{"componentChunkName":"component---src-templates-approfondimento-template-en-jsx","path":"/en/approfondimento/centres-competence/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":51203,"field_categoria_primaria":"approfondimento","title":"Centres of Competence","field_titolo_esteso":"Centres of Competence","field_id_contenuto_originale":51202,"field_data":"2016-07-24T17:44:00+02:00","field_tipo_approfondimento":"3","path":{"alias":"/approfondimento/centres-competence"},"field_link_esterni":[],"field_abstract":null,"body":{"processed":"

Centres of Competence provide services, information, data, elaborations and technical-scientific contributions in specific areas. They can coincide with the functional centers or be external, but participate in the network of functional centers through the stipulation of conventions that identify the areas of activity of each structure. Centres of Competence that collaborate with the functional center network include state governments, agencies, research institutes, universities, and basin authorities.

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The most recent list of Centres of Competence was identified by Department Head Decree No. of Directory 3152 of July 24, 2013, published in the Official Gazette No. 220 of September 19, 2013, subsequently supplemented by decrees of the Department Head of April 14, 2014 and May 26, 2016. With this decree, the previous decree No. of repertory 3593 of July 20, 2011 was repealed.

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The principles that establish the purposes and identify the Centres of Competence were defined in the Decree of the President of the Council of Ministers of September 14, 2012. The same decree identifies the subjects among which the Centres of Competence may be identified, which are:

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a) Operational structures and public subjects appointed to carry out activities, services, studies and research in disciplinary areas of specific or exclusive competence, including territorial, attributed by laws, legislative and regulatory measures, for the pursuit of institutional purposes;

\n

b) Subjects participated by components of the National Civil Protection Service, established with the aim of promoting technological development and advanced training, in which the subject is fully public participation, performs its activities primarily for the National Civil Protection Service and is subject to supervision by the Department of Civil Protection;

\n

c) Universities, University Departments, Research Centers that have exclusive technical and scientific knowledge or patents in the use of intellectual rights, intellectual and scientific research;

\n

d) Universities, University Departments, Research Centers, on which the National Commission for the Forecasting and Prevention of Major Risks expresses its opinion of technical and scientific merit, on the basis of a comparative assessment following specific needs formulated by the Department of Civil Protection for the various types of risk that can not cope with the subjects referred to in letters
\na), b) and c).

\n

Here is the list of the Centres of Competence, grouped by type of structure.

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This section provides the agreements entered into by the Civil Protection Department with universities, institutes and scientific research centers, agencies and administrations, and voluntary organizations. These collaborations are aimed at ensuring the necessary support for the implementation of activities within the competence of the National Service of Civil Protection and concern, specifically, the development of tools, models, and projects for the forecasting and prevention of risks, the active fight against forest fires, the strengthening of Civil Protection structures on the territory, interventions abroad, the dissemination of Civil Protection knowledge, training and communication.

\n

The subject matter, date of stipulation, expiration date, amount, if any, and the department office responsible for each act are listed, in addition to the subject area.

\n

The section aims to make public the agreements and conventions entered into by the Department of Civil Protection, consistent with the policy of transparency and the provisions introduced by Legislative Decree No. 33 of March 14, 2013, \"Reorganization of the rules concerning the obligations of publicity, transparency, and dissemination of information by public administrations,\" as amended by Legislative Decree No. 97/2016.

\n

This section is updated twice a year, in March and September.

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This section provides the agreements entered into by the Civil Protection Department with universities, institutes and scientific research centers, agencies and administrations, and voluntary organizations. These collaborations are aimed at ensuring the necessary support for the implementation of activities within the competence of the National Service of Civil Protection and concern, specifically, the development of tools, models, and projects for the forecasting and prevention of risks, the active fight against forest fires, the strengthening of Civil Protection structures on the territory, interventions abroad, the dissemination of Civil Protection knowledge, training and communication.

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The subject matter, date of stipulation, expiration date, amount, if any, and the department office responsible for each act are listed, in addition to the subject area.

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The section aims to make public the agreements and conventions entered into by the Department of Civil Protection, consistent with the policy of transparency and the provisions introduced by Legislative Decree No. 33 of March 14, 2013, \"Reorganization of the rules concerning the obligations of publicity, transparency, and dissemination of information by public administrations,\" as amended by Legislative Decree No. 97/2016.

