza;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza»;
\r\n
\r\nVISTO  il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, con il quale sono stati individuati i centri di competenza; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;
\r\n
\r\nVISTO  il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 maggio 2016, n. 1692, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 1, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi potranno essere integrati con ulteriori centri di competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che il Dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di Firenze, è stato individuato come centro di competenza ai sensi della lettera c) dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, con il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 3152 del 24 luglio 2013; Visto il decreto del rettore dell'Università di Firenze 22 marzo 2018 rep. n. 349/2018 con il quale è stato costituito il «Centro per la protezione civile dell'Università degli studi di Firenze» ed è stato emanato il «Regolamento del Centro per la protezione civile (UNIFI-CPC)»;
\r\n
\r\nVISTO il regolamento del Centro per la protezione civile (UNIFI-CPC) dell'Università di Firenze che individua all'art. 2 l'ambito e all'art. 3 le attività di UNIFI-CPC;
\r\n
\r\nVISTA la nota del rettore dell'Università degli studi di Firenze prot. 48735 del 22 marzo 2018 acquisita al protocollo del Dipartimento della protezione civile al n. 17373 del 22 marzo 2018 nella quale si chiede il trasferimento dello status di centro di competenza dal «Dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di Firenze» al «Centro per la protezione civile dell'Università degli studi di Firenze» con la specificazione dei medesimi compiti e funzioni;
\r\n
\r\nRITENUTO, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli uffici del Dipartimento, necessario trasferire lo status di centro di competenza dal «Dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di Firenze» al «Centro per la protezione civile dell'Università degli studi di Firenze»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349 che individua Meteomont del Corpo forestale dello Stato come centro di competenza ai sensi della lettera a) dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012;
\r\n
\r\nVISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ed in particolare l'art. 7, ai sensi del quale il Corpo forestale dello Stato è stato assorbito nell'Arma dei carabinieri;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che il Servizio Meteomont è un servizio per la prevenzione e previsione del pericolo valanghe, svolto sull'intero Territorio nazionale dal Comando carabinieri per la tutela forestale e ambientale (fino al 31 dicembre 2016 dal Corpo forestale dello Stato) e dal Comando truppe alpine, in collaborazione con il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare;
\r\n
\r\nRITENUTO, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli uffici del Dipartimento, necessario modificare la denominazione del centro di competenza Corpo forestale dello Stato - Meteomont;
\r\n
\r\nRAVVISATA, la necessità di modificare gli elenchi allegati ai decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, 15 aprile 2014, n. 1349, e 26 maggio 2016, n. 1692, sostituendo il centro di competenza «Dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di Firenze» con il centro di competenza «Centro per la protezione civile dell'Università degli studi di Firenze» rimanendo invariati gli ambiti disciplinari di competenza e modificando la denominazione del centro di competenza da «Corpo forestale dello Stato - Meteomont» a «Servizio Meteomont - Carabinieri Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, Esercito italiano - Comando truppe alpine», rimanendo invariati gli ambiti disciplinari di competenza;
\r\n
\r\nDECRETA
\r\n
\r\nART. 1
\r\n(Rettifica ed integrazione dei centri di competenza)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. A far data dal presente decreto, nell'elenco dei centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, come integrato dai decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349 e 26 maggio 2016, n. 1692, il centro di competenza «Dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di Firenze» è sostituito dal centro di competenza «Centro per la protezione civile dell'Università degli studi di Firenze» rimanendo invariati gli ambiti disciplinari di competenza, come da allegato 1 al presente atto.
  2. \r\n\t
  3. A far data dal presente decreto, nell'elenco dei centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, è modificata la denominazione del centro di competenza Meteomont, da «Corpo forestale dello Stato - Meteomont» a «Servizio Meteomont - Carabinieri Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, Esercito italiano - Comando truppe alpine» , rimanendo invariati gli ambiti disciplinari di competenza, come da allegato 2 al presente atto.
  4. \r\n\t
  5. Negli allegati 1 e 2, che formano parte integrante del presente atto, sono indicati i requisiti soggettivi e gli ambiti disciplinari di competenza di ciascun centro.
  6. \r\n\t
  7. Per quanto in premessa, a far data dal presente decreto, agli accordi precedentemente stipulati con il centro di competenza «Dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di Firenze» subentra il centro di competenza «Centro per la protezione civile dell'Università degli studi di Firenze».
  8. \r\n
\r\n\r\n


\r\nIl presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\r\n
\r\nRoma, 19 giugno 2018
\r\n
\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nAngelo Borrelli
\r\n
\r\nRegistrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1540

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.189 del 16 agosto 2018

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.189 del 16 agosto 2018

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923. n. 2440. recante «disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

\n

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225. recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

\n

VISTO il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 20 12, n. 100, di modifica della citata legge n. 225/1992;

\n

VISTO l'art .1-bis. della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, e, in particolare, i commi:
\n1. che ha confermato l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
\n2. il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri. per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
\n3. il quale dispone che per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2 «il Presidente del Consiglio dci ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 21 della legge 23 agosto 1988. n. 400 »;

\n

VISTO l'art. 3 della medesima legge n. 225/1992, che individua le attività ed i compiti di protezione civile, tra i quali rivestono principale importanza la previsione e la prevenzione dei rischi, specificando che le attività di prevenzione sono svolte «anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia»;

\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

\n

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;

\n

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2011, repertorio n. 113, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale sono state introdotte ulteriori modifiche all'organizzazione degli unici del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 aprile 2015, visto e annotato al n.1/03 il 20 aprile 2015 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza dei Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti al n. I 136 il 24 aprile 2015, con il quale all'ing. Fabrizio CURCIO è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 3 aprile 2015 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità dei centro di responsabilità amministrativa n. 13 - «Protezione Civile » - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\n

VISTO in particolare, l'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed, in particolare il comma 2 che rimanda all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza finalizzati a concorrere al governo e alla gestione del sistema di allertamento nazionale che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 3-bis è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di protezione civile al fine di allertare e di atti vare il Servizio nazionale ai diversi livelli territoriali;