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This section is updated twice a year, in March and September.

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modifiche e integrazioni;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante: \"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri\" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 21 concernente l'articolazione del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\n

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’ Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile” ed in particolare l’articolo 21, comma 1 che prevede che nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali centri di competenza;

\n

VISTO l’articolo 50, comma 1, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 che dispone che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal citato decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti;

\n

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allenamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei centri di competenza;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza»;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, con il quale sono stati individuati i centri di competenza;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 maggio 2016, n. 1692, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 giugno 2018, n. 2616, con il quale sono stati rettificati e integrati i Centri di competenza individuati con i decreti 24 luglio 2013, rep. n. 3152, 15 aprile 2014, rep. n. 1349, e 24 maggio 2016, rep. n. 1692;

\n

VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi dei centri di competenza potranno essere integrati con ulteriori centri di competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012;

\n

CONSIDERATO che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 e dell’ articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ,  il ruolo di Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico-scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;

\n

VISTA la nota prot. 0007641 del 13 dicembre 2022 nella quale il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) chiede che l’Ispettorato sia individuato quale Centro di Competenza del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 e dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;

\n

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli Uffici del Dipartimento per gli aspetti di contenuto tecnico e amministrativo, che le caratteristiche dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione e le motivazioni esposte nella richiamata nota costituiscano i presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta di qualificazione della citata istituzione quale centro di competenza del Servizio nazionale della protezione civile e che, pertanto, occorre integrare l'elenco dei Centri di Competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152 e successive modifiche e integrazioni;

\n

SU PROPOSTA del Direttore dell’Ufficio per le attività tecnico scientifiche per la prevenzione e la previsione dei rischi 

\n

DECRETA

\n

ART. 1
\n(Integrazione dei Centri di competenza)

\n
  1. A far data dal presente decreto, l'elenco dei Centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, come integrato dai decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, 24 maggio 2016, n. 1692 e 19 giugno 2018, n. 2616, è integrato con il Centro specificato nell'allegato al presente atto.
  2. \n
  3. Nell'allegato di cui al comma 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, è riportata l'indicazione dei requisiti soggettivi e degli ambiti disciplinari di competenza.
  4. \n

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

\n

Roma, 13 settembre 2023

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

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VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

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VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modifiche e integrazioni;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante: \"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri\" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 21 concernente l'articolazione del Dipartimento della protezione civile;

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VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\r\n\r\n

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’ Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

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VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile” ed in particolare l’articolo 21, comma 1 che prevede che nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali centri di competenza;

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VISTO l’articolo 50, comma 1, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 che dispone che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal citato decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti;

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VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allenamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei centri di competenza;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza»;

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VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, con il quale sono stati individuati i centri di competenza;

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VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;

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VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 maggio 2016, n. 1692, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;

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VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 giugno 2018, n. 2616, con il quale sono stati rettificati e integrati i Centri di competenza individuati con i decreti 24 luglio 2013, rep. n. 3152, 15 aprile 2014, rep. n. 1349, e 24 maggio 2016, rep. n. 1692;

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VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi dei centri di competenza potranno essere integrati con ulteriori centri di competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012;

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CONSIDERATO che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 e dell’ articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ,  il ruolo di Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico-scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;

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VISTA la nota prot. 0007641 del 13 dicembre 2022 nella quale il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) chiede che l’Ispettorato sia individuato quale Centro di Competenza del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 e dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;

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RITENUTO, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli Uffici del Dipartimento per gli aspetti di contenuto tecnico e amministrativo, che le caratteristiche dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione e le motivazioni esposte nella richiamata nota costituiscano i presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta di qualificazione della citata istituzione quale centro di competenza del Servizio nazionale della protezione civile e che, pertanto, occorre integrare l'elenco dei Centri di Competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152 e successive modifiche e integrazioni;

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SU PROPOSTA del Direttore dell’Ufficio per le attività tecnico scientifiche per la prevenzione e la previsione dei rischi 

\r\n\r\n

DECRETA

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Integrazione dei Centri di competenza)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. A far data dal presente decreto, l'elenco dei Centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, come integrato dai decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, 24 maggio 2016, n. 1692 e 19 giugno 2018, n. 2616, è integrato con il Centro specificato nell'allegato al presente atto.
  2. \r\n\t
  3. Nell'allegato di cui al comma 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, è riportata l'indicazione dei requisiti soggettivi e degli ambiti disciplinari di competenza.
  4. \r\n
\r\n\r\n

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

\r\n\r\n

Roma, 13 settembre 2023

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modifiche e integrazioni;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante: \"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri\" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 21 concernente l'articolazione del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

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RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’ Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile” ed in particolare l’articolo 21, comma 1 che prevede che nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali centri di competenza;

\n

VISTO l'articolo 50, comma 1, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 che dispone che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal citato decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti;

\n

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allenamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei centri di competenza;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza»;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, con il quale sono stati individuati i centri di competenza;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 maggio 2016, n. 1692, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 giugno 2018, pubblicato nella G.U. n. 189 del 16 agosto 2018, con il quale sono stati rettificati e integrati i Centri di competenza individuati con i decreti 24 luglio 2013, rep. n. 3152, 15 aprile 2014, rep. n. 1349, e 24 maggio 2016, rep. n. 1692;

\n

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi dei centri di competenza potranno essere integrati con ulteriori centri di competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012;

\n

CONSIDERATO che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 e dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il ruolo di Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico-scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica; 

\n

VISTA la nota prot. nr. 28172 AOO-ISS del 14 giugno 2023 nella quale il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) chiede che l’Istituto sia individuato quale Centro di Competenza del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 e dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;

\n

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli Uffici del Dipartimento per gli aspetti di contenuto tecnico e amministrativo, che le caratteristiche dell’Istituto Superiore di Sanità e le motivazioni esposte nella richiamata nota costituiscano i presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta di qualificazione della citata istituzione quale centro di competenza del Servizio nazionale della protezione civile e che, pertanto, occorre integrare l'elenco dei Centri di Competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152 e successive modifiche e integrazioni;

\n

SU PROPOSTA del Direttore dell’Ufficio per le attività tecnico scientifiche per la prevenzione e la previsione dei rischi;

\n

DECRETA

\n

ART. 1
\n(Integrazione dei Centri di competenza)

\n
  1. A far data dal presente decreto, l'elenco dei Centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, come integrato dai decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, 24 maggio 2016, n. 1692 e 19 giugno 2018, n. 2616, è integrato con il Centro specificato nell'allegato al presente atto.
  2. \n
  3. Nell'allegato di cui al comma 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, è riportata l'indicazione dei requisiti soggettivi e degli ambiti disciplinari di competenza.
  4. \n

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

\n

Roma, 7 settembre 2023

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

\r\n\r\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modifiche e integrazioni;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante: \"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri\" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 21 concernente l'articolazione del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\r\n\r\n

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’ Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile” ed in particolare l’articolo 21, comma 1 che prevede che nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali centri di competenza;

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 50, comma 1, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 che dispone che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal citato decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti;

\r\n\r\n

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allenamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei centri di competenza;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza»;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, con il quale sono stati individuati i centri di competenza;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 maggio 2016, n. 1692, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 giugno 2018, pubblicato nella G.U. n. 189 del 16 agosto 2018, con il quale sono stati rettificati e integrati i Centri di competenza individuati con i decreti 24 luglio 2013, rep. n. 3152, 15 aprile 2014, rep. n. 1349, e 24 maggio 2016, rep. n. 1692;

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi dei centri di competenza potranno essere integrati con ulteriori centri di competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 e dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il ruolo di Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico-scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica; 

\r\n\r\n

VISTA la nota prot. nr. 28172 AOO-ISS del 14 giugno 2023 nella quale il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) chiede che l’Istituto sia individuato quale Centro di Competenza del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 e dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;

\r\n\r\n

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli Uffici del Dipartimento per gli aspetti di contenuto tecnico e amministrativo, che le caratteristiche dell’Istituto Superiore di Sanità e le motivazioni esposte nella richiamata nota costituiscano i presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta di qualificazione della citata istituzione quale centro di competenza del Servizio nazionale della protezione civile e che, pertanto, occorre integrare l'elenco dei Centri di Competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152 e successive modifiche e integrazioni;