\n

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di Competenza;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione dei Centri di Competenza», registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2012, reg. n. 10, fog. n.118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013 n. 38;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013 , reg. n. 7, fog. n. 273, con il quale, ai sensi di predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, sono stati individuati i Centri di Competenza;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 14 aprile 2014, n. 1349, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2014, reg. n.1549, con il quale , ai sensi dei predetto decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, sono stati individuati ulteriori Centri di Competenza;

\n

VISTO l'art. 1, comma 2, del succitato decreto del Capo dci Dipartimento della Protezione Civile, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi potranno essere integrati con ulteriori Centri di Competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 2 del DI'CM del 14 settembre 2012;

\n

CONSIDERATO che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera c), il ruolo di Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dci diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;

\n

VISTA la noia del 22 febbraio 2016 prot. n. P/14/16, con la quale il Prof. Bruno Busacca, Dean della SDA Bocconi School of Management e il Dott. Bruno Pavesi, Consigliere Delegato dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, hanno dichiarato che la SDA Bocconi School of Management dispone di conoscenze tecnico-scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);

\n

CONSIDERATO che l'insieme dei metodi e delle modalità mediante i quali il Servizio Nazionale della Protezione Civile e le sue componenti organizzano le attività finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi e alla gestione delle emergenze, articolando capacità organizzative, modalità di gestione delle relazioni operative e istituzionali e capacità adattamento alle mutevoli condizioni operative, richiedono le più avanzate conoscenze e metodologie organizzative e gestionali disponibili a scala nazionale ed internazionale al fine di assicurare l'efficace allertamento del Servizio nazionale della protezione civile nel suo complesso;

\n

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli Uffici del Dipartimento per gli aspetti di contenuto tecnico e amministrativo, che le caratteristiche della SDA Bocconi School of Management e le motivazioni esposte nella richiamata nota costituiscano i presupposti necessari per l’accoglimento della richiesta di qualificazione della citata istituzione quale centro di competenza del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

\n

RAVVISATA, quindi, la necessità di integrare gli elenchi allegati ai decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 24 luglio 2013, n. 3152 e 14 aprile 2014, n. 1349, con l'inserimento del sopra citato Centro di Competenza;

\n

DECRETA

\n

ART. 1
\n(Integrazione dei centri di competenza)

\n
  1. A far data dal presente decreto, l'elenco dei Centri di Competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 24 luglio 2013, n. 3152, come integrato dal decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 14 aprile 2014, n.1349, è integrato con il Centro specificato nell’allegato al presente atto.
  2. \n
  3. Nell'allegato di cui al comma 1 è riportata l'indicazione dei requisiti soggettivi e degli ambiti disciplinari di competenza.
  4. \n

\nIl presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

\n

Roma, 24 maggio 2016

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923. n. 2440. recante «disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;
\r\n
\r\nVISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri »;
\r\n
\r\nVISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225. recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 20 12, n. 100, di modifica della citata legge n. 225/1992;
\r\n
\r\nVISTO l'art .1-bis. della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, e, in particolare, i commi:
\r\n1. che ha confermato l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
\r\n2. il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri. per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
\r\n3. il quale dispone che per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2 «il Presidente del Consiglio dci ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 21 della legge 23 agosto 1988. n. 400 »;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 3 della medesima legge n. 225/1992, che individua le attività ed i compiti di protezione civile, tra i quali rivestono principale importanza la previsione e la prevenzione dei rischi, specificando che le attività di prevenzione sono svolte «anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2011, repertorio n. 113, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale sono state introdotte ulteriori modifiche all'organizzazione degli unici del Dipartimento della protezione civile;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 aprile 2015, visto e annotato al n.1/03 il 20 aprile 2015 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza dei Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti al n. I 136 il 24 aprile 2015, con il quale all'ing. Fabrizio CURCIO è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 3 aprile 2015 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità dei centro di responsabilità amministrativa n. 13 - «Protezione Civile » - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\r\n
\r\nVISTO in particolare, l'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed, in particolare il comma 2 che rimanda all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza finalizzati a concorrere al governo e alla gestione del sistema di allertamento nazionale che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 3-bis è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di protezione civile al fine di allertare e di atti vare il Servizio nazionale ai diversi livelli territoriali;
\r\n
\r\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di Competenza;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione dei Centri di Competenza», registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2012, reg. n. 10, fog. n.118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013 n. 38;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013 , reg. n. 7, fog. n. 273, con il quale, ai sensi di predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, sono stati individuati i Centri di Competenza;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 14 aprile 2014, n. 1349, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2014, reg. n.1549, con il quale , ai sensi dei predetto decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, sono stati individuati ulteriori Centri di Competenza;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 1, comma 2, del succitato decreto del Capo dci Dipartimento della Protezione Civile, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi potranno essere integrati con ulteriori Centri di Competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 2 del DI'CM del 14 settembre 2012;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera c), il ruolo di Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dci diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;
\r\n
\r\nVISTA la noia del 22 febbraio 2016 prot. n. P/14/16, con la quale il Prof. Bruno Busacca, Dean della SDA Bocconi School of Management e il Dott. Bruno Pavesi, Consigliere Delegato dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, hanno dichiarato che la SDA Bocconi School of Management dispone di conoscenze tecnico-scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);
\r\n
\r\nCONSIDERATO che l'insieme dei metodi e delle modalità mediante i quali il Servizio Nazionale della Protezione Civile e le sue componenti organizzano le attività finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi e alla gestione delle emergenze, articolando capacità organizzative, modalità di gestione delle relazioni operative e istituzionali e capacità adattamento alle mutevoli condizioni operative, richiedono le più avanzate conoscenze e metodologie organizzative e gestionali disponibili a scala nazionale ed internazionale al fine di assicurare l'efficace allertamento del Servizio nazionale della protezione civile nel suo complesso;
\r\n
\r\nRITENUTO, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli Uffici del Dipartimento per gli aspetti di contenuto tecnico e amministrativo, che le caratteristiche della SDA Bocconi School of Management e le motivazioni esposte nella richiamata nota costituiscano i presupposti necessari per l’accoglimento della richiesta di qualificazione della citata istituzione quale centro di competenza del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
\r\n
\r\nRAVVISATA, quindi, la necessità di integrare gli elenchi allegati ai decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 24 luglio 2013, n. 3152 e 14 aprile 2014, n. 1349, con l'inserimento del sopra citato Centro di Competenza;
\r\n
\r\nDECRETA
\r\n
\r\nART. 1
\r\n(Integrazione dei centri di competenza)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. A far data dal presente decreto, l'elenco dei Centri di Competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 24 luglio 2013, n. 3152, come integrato dal decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 14 aprile 2014, n.1349, è integrato con il Centro specificato nell’allegato al presente atto.
  2. \r\n\t
  3. Nell'allegato di cui al comma 1 è riportata l'indicazione dei requisiti soggettivi e degli ambiti disciplinari di competenza.
  4. \r\n
\r\n\r\n


\r\nIl presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.
\r\n
\r\nRoma, 24 maggio 2016
\r\n
\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2016 

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2016 

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

\n

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

\n

VISTO il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, di modifica della citata legge n. 225/1992;

\n

VISTO in particolare il comma 1 dell'art. 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;

\n

VISTO l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 225/1992, il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;

\n

VISTO l'art. 1, comma 3, della medesima legge n. 225/1992, il quale dispone che per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2 «il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

\n

VISTO l'art. 3 della medesima legge n. 225/1992, che individua le attività ed i compiti di protezione civile, tra i quali rivestono principale importanza la previsione e la prevenzione dei rischi, specificando che le attività di prevenzione sono svolte «anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia»;

\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;

\n

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 18 gennaio 2011, repertorio n. 113, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale sono state introdotte ulteriori modifiche all'organizzazione degli uffici del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2014 - in corso di perfezionamento - con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 9 aprile 2014 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 -
\n«Protezione Civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\n

VISTO in particolare, l'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed, in particolare il comma 2 che rimanda, all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza;

\n

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di Competenza;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione dei Centri di Competenza», registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2012, reg. n. 10, fog. n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013, n. 38;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013, reg. n. 7, fog. n. 273, con il quale, ai sensi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, sono stati individuati i Centri di Competenza;

\n

VISTO l'art. 1, comma 2, del succitato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi potranno essere integrati con ulteriori Centri di Competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 2 del DPCM del 14 settembre 2012;

\n

RAVVISATA la necessità di integrare l'elenco allegato al sopra citato decreto, con ulteriori Centri di Competenza;

\n

CONSIDERATO che costituiscono requisiti immediati e diretti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera a), il ruolo di struttura operativa ex art. 11 della legge n. 225/1992, nonché il possesso del requisito di amministrazione pubblica, con il fine istituzionale di svolgere attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale, attribuiti in forza di leggi, provvedimenti normativi e regolamentari, per il perseguimento di fini istituzionali;

\n

CONSIDERATO che, nell'ambito delle attività del Corpo Forestale dello Stato, struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge n. 225/1992, il Servizio Nazionale di previsione neve e valanghe, METEOMONT, è di fondamentale interesse per le attività di controllo del manto nevoso e previsione del pericolo valanghe;

\n

CONSIDERATO che l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS, in quanto istituto di ricerca, è struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge n. 225/1992, ed è inserito nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

\n

CONSIDERATO inoltre che il succitato Istituto, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, è un ente di ricerca, vigilato dal MIUR, a carattere multidisciplinare nel campo delle scienze della terra che opera e sviluppa la propria missione nell'Area Europea della Ricerca e in ambito internazionale con prioritario riferimento ai settori della ricerca di base ed applicata in oceanografia (fisica, chimica e biologica), in geofisica e geologia marina ed in geofisica sperimentale e di esplorazione, avvalendosi anche di navi da ricerca
\noceanografiche globali e di infrastrutture di ricerca strategiche e di eccellenza nei campi di competenza;

\n

RITENUTO che il Servizio Nazionale di previsione neve e valanghe, METEOMONT e l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS sono riconducibili nella fattispecie di Centri di Competenza sub lettera a);

\n

CONSIDERATO che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera c), il ruolo di Università Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;

\n

VISTA la nota del 2 settembre 2013 prot. n. 130004148, con la quale il Direttore del Laboratorio di cartografia ambientale e modellistica idrogeologica dell'Università degli studi della Calabria, CAMILab, ha dichiarato che il medesimo Laboratorio dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);

\n

VISTA la nota del 4 settembre 2013, con la quale il Direttore del Centro di eccellenza integrazione di tecniche di Telerilevamento e Modellistica numerica per la Previsione di eventi meteorologici Severi dell'Università degli studi dell'Aquila, CETEMPS, ha dichiarato che il medesimo Centro dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);

\n

VISTA la nota con la quale il Direttore pro-tempore del Consorzio nazionale per la protezione dal rischio chimico industriale, CONPRICI, consorzio partecipato dalle Università di Bologna, Genova, Pisa, Roma La Sapienza, Napoli, Messina, Padova e dal Politecnico di Milano e di Torino, ha dichiarato che il medesimo Consorzio dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);

\n

VISTA la comunicazione del 25 luglio 2013, con la quale il Laboratorio Mobilità e trasporti del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, LABMOT, ha dichiarato che il medesimo Laboratorio dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);

\n

VISTA la nota del 14 gennaio 2014, prot. n. 2014/0003374, con la quale il Direttore del Centro studi per l'Ingegneria Idrogeologica, Vulcanica e Sismica PLINIVS del Centro Interdipartimentale LUPT, dell'Università degli studi di Napoli Federico II, ha dichiarato che il medesimo Centro dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);

\n

VISTA la nota dell'11 settembre 2013 prot. n. 40485-III/13, con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze molecolari e nanosistemi dell'Università Cà Foscari Venezia, ha dichiarato che l'Unità operativa di ricerca per le emergenze chimiche industriali, UORECI, dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);

\n

VISTA la nota del 17 febbraio 2014, prot. n. RIA/0009254, con la quale il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici ha chiesto di integrare il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, con l'inserimento dei sopra citati Centri di Competenza;

\n

VISTO che con la sopra citata nota il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici ha rappresentato anche la necessità di integrare gli ambiti disciplinari di competenza dell'Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

\n

VISTO che con la nota del 1° aprile 2014, prot. n. RIA/0017980, il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici ha rappresentato anche la necessità di integrare gli ambiti disciplinari di competenza dell'Agenzia Spaziale Italiana;