\r\n\r\n

SU PROPOSTA del Direttore dell’Ufficio per le attività tecnico scientifiche per la prevenzione e la previsione dei rischi;

\r\n\r\n

DECRETA

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Integrazione dei Centri di competenza)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. A far data dal presente decreto, l'elenco dei Centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, come integrato dai decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, 24 maggio 2016, n. 1692 e 19 giugno 2018, n. 2616, è integrato con il Centro specificato nell'allegato al presente atto.
  2. \r\n\t
  3. Nell'allegato di cui al comma 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, è riportata l'indicazione dei requisiti soggettivi e degli ambiti disciplinari di competenza.
  4. \r\n
\r\n\r\n

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

\r\n\r\n

Roma, 7 settembre 2023
\r\n
\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell'17 novembre 2023

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell'17 novembre 2023

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL A PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;

\n

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile»; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante» Codice della protezione civile»;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2018, recante modifiche al regolamento di autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2016, concernente Organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;

\n

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2017 con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 9 agosto 2017 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - «Protezione civile» - del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\n

VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ove sono individuati i compiti che nell'ambito delle attività di cui all'art. 2 del medesimo decreto hanno rilievo nazionale e per lo svolgimento dei quali il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\n

VISTO l'art. 21 del decreto legislativo gennaio 2018, n. 1, in particolare il comma 1, che prevede che «nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'art. 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali centri di competenza»;

\n

VISTO l'art. 50, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 che dispone che «Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti»;

\n

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allenamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei centri di competenza;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza»;

\n

VISTO  il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, con il quale sono stati individuati i centri di competenza; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;

\n

VISTO  il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 maggio 2016, n. 1692, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;

\n

VISTO l'art. 1, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi potranno essere integrati con ulteriori centri di competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012;

\n

CONSIDERATO che il Dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di Firenze, è stato individuato come centro di competenza ai sensi della lettera c) dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, con il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 3152 del 24 luglio 2013; Visto il decreto del rettore dell'Università di Firenze 22 marzo 2018 rep. n. 349/2018 con il quale è stato costituito il «Centro per la protezione civile dell'Università degli studi di Firenze» ed è stato emanato il «Regolamento del Centro per la protezione civile (UNIFI-CPC)»;

\n

VISTO il regolamento del Centro per la protezione civile (UNIFI-CPC) dell'Università di Firenze che individua all'art. 2 l'ambito e all'art. 3 le attività di UNIFI-CPC;

\n

VISTA la nota del rettore dell'Università degli studi di Firenze prot. 48735 del 22 marzo 2018 acquisita al protocollo del Dipartimento della protezione civile al n. 17373 del 22 marzo 2018 nella quale si chiede il trasferimento dello status di centro di competenza dal «Dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di Firenze» al «Centro per la protezione civile dell'Università degli studi di Firenze» con la specificazione dei medesimi compiti e funzioni;

\n

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli uffici del Dipartimento, necessario trasferire lo status di centro di competenza dal «Dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di Firenze» al «Centro per la protezione civile dell'Università degli studi di Firenze»;

\n

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349 che individua Meteomont del Corpo forestale dello Stato come centro di competenza ai sensi della lettera a) dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012;

\n

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ed in particolare l'art. 7, ai sensi del quale il Corpo forestale dello Stato è stato assorbito nell'Arma dei carabinieri;

\n

CONSIDERATO che il Servizio Meteomont è un servizio per la prevenzione e previsione del pericolo valanghe, svolto sull'intero Territorio nazionale dal Comando carabinieri per la tutela forestale e ambientale (fino al 31 dicembre 2016 dal Corpo forestale dello Stato) e dal Comando truppe alpine, in collaborazione con il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare;

\n

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli uffici del Dipartimento, necessario modificare la denominazione del centro di competenza Corpo forestale dello Stato - Meteomont;

\n

RAVVISATA, la necessità di modificare gli elenchi allegati ai decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, 15 aprile 2014, n. 1349, e 26 maggio 2016, n. 1692, sostituendo il centro di competenza «Dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di Firenze» con il centro di competenza «Centro per la protezione civile dell'Università degli studi di Firenze» rimanendo invariati gli ambiti disciplinari di competenza e modificando la denominazione del centro di competenza da «Corpo forestale dello Stato - Meteomont» a «Servizio Meteomont - Carabinieri Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, Esercito italiano - Comando truppe alpine», rimanendo invariati gli ambiti disciplinari di competenza;