\n

VISTO che con la sopra citata nota, il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici, nel rappresentare che le ARPA delle regioni Emilia Romagna e Piemonte, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i., sono componenti del Gruppo Tecnico che giornalmente svolge le previsioni meteorologiche a scala sinottica ai fini di protezione civile, ha ravvisato altresì la necessità di integrare gli ambiti disciplinari di competenza delle succitate ARPA;

\n

RITENUTO, pertanto che occorre integrare l'elenco dei Centri di Competenza e gli ambiti disciplinari di competenza dell'Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Agenzia Spaziale Italiana, dell'ARPA Emilia Romagna e dell'ARPA Piemonte;

\n

DECRETA

\n

ART. 1
\n(Integrazione dei centri di competenza)

\n
  1. A far data dal presente decreto, l'elenco dei Centri di Competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, è integrato con l'elenco dei Centri allegato al presente atto.
  2. \n
  3. L'elenco di cui al comma 1 riporta, per ciascun Centro, l'indicazione dei requisiti soggettivi e degli ambiti disciplinari di competenza.
  4. \n
  5. A far data dal presente decreto, gli ambiti disciplinari di competenza dell'Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana e dell'ARPA Emilia Romagna e dell'ARPA Piemonte, sono modificati come nell'elenco allegato.
  6. \n

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile

\n

Roma, 15 aprile 2014

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFranco Gabrielli

\n

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2014
\nUfficio di controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e affari esterni, registrazione n. 1594

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;
\r\n
\r\nVISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
\r\n
\r\nVISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, di modifica della citata legge n. 225/1992;
\r\n
\r\nVISTO in particolare il comma 1 dell'art. 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 225/1992, il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 1, comma 3, della medesima legge n. 225/1992, il quale dispone che per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2 «il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 3 della medesima legge n. 225/1992, che individua le attività ed i compiti di protezione civile, tra i quali rivestono principale importanza la previsione e la prevenzione dei rischi, specificando che le attività di prevenzione sono svolte «anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 18 gennaio 2011, repertorio n. 113, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale sono state introdotte ulteriori modifiche all'organizzazione degli uffici del Dipartimento della protezione civile;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2014 - in corso di perfezionamento - con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 9 aprile 2014 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 -
\r\n«Protezione Civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\r\n
\r\nVISTO in particolare, l'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed, in particolare il comma 2 che rimanda, all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza;
\r\n
\r\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di Competenza;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione dei Centri di Competenza», registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2012, reg. n. 10, fog. n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013, n. 38;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013, reg. n. 7, fog. n. 273, con il quale, ai sensi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, sono stati individuati i Centri di Competenza;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 1, comma 2, del succitato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi potranno essere integrati con ulteriori Centri di Competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 2 del DPCM del 14 settembre 2012;
\r\n
\r\nRAVVISATA la necessità di integrare l'elenco allegato al sopra citato decreto, con ulteriori Centri di Competenza;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che costituiscono requisiti immediati e diretti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera a), il ruolo di struttura operativa ex art. 11 della legge n. 225/1992, nonché il possesso del requisito di amministrazione pubblica, con il fine istituzionale di svolgere attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale, attribuiti in forza di leggi, provvedimenti normativi e regolamentari, per il perseguimento di fini istituzionali;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che, nell'ambito delle attività del Corpo Forestale dello Stato, struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge n. 225/1992, il Servizio Nazionale di previsione neve e valanghe, METEOMONT, è di fondamentale interesse per le attività di controllo del manto nevoso e previsione del pericolo valanghe;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS, in quanto istituto di ricerca, è struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge n. 225/1992, ed è inserito nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
\r\n
\r\nCONSIDERATO inoltre che il succitato Istituto, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, è un ente di ricerca, vigilato dal MIUR, a carattere multidisciplinare nel campo delle scienze della terra che opera e sviluppa la propria missione nell'Area Europea della Ricerca e in ambito internazionale con prioritario riferimento ai settori della ricerca di base ed applicata in oceanografia (fisica, chimica e biologica), in geofisica e geologia marina ed in geofisica sperimentale e di esplorazione, avvalendosi anche di navi da ricerca
\r\noceanografiche globali e di infrastrutture di ricerca strategiche e di eccellenza nei campi di competenza;
\r\n
\r\nRITENUTO che il Servizio Nazionale di previsione neve e valanghe, METEOMONT e l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS sono riconducibili nella fattispecie di Centri di Competenza sub lettera a);
\r\n
\r\nCONSIDERATO che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera c), il ruolo di Università Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;
\r\n
\r\nVISTA la nota del 2 settembre 2013 prot. n. 130004148, con la quale il Direttore del Laboratorio di cartografia ambientale e modellistica idrogeologica dell'Università degli studi della Calabria, CAMILab, ha dichiarato che il medesimo Laboratorio dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);
\r\n
\r\nVISTA la nota del 4 settembre 2013, con la quale il Direttore del Centro di eccellenza integrazione di tecniche di Telerilevamento e Modellistica numerica per la Previsione di eventi meteorologici Severi dell'Università degli studi dell'Aquila, CETEMPS, ha dichiarato che il medesimo Centro dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);
\r\n
\r\nVISTA la nota con la quale il Direttore pro-tempore del Consorzio nazionale per la protezione dal rischio chimico industriale, CONPRICI, consorzio partecipato dalle Università di Bologna, Genova, Pisa, Roma La Sapienza, Napoli, Messina, Padova e dal Politecnico di Milano e di Torino, ha dichiarato che il medesimo Consorzio dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);
\r\n
\r\nVISTA la comunicazione del 25 luglio 2013, con la quale il Laboratorio Mobilità e trasporti del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, LABMOT, ha dichiarato che il medesimo Laboratorio dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);
\r\n
\r\nVISTA la nota del 14 gennaio 2014, prot. n. 2014/0003374, con la quale il Direttore del Centro studi per l'Ingegneria Idrogeologica, Vulcanica e Sismica PLINIVS del Centro Interdipartimentale LUPT, dell'Università degli studi di Napoli Federico II, ha dichiarato che il medesimo Centro dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);
\r\n
\r\nVISTA la nota dell'11 settembre 2013 prot. n. 40485-III/13, con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze molecolari e nanosistemi dell'Università Cà Foscari Venezia, ha dichiarato che l'Unità operativa di ricerca per le emergenze chimiche industriali, UORECI, dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);
\r\n
\r\nVISTA la nota del 17 febbraio 2014, prot. n. RIA/0009254, con la quale il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici ha chiesto di integrare il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, con l'inserimento dei sopra citati Centri di Competenza;
\r\n
\r\nVISTO che con la sopra citata nota il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici ha rappresentato anche la necessità di integrare gli ambiti disciplinari di competenza dell'Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
\r\n
\r\nVISTO che con la nota del 1° aprile 2014, prot. n. RIA/0017980, il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici ha rappresentato anche la necessità di integrare gli ambiti disciplinari di competenza dell'Agenzia Spaziale Italiana;
\r\n
\r\nVISTO che con la sopra citata nota, il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici, nel rappresentare che le ARPA delle regioni Emilia Romagna e Piemonte, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i., sono componenti del Gruppo Tecnico che giornalmente svolge le previsioni meteorologiche a scala sinottica ai fini di protezione civile, ha ravvisato altresì la necessità di integrare gli ambiti disciplinari di competenza delle succitate ARPA;
\r\n
\r\nRITENUTO, pertanto che occorre integrare l'elenco dei Centri di Competenza e gli ambiti disciplinari di competenza dell'Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Agenzia Spaziale Italiana, dell'ARPA Emilia Romagna e dell'ARPA Piemonte;
\r\n
\r\nDECRETA
\r\n
\r\nART. 1
\r\n(Integrazione dei centri di competenza)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. A far data dal presente decreto, l'elenco dei Centri di Competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, è integrato con l'elenco dei Centri allegato al presente atto.
  2. \r\n\t
  3. L'elenco di cui al comma 1 riporta, per ciascun Centro, l'indicazione dei requisiti soggettivi e degli ambiti disciplinari di competenza.
  4. \r\n\t
  5. A far data dal presente decreto, gli ambiti disciplinari di competenza dell'Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana e dell'ARPA Emilia Romagna e dell'ARPA Piemonte, sono modificati come nell'elenco allegato.
  6. \r\n
\r\n\r\n

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile
\r\n
\r\nRoma, 15 aprile 2014
\r\n
\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFranco Gabrielli

\r\n\r\n

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2014
\r\nUfficio di controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e affari esterni, registrazione n. 1594

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno  2014

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno  2014

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

\n

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

\n

VISTO il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100, di modifica della citata legge 225/92;

\n

VISTO in particolare il comma 1 dell'art. 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, che ha che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;

\n

VISTO l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 225/1992, il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;

\n

VISTO l'art. 1, comma 3, della medesima legge n. 225/1992, il quale dispone che per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2 «il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

\n

VISTO l'art. 3 della medesima legge n. 225/1992, che individua le attività ed i compiti di protezione civile, tra i quali rivestono principale importanza la previsione e la prevenzione dei rischi, specificando che le attività di prevenzione sono svolte «anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia»;

\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;

\n

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2011, repertorio n. 113, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale sono state introdotte ulteriori modifiche all'organizzazione degli uffici del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2013, in corso di registrazione, con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo Dipartimento della Protezione Civile, a far dal 29 aprile 2013 e fino al verificarsi della fattispecie di cui al citato art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - «Protezione Civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\n

VISTO in particolare, l'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b.ter), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed, in particolare il comma 2 che rimanda, all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza;

\n

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 ove individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di Competenza;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione dei Centri di Competenza», registrato alla Corte dei Conti il 17 dicembre 2012, Reg. n. 10, fog. n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013, n. 38;

\n

VISTO l'art. 1 del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, che definisce i Centri di Competenza quali «soggetti titolari di pubblica funzione ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che forniscono informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici, ognuno per definiti ambiti di specializzazione di interesse del Servizio nazionale di protezione civile, in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio»;

\n

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2, dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, i Centri di Competenza sono individuati:
\na) nelle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonchè nei soggetti pubblici di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deputati a svolgere attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale, attribuiti in forza di leggi, provvedimenti normativi e regolamentari, per il perseguimento di fini istituzionali;
\nb) nei soggetti partecipati da componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituiti con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione, laddove il soggetto medesimo sia a totale partecipazione pubblica, svolga la propria attività prioritariamente in favore del Servizio nazionale di protezione civile e sia soggetto a vigilanza da parte del Dipartimento della protezione civile;
\nc) nelle Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca, che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali dell'ingegno e della ricerca scientifica;
\nd) nelle Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca sui quali la Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi di cui all'art. 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 255, e s.m.i. di cui all'art. 5 decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e all'art. 4 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 21, esprime il proprio parere di merito tecnico scientifico, sulla base di una valutazione comparativa a seguito di specifiche esigenze formulate dal Dipartimento della protezione civile per le varie tipologie di rischio, cui non possono fare fronte i soggetti di cui alle lettere a), b) e c);

\n

VISTO l'art. 2, comma 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del quale con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile vengono individuati i Centri di Competenza e i relativi ambiti di specializzazione per le finalità del Sistema nazionale della protezione civile, selezionati tra i soggetti appartenenti alle citate fattispecie;

\n

CONSIDERATO che costituiscono requisiti immediati e diretti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera a), il ruolo di struttura operativa ex art. 11 della L. 225/92, nonchè il possesso del requisito di amministrazione pubblica, con il fine istituzionale di svolgere attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale;

\n

CONSIDERATO che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera b), il ruolo di soggetto partecipato da componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione, laddove il soggetto medesimo sia a totale partecipazione pubblica, svolga la propria attività prioritariamente in favore del servizio nazionale di protezione civile e sia soggetto a vigilanza da parte del Dipartimento della protezione civile;

\n

CONSIDERATO che la Fondazione CIMA è soggetto partecipato dal Dipartimento della protezione civile, dall'Università degli studi di Genova, dalla Regione Liguria e dalla Provincia di Savona, componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione;