\n

DECRETA

\n

ART. 1
\n(Rettifica ed integrazione dei centri di competenza)

\n
  1. A far data dal presente decreto, nell'elenco dei centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, come integrato dai decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349 e 26 maggio 2016, n. 1692, il centro di competenza «Dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di Firenze» è sostituito dal centro di competenza «Centro per la protezione civile dell'Università degli studi di Firenze» rimanendo invariati gli ambiti disciplinari di competenza, come da allegato 1 al presente atto.
  2. \n
  3. A far data dal presente decreto, nell'elenco dei centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, è modificata la denominazione del centro di competenza Meteomont, da «Corpo forestale dello Stato - Meteomont» a «Servizio Meteomont - Carabinieri Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, Esercito italiano - Comando truppe alpine» , rimanendo invariati gli ambiti disciplinari di competenza, come da allegato 2 al presente atto.
  4. \n
  5. Negli allegati 1 e 2, che formano parte integrante del presente atto, sono indicati i requisiti soggettivi e gli ambiti disciplinari di competenza di ciascun centro.
  6. \n
  7. Per quanto in premessa, a far data dal presente decreto, agli accordi precedentemente stipulati con il centro di competenza «Dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di Firenze» subentra il centro di competenza «Centro per la protezione civile dell'Università degli studi di Firenze».
  8. \n

\nIl presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, 19 giugno 2018

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nAngelo Borrelli

\n

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1540

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL A PROTEZIONE CIVILE
\r\n
\r\nVISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;
\r\n
\r\nVISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;
\r\n
\r\nVISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile»; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante» Codice della protezione civile»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2018, recante modifiche al regolamento di autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2016, concernente Organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2017 con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 9 agosto 2017 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - «Protezione civile» - del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 8 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ove sono individuati i compiti che nell'ambito delle attività di cui all'art. 2 del medesimo decreto hanno rilievo nazionale e per lo svolgimento dei quali il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 21 del decreto legislativo gennaio 2018, n. 1, in particolare il comma 1, che prevede che «nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'art. 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali centri di competenza»;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 50, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 che dispone che «Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti»;
\r\n
\r\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allenamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei centri di competenza;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza»;
\r\n
\r\nVISTO  il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, con il quale sono stati individuati i centri di competenza; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;
\r\n
\r\nVISTO  il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 maggio 2016, n. 1692, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 1, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi potranno essere integrati con ulteriori centri di competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che il Dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di Firenze, è stato individuato come centro di competenza ai sensi della lettera c) dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, con il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 3152 del 24 luglio 2013; Visto il decreto del rettore dell'Università di Firenze 22 marzo 2018 rep. n. 349/2018 con il quale è stato costituito il «Centro per la protezione civile dell'Università degli studi di Firenze» ed è stato emanato il «Regolamento del Centro per la protezione civile (UNIFI-CPC)»;
\r\n
\r\nVISTO il regolamento del Centro per la protezione civile (UNIFI-CPC) dell'Università di Firenze che individua all'art. 2 l'ambito e all'art. 3 le attività di UNIFI-CPC;
\r\n
\r\nVISTA la nota del rettore dell'Università degli studi di Firenze prot. 48735 del 22 marzo 2018 acquisita al protocollo del Dipartimento della protezione civile al n. 17373 del 22 marzo 2018 nella quale si chiede il trasferimento dello status di centro di competenza dal «Dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di Firenze» al «Centro per la protezione civile dell'Università degli studi di Firenze» con la specificazione dei medesimi compiti e funzioni;
\r\n
\r\nRITENUTO, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli uffici del Dipartimento, necessario trasferire lo status di centro di competenza dal «Dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di Firenze» al «Centro per la protezione civile dell'Università degli studi di Firenze»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349 che individua Meteomont del Corpo forestale dello Stato come centro di competenza ai sensi della lettera a) dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012;
\r\n
\r\nVISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ed in particolare l'art. 7, ai sensi del quale il Corpo forestale dello Stato è stato assorbito nell'Arma dei carabinieri;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che il Servizio Meteomont è un servizio per la prevenzione e previsione del pericolo valanghe, svolto sull'intero Territorio nazionale dal Comando carabinieri per la tutela forestale e ambientale (fino al 31 dicembre 2016 dal Corpo forestale dello Stato) e dal Comando truppe alpine, in collaborazione con il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare;
\r\n
\r\nRITENUTO, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli uffici del Dipartimento, necessario modificare la denominazione del centro di competenza Corpo forestale dello Stato - Meteomont;
\r\n
\r\nRAVVISATA, la necessità di modificare gli elenchi allegati ai decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, 15 aprile 2014, n. 1349, e 26 maggio 2016, n. 1692, sostituendo il centro di competenza «Dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di Firenze» con il centro di competenza «Centro per la protezione civile dell'Università degli studi di Firenze» rimanendo invariati gli ambiti disciplinari di competenza e modificando la denominazione del centro di competenza da «Corpo forestale dello Stato - Meteomont» a «Servizio Meteomont - Carabinieri Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, Esercito italiano - Comando truppe alpine», rimanendo invariati gli ambiti disciplinari di competenza;
\r\n
\r\nDECRETA
\r\n
\r\nART. 1
\r\n(Rettifica ed integrazione dei centri di competenza)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. A far data dal presente decreto, nell'elenco dei centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, come integrato dai decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349 e 26 maggio 2016, n. 1692, il centro di competenza «Dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di Firenze» è sostituito dal centro di competenza «Centro per la protezione civile dell'Università degli studi di Firenze» rimanendo invariati gli ambiti disciplinari di competenza, come da allegato 1 al presente atto.
  2. \r\n\t
  3. A far data dal presente decreto, nell'elenco dei centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, è modificata la denominazione del centro di competenza Meteomont, da «Corpo forestale dello Stato - Meteomont» a «Servizio Meteomont - Carabinieri Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, Esercito italiano - Comando truppe alpine» , rimanendo invariati gli ambiti disciplinari di competenza, come da allegato 2 al presente atto.
  4. \r\n\t
  5. Negli allegati 1 e 2, che formano parte integrante del presente atto, sono indicati i requisiti soggettivi e gli ambiti disciplinari di competenza di ciascun centro.
  6. \r\n\t
  7. Per quanto in premessa, a far data dal presente decreto, agli accordi precedentemente stipulati con il centro di competenza «Dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di Firenze» subentra il centro di competenza «Centro per la protezione civile dell'Università degli studi di Firenze».
  8. \r\n
\r\n\r\n