\n

Considerato che la Fondazione Eucentre è soggetto partecipato dal Dipartimento della protezione civile, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dall'Università degli studi di Pavia e dall'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione;

\n

CONSIDERATO che il Consorzio Interuniversitario ReLUIS è una pubblica amministrazione, a totale partecipazione pubblica, partecipata da l'Università degli studi della Basilicata, l'Università di Napoli Federico II e l'Università degli studi di Pavia, componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con lo scopo di conseguire concreti obiettivi in ordine alla valutazione ed alla riduzione della vulnerabilità e del rischio sismico, e che il Dipartimento della protezione civile, ai sensi degli articoli 7 e 10 dello Statuto, esercita un determinante potere di vigilanza;

\n

RITENUTO che le citate Fondazioni ed il succitato Consorzio sono riconducibili nella fattispecie di Centri di Competenza sub lettera b);

\n

CONSIDERATO che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera c), il ruolo di Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;

\n

VISTA la nota con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli studi di Firenze ha dichiarato che il medesimo Dipartimento dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);

\n

RITENUTO, pertanto che, nelle more della ricognizione di altri soggetti che, sulla base dei requisiti posseduti, possano essere riconosciuti quali Centri di Competenza, occorre procedere, al fine di dare attuazione al disposto dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, a individuare i Centri di competenza indispensabili al Servizio nazionale di protezione civile;

\n

RAVVISATA la necessità di dare attuazione alle disposizioni impartite dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, mediante l'emanazione di apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\n

DECRETA

\n

ART. 1
\n(Individuazione dei Centri di Competenza)

\n
  1. A far data dal presente decreto, i Centri di Competenza di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, sono individuati negli elenchi allegati al presente atto, che riporta per ciascun Centro i requisiti soggettivi e gli ambiti disciplinari di competenza.
  2. \n
  3. Con successivi provvedimenti gli elenchi potranno essere integrati con ulteriori Centri di Competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012.
  4. \n
  5. A far data dal presente decreto, il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011, n. 3593 di rep., di individuazione dei Centri di Competenza del Dipartimento, è abrogato.
  6. \n

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

\n

\nRoma, 24 luglio 2013

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFranco Gabrielli

\n

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;
\r\n
\r\nVISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
\r\n
\r\nVISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100, di modifica della citata legge 225/92;
\r\n
\r\nVISTO in particolare il comma 1 dell'art. 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, che ha che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 225/1992, il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 1, comma 3, della medesima legge n. 225/1992, il quale dispone che per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2 «il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 3 della medesima legge n. 225/1992, che individua le attività ed i compiti di protezione civile, tra i quali rivestono principale importanza la previsione e la prevenzione dei rischi, specificando che le attività di prevenzione sono svolte «anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2011, repertorio n. 113, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale sono state introdotte ulteriori modifiche all'organizzazione degli uffici del Dipartimento della protezione civile;
\r\n
\r\nVISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2013, in corso di registrazione, con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo Dipartimento della Protezione Civile, a far dal 29 aprile 2013 e fino al verificarsi della fattispecie di cui al citato art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - «Protezione Civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\r\n
\r\nVISTO in particolare, l'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b.ter), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed, in particolare il comma 2 che rimanda, all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza;
\r\n
\r\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 ove individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di Competenza;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione dei Centri di Competenza», registrato alla Corte dei Conti il 17 dicembre 2012, Reg. n. 10, fog. n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013, n. 38;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 1 del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, che definisce i Centri di Competenza quali «soggetti titolari di pubblica funzione ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che forniscono informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici, ognuno per definiti ambiti di specializzazione di interesse del Servizio nazionale di protezione civile, in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio»;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che, ai sensi del comma 2, dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, i Centri di Competenza sono individuati:
\r\na) nelle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonchè nei soggetti pubblici di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deputati a svolgere attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale, attribuiti in forza di leggi, provvedimenti normativi e regolamentari, per il perseguimento di fini istituzionali;
\r\nb) nei soggetti partecipati da componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituiti con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione, laddove il soggetto medesimo sia a totale partecipazione pubblica, svolga la propria attività prioritariamente in favore del Servizio nazionale di protezione civile e sia soggetto a vigilanza da parte del Dipartimento della protezione civile;
\r\nc) nelle Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca, che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali dell'ingegno e della ricerca scientifica;
\r\nd) nelle Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca sui quali la Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi di cui all'art. 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 255, e s.m.i. di cui all'art. 5 decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e all'art. 4 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 21, esprime il proprio parere di merito tecnico scientifico, sulla base di una valutazione comparativa a seguito di specifiche esigenze formulate dal Dipartimento della protezione civile per le varie tipologie di rischio, cui non possono fare fronte i soggetti di cui alle lettere a), b) e c);
\r\n
\r\nVISTO l'art. 2, comma 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del quale con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile vengono individuati i Centri di Competenza e i relativi ambiti di specializzazione per le finalità del Sistema nazionale della protezione civile, selezionati tra i soggetti appartenenti alle citate fattispecie;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che costituiscono requisiti immediati e diretti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera a), il ruolo di struttura operativa ex art. 11 della L. 225/92, nonchè il possesso del requisito di amministrazione pubblica, con il fine istituzionale di svolgere attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera b), il ruolo di soggetto partecipato da componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione, laddove il soggetto medesimo sia a totale partecipazione pubblica, svolga la propria attività prioritariamente in favore del servizio nazionale di protezione civile e sia soggetto a vigilanza da parte del Dipartimento della protezione civile;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che la Fondazione CIMA è soggetto partecipato dal Dipartimento della protezione civile, dall'Università degli studi di Genova, dalla Regione Liguria e dalla Provincia di Savona, componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione;
\r\n
\r\nConsiderato che la Fondazione Eucentre è soggetto partecipato dal Dipartimento della protezione civile, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dall'Università degli studi di Pavia e dall'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che il Consorzio Interuniversitario ReLUIS è una pubblica amministrazione, a totale partecipazione pubblica, partecipata da l'Università degli studi della Basilicata, l'Università di Napoli Federico II e l'Università degli studi di Pavia, componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con lo scopo di conseguire concreti obiettivi in ordine alla valutazione ed alla riduzione della vulnerabilità e del rischio sismico, e che il Dipartimento della protezione civile, ai sensi degli articoli 7 e 10 dello Statuto, esercita un determinante potere di vigilanza;
\r\n
\r\nRITENUTO che le citate Fondazioni ed il succitato Consorzio sono riconducibili nella fattispecie di Centri di Competenza sub lettera b);
\r\n
\r\nCONSIDERATO che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera c), il ruolo di Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;
\r\n
\r\nVISTA la nota con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli studi di Firenze ha dichiarato che il medesimo Dipartimento dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);
\r\n
\r\nRITENUTO, pertanto che, nelle more della ricognizione di altri soggetti che, sulla base dei requisiti posseduti, possano essere riconosciuti quali Centri di Competenza, occorre procedere, al fine di dare attuazione al disposto dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, a individuare i Centri di competenza indispensabili al Servizio nazionale di protezione civile;
\r\n
\r\nRAVVISATA la necessità di dare attuazione alle disposizioni impartite dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, mediante l'emanazione di apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

DECRETA

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Individuazione dei Centri di Competenza)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. A far data dal presente decreto, i Centri di Competenza di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, sono individuati negli elenchi allegati al presente atto, che riporta per ciascun Centro i requisiti soggettivi e gli ambiti disciplinari di competenza.
  2. \r\n\t
  3. Con successivi provvedimenti gli elenchi potranno essere integrati con ulteriori Centri di Competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012.
  4. \r\n\t
  5. A far data dal presente decreto, il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011, n. 3593 di rep., di individuazione dei Centri di Competenza del Dipartimento, è abrogato.
  6. \r\n
\r\n\r\n

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

\r\n\r\n


\r\nRoma, 24 luglio 2013

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFranco Gabrielli
\r\n
\r\nRegistrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2013

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2013

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

\n

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

\n

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

\n

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, ed in particolare l'art. 5 ove è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, d'intesa con le regioni e gli enti locali;

\n

VISTO l'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b-ter) del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed in particolare il comma 2, che rimanda all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza;

\n

VISTO l'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che individua le strutture operative nazionali del Servizio di protezione civile;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1988, recante l'approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico mirato alla realizzazione di una copertura omogenea sul territorio nazionale;

\n

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 ove individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di Competenza;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile» con cui è stata rideterminata l'articolazione del Dipartimento della protezione civile;  

\n

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2011, repertorio n. 113, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale sono state introdotte modifiche all'organizzazione degli uffici del Dipartimento della protezione civile;

\n

RAVVISATA la necessità di dare attuazione alle disposizioni impartite dall'art. 3-ter della legge 14 febbraio 1992, n. 225 citata;

\n

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3-bis della legge 14 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 della medesima disposizione, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dai Centri di Competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti;

\n

RITENUTO che il Dipartimento della protezione civile, per conseguire un'efficace gestione dei programmi di cui all'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, instaura rapporti di collaborazione con i suddetti Centri funzionali e con le Componenti e le Strutture Operative del Servizio Nazionale di protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 214 e dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  

\n

CONSIDERATO, altresì, che si rende necessario definire i principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza;

\n

DECRETA

\n

ART. 1
(Definizione dei Centri di Competenza)

\n
  1. I Centri di Competenza sono soggetti titolari di pubblica funzione ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che forniscono informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico scientifici, ognuno per definiti ambiti di specializzazione di interesse del Servizio nazionale di protezione civile, in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio.
  2. \n
  3. I Centri di Competenza di cui al comma precedente sono individuati nei soggetti che rientrano nelle seguenti fattispecie:
    \n\ta) Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché soggetti pubblici di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deputati a svolgere attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale, attribuiti in forza di leggi, provvedimenti normativi e regolamentari, per il perseguimento di fini istituzionali;
    \n\tb) soggetti partecipati da componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituiti con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione, laddove il soggetto medesimo sia a totale partecipazione pubblica, svolga la propria attività prioritariamente in favore del Servizio nazionale di protezione civile e sia soggetto a vigilanza da parte del Dipartimento della protezione civile;
    \n\tc) Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;
    \n\td) Università, Dipartimenti universitari, centri di ricerca, sui quali la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. di cui all'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e all'art. 4 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 21, esprime il proprio parere di merito tecnico-scientifico, sulla base di una valutazione comparativa a seguito di specifiche esigenze formulate dal Dipartimento della protezione civile per le varie tipologie di rischio cui non possono fare fronte i soggetti di cui alle lettere a), b) e c).
  4. \n

ART. 2
\n(Individuazione dei Centri di Competenza) 
   

\n
  1. Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di norma con frequenza triennale, anche su proposta delle Regioni e delle Province Autonome, vengono individuati i Centri di Competenza e i relativi ambiti di specializzazione per le finalità del Sistema nazionale della protezione civile, selezionati tra i soggetti appartenenti alle fattispecie di cui all'art. 1.
  2. \n
  3. Con il decreto del Capo del Dipartimento di cui al comma 1, possono altresi' essere definite reti tematiche di Centri di Competenza, per lo sviluppo di specifici argomenti, coordinate del Dipartimento stesso.
  4. \n

ART. 3
\n(Funzionamento dei Centri di Competenza)     

\n
  1. Il funzionamento di ciascun Centro di competenza, per i fini di cui in premessa, forma oggetto di specifico Accordo con il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero di specifica Convenzione ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed è articolato di norma in un programma riguardante la disciplina delle attività e dei compiti, della produzione e dello scambio di informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici.
  2. \n
  3. Mediante i suddetti Accordi e Convenzioni, sono definite le modalità di attuazione dei programmi ed i reciproci impegni, obblighi e responsabilità, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e per il comune perseguimento dell'interesse pubblico di protezione civile.
  4. \n
  5. Gli Accordi e le Convenzioni di cui al presente articolo, ove comportanti un impegno finanziario per il Dipartimento della protezione civile, sono stipulati in relazione alle disponibilità annuali del bilancio del Dipartimento medesimo. Negli Accordi e nelle Convenzioni di cui al presente decreto il Dipartimento della protezione civile potrà riconoscere il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività richieste, senza la previsione di alcun utile o ulteriore spesa.
  6. \n
  7. La rendicontazione delle spese dovrà avvenire sulla base dell'allegato «Documento tecnico di rendicontazione delle spese», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  8. \n
  9. La valutazione delle attività oggetto di Accordi o Convenzioni con i Centri di Competenza è effettuata dal Dipartimento della protezione civile, sia con riferimento ai risultati scientifici conseguiti che con riferimento alla eleggibilità delle spese, riconosciute con le modalità previste nel Documento tecnico di rendicontazione delle spese, di cui al comma 4.
  10. \n
  11. Per l'espletamento delle attività affidate ai Centri di Competenza gli stessi potranno avvalersi di altri soggetti tecnico-scientifici, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi.
  12. \n