\r\nIl presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\r\n
\r\nRoma, 19 giugno 2018
\r\n
\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nAngelo Borrelli
\r\n
\r\nRegistrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1540

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.189 del 16 agosto 2018

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.189 del 16 agosto 2018

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923. n. 2440. recante «disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

\n

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225. recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

\n

VISTO il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 20 12, n. 100, di modifica della citata legge n. 225/1992;

\n

VISTO l'art .1-bis. della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, e, in particolare, i commi:
\n1. che ha confermato l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
\n2. il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri. per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
\n3. il quale dispone che per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2 «il Presidente del Consiglio dci ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 21 della legge 23 agosto 1988. n. 400 »;

\n

VISTO l'art. 3 della medesima legge n. 225/1992, che individua le attività ed i compiti di protezione civile, tra i quali rivestono principale importanza la previsione e la prevenzione dei rischi, specificando che le attività di prevenzione sono svolte «anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia»;

\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

\n

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;

\n

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2011, repertorio n. 113, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale sono state introdotte ulteriori modifiche all'organizzazione degli unici del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 aprile 2015, visto e annotato al n.1/03 il 20 aprile 2015 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza dei Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti al n. I 136 il 24 aprile 2015, con il quale all'ing. Fabrizio CURCIO è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 3 aprile 2015 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità dei centro di responsabilità amministrativa n. 13 - «Protezione Civile » - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\n

VISTO in particolare, l'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed, in particolare il comma 2 che rimanda all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza finalizzati a concorrere al governo e alla gestione del sistema di allertamento nazionale che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 3-bis è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di protezione civile al fine di allertare e di atti vare il Servizio nazionale ai diversi livelli territoriali;

\n

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di Competenza;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione dei Centri di Competenza», registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2012, reg. n. 10, fog. n.118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013 n. 38;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013 , reg. n. 7, fog. n. 273, con il quale, ai sensi di predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, sono stati individuati i Centri di Competenza;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 14 aprile 2014, n. 1349, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2014, reg. n.1549, con il quale , ai sensi dei predetto decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, sono stati individuati ulteriori Centri di Competenza;

\n

VISTO l'art. 1, comma 2, del succitato decreto del Capo dci Dipartimento della Protezione Civile, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi potranno essere integrati con ulteriori Centri di Competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 2 del DI'CM del 14 settembre 2012;

\n

CONSIDERATO che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera c), il ruolo di Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dci diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;

\n

VISTA la noia del 22 febbraio 2016 prot. n. P/14/16, con la quale il Prof. Bruno Busacca, Dean della SDA Bocconi School of Management e il Dott. Bruno Pavesi, Consigliere Delegato dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, hanno dichiarato che la SDA Bocconi School of Management dispone di conoscenze tecnico-scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);

\n

CONSIDERATO che l'insieme dei metodi e delle modalità mediante i quali il Servizio Nazionale della Protezione Civile e le sue componenti organizzano le attività finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi e alla gestione delle emergenze, articolando capacità organizzative, modalità di gestione delle relazioni operative e istituzionali e capacità adattamento alle mutevoli condizioni operative, richiedono le più avanzate conoscenze e metodologie organizzative e gestionali disponibili a scala nazionale ed internazionale al fine di assicurare l'efficace allertamento del Servizio nazionale della protezione civile nel suo complesso;

\n

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli Uffici del Dipartimento per gli aspetti di contenuto tecnico e amministrativo, che le caratteristiche della SDA Bocconi School of Management e le motivazioni esposte nella richiamata nota costituiscano i presupposti necessari per l’accoglimento della richiesta di qualificazione della citata istituzione quale centro di competenza del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

\n

RAVVISATA, quindi, la necessità di integrare gli elenchi allegati ai decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 24 luglio 2013, n. 3152 e 14 aprile 2014, n. 1349, con l'inserimento del sopra citato Centro di Competenza;

\n

DECRETA

\n

ART. 1
\n(Integrazione dei centri di competenza)

\n
  1. A far data dal presente decreto, l'elenco dei Centri di Competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 24 luglio 2013, n. 3152, come integrato dal decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 14 aprile 2014, n.1349, è integrato con il Centro specificato nell’allegato al presente atto.
  2. \n
  3. Nell'allegato di cui al comma 1 è riportata l'indicazione dei requisiti soggettivi e degli ambiti disciplinari di competenza.
  4. \n

\nIl presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

\n

Roma, 24 maggio 2016

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923. n. 2440. recante «disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;
\r\n
\r\nVISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri »;
\r\n
\r\nVISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225. recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 20 12, n. 100, di modifica della citata legge n. 225/1992;
\r\n
\r\nVISTO l'art .1-bis. della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, e, in particolare, i commi:
\r\n1. che ha confermato l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
\r\n2. il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri. per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
\r\n3. il quale dispone che per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2 «il Presidente del Consiglio dci ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 21 della legge 23 agosto 1988. n. 400 »;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 3 della medesima legge n. 225/1992, che individua le attività ed i compiti di protezione civile, tra i quali rivestono principale importanza la previsione e la prevenzione dei rischi, specificando che le attività di prevenzione sono svolte «anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2011, repertorio n. 113, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale sono state introdotte ulteriori modifiche all'organizzazione degli unici del Dipartimento della protezione civile;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 aprile 2015, visto e annotato al n.1/03 il 20 aprile 2015 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza dei Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti al n. I 136 il 24 aprile 2015, con il quale all'ing. Fabrizio CURCIO è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 3 aprile 2015 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità dei centro di responsabilità amministrativa n. 13 - «Protezione Civile » - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\r\n
\r\nVISTO in particolare, l'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed, in particolare il comma 2 che rimanda all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza finalizzati a concorrere al governo e alla gestione del sistema di allertamento nazionale che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 3-bis è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di protezione civile al fine di allertare e di atti vare il Servizio nazionale ai diversi livelli territoriali;
\r\n
\r\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di Competenza;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione dei Centri di Competenza», registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2012, reg. n. 10, fog. n.118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013 n. 38;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013 , reg. n. 7, fog. n. 273, con il quale, ai sensi di predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, sono stati individuati i Centri di Competenza;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 14 aprile 2014, n. 1349, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2014, reg. n.1549, con il quale , ai sensi dei predetto decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, sono stati individuati ulteriori Centri di Competenza;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 1, comma 2, del succitato decreto del Capo dci Dipartimento della Protezione Civile, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi potranno essere integrati con ulteriori Centri di Competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 2 del DI'CM del 14 settembre 2012;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera c), il ruolo di Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dci diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;
\r\n
\r\nVISTA la noia del 22 febbraio 2016 prot. n. P/14/16, con la quale il Prof. Bruno Busacca, Dean della SDA Bocconi School of Management e il Dott. Bruno Pavesi, Consigliere Delegato dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, hanno dichiarato che la SDA Bocconi School of Management dispone di conoscenze tecnico-scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);
\r\n
\r\nCONSIDERATO che l'insieme dei metodi e delle modalità mediante i quali il Servizio Nazionale della Protezione Civile e le sue componenti organizzano le attività finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi e alla gestione delle emergenze, articolando capacità organizzative, modalità di gestione delle relazioni operative e istituzionali e capacità adattamento alle mutevoli condizioni operative, richiedono le più avanzate conoscenze e metodologie organizzative e gestionali disponibili a scala nazionale ed internazionale al fine di assicurare l'efficace allertamento del Servizio nazionale della protezione civile nel suo complesso;
\r\n
\r\nRITENUTO, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli Uffici del Dipartimento per gli aspetti di contenuto tecnico e amministrativo, che le caratteristiche della SDA Bocconi School of Management e le motivazioni esposte nella richiamata nota costituiscano i presupposti necessari per l’accoglimento della richiesta di qualificazione della citata istituzione quale centro di competenza del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
\r\n
\r\nRAVVISATA, quindi, la necessità di integrare gli elenchi allegati ai decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 24 luglio 2013, n. 3152 e 14 aprile 2014, n. 1349, con l'inserimento del sopra citato Centro di Competenza;
\r\n
\r\nDECRETA
\r\n
\r\nART. 1
\r\n(Integrazione dei centri di competenza)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. A far data dal presente decreto, l'elenco dei Centri di Competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 24 luglio 2013, n. 3152, come integrato dal decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 14 aprile 2014, n.1349, è integrato con il Centro specificato nell’allegato al presente atto.
  2. \r\n\t
  3. Nell'allegato di cui al comma 1 è riportata l'indicazione dei requisiti soggettivi e degli ambiti disciplinari di competenza.
  4. \r\n
\r\n\r\n


\r\nIl presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.
\r\n
\r\nRoma, 24 maggio 2016
\r\n
\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2016 

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2016 

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

\n

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

\n

VISTO il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, di modifica della citata legge n. 225/1992;

\n

VISTO in particolare il comma 1 dell'art. 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;

\n

VISTO l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 225/1992, il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;

\n

VISTO l'art. 1, comma 3, della medesima legge n. 225/1992, il quale dispone che per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2 «il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

\n

VISTO l'art. 3 della medesima legge n. 225/1992, che individua le attività ed i compiti di protezione civile, tra i quali rivestono principale importanza la previsione e la prevenzione dei rischi, specificando che le attività di prevenzione sono svolte «anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia»;

\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;

\n

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 18 gennaio 2011, repertorio n. 113, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale sono state introdotte ulteriori modifiche all'organizzazione degli uffici del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2014 - in corso di perfezionamento - con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 9 aprile 2014 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 -
\n«Protezione Civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\n

VISTO in particolare, l'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed, in particolare il comma 2 che rimanda, all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza;

\n

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di Competenza;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione dei Centri di Competenza», registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2012, reg. n. 10, fog. n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013, n. 38;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013, reg. n. 7, fog. n. 273, con il quale, ai sensi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, sono stati individuati i Centri di Competenza;

\n

VISTO l'art. 1, comma 2, del succitato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi potranno essere integrati con ulteriori Centri di Competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 2 del DPCM del 14 settembre 2012;

\n

RAVVISATA la necessità di integrare l'elenco allegato al sopra citato decreto, con ulteriori Centri di Competenza;

\n

CONSIDERATO che costituiscono requisiti