\nRoma, 14 settembre 2012
\nIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\nMario Monti

\n

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 118

\n","value":"

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\r\n
\r\nVISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;
\r\n
\r\nVISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
\r\n
\r\nVISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
\r\n
\r\nVISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, ed in particolare l'art. 5 ove è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, d'intesa con le regioni e gli enti locali;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b-ter) del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed in particolare il comma 2, che rimanda all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che individua le strutture operative nazionali del Servizio di protezione civile;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1988, recante l'approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico mirato alla realizzazione di una copertura omogenea sul territorio nazionale;
\r\n
\r\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 ove individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di Competenza;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile» con cui è stata rideterminata l'articolazione del Dipartimento della protezione civile;  
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2011, repertorio n. 113, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale sono state introdotte modifiche all'organizzazione degli uffici del Dipartimento della protezione civile;
\r\n
\r\nRAVVISATA la necessità di dare attuazione alle disposizioni impartite dall'art. 3-ter della legge 14 febbraio 1992, n. 225 citata;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3-bis della legge 14 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 della medesima disposizione, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dai Centri di Competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti;
\r\n
\r\nRITENUTO che il Dipartimento della protezione civile, per conseguire un'efficace gestione dei programmi di cui all'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, instaura rapporti di collaborazione con i suddetti Centri funzionali e con le Componenti e le Strutture Operative del Servizio Nazionale di protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 214 e dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  
\r\n
\r\nCONSIDERATO, altresì, che si rende necessario definire i principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza;
\r\n
\r\n
\r\nDECRETA
\r\n
\r\nART. 1
\r\n(Definizione dei Centri di Competenza)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. I Centri di Competenza sono soggetti titolari di pubblica funzione ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che forniscono informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico scientifici, ognuno per definiti ambiti di specializzazione di interesse del Servizio nazionale di protezione civile, in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio.
  2. \r\n\t
  3. I Centri di Competenza di cui al comma precedente sono individuati nei soggetti che rientrano nelle seguenti fattispecie:
    \r\n\ta) Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché soggetti pubblici di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deputati a svolgere attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale, attribuiti in forza di leggi, provvedimenti normativi e regolamentari, per il perseguimento di fini istituzionali;
    \r\n\tb) soggetti partecipati da componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituiti con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione, laddove il soggetto medesimo sia a totale partecipazione pubblica, svolga la propria attività prioritariamente in favore del Servizio nazionale di protezione civile e sia soggetto a vigilanza da parte del Dipartimento della protezione civile;
    \r\n\tc) Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;
    \r\n\td) Università, Dipartimenti universitari, centri di ricerca, sui quali la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. di cui all'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e all'art. 4 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 21, esprime il proprio parere di merito tecnico-scientifico, sulla base di una valutazione comparativa a seguito di specifiche esigenze formulate dal Dipartimento della protezione civile per le varie tipologie di rischio cui non possono fare fronte i soggetti di cui alle lettere a), b) e c).
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Individuazione dei Centri di Competenza) 
   

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di norma con frequenza triennale, anche su proposta delle Regioni e delle Province Autonome, vengono individuati i Centri di Competenza e i relativi ambiti di specializzazione per le finalità del Sistema nazionale della protezione civile, selezionati tra i soggetti appartenenti alle fattispecie di cui all'art. 1.
  2. \r\n\t
  3. Con il decreto del Capo del Dipartimento di cui al comma 1, possono altresi' essere definite reti tematiche di Centri di Competenza, per lo sviluppo di specifici argomenti, coordinate del Dipartimento stesso.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Funzionamento dei Centri di Competenza)     

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il funzionamento di ciascun Centro di competenza, per i fini di cui in premessa, forma oggetto di specifico Accordo con il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero di specifica Convenzione ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed è articolato di norma in un programma riguardante la disciplina delle attività e dei compiti, della produzione e dello scambio di informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici.
  2. \r\n\t
  3. Mediante i suddetti Accordi e Convenzioni, sono definite le modalità di attuazione dei programmi ed i reciproci impegni, obblighi e responsabilità, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e per il comune perseguimento dell'interesse pubblico di protezione civile.
  4. \r\n\t
  5. Gli Accordi e le Convenzioni di cui al presente articolo, ove comportanti un impegno finanziario per il Dipartimento della protezione civile, sono stipulati in relazione alle disponibilità annuali del bilancio del Dipartimento medesimo. Negli Accordi e nelle Convenzioni di cui al presente decreto il Dipartimento della protezione civile potrà riconoscere il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività richieste, senza la previsione di alcun utile o ulteriore spesa.
  6. \r\n\t
  7. La rendicontazione delle spese dovrà avvenire sulla base dell'allegato «Documento tecnico di rendicontazione delle spese», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  8. \r\n\t
  9. La valutazione delle attività oggetto di Accordi o Convenzioni con i Centri di Competenza è effettuata dal Dipartimento della protezione civile, sia con riferimento ai risultati scientifici conseguiti che con riferimento alla eleggibilità delle spese, riconosciute con le modalità previste nel Documento tecnico di rendicontazione delle spese, di cui al comma 4.
  10. \r\n\t
  11. Per l'espletamento delle attività affidate ai Centri di Competenza gli stessi potranno avvalersi di altri soggetti tecnico-scientifici, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi.
  12. \r\n
\r\n\r\n


\r\nRoma, 14 settembre 2012
\r\nIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\r\nMario Monti
\r\n
\r\nRegistrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 118

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  Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2013

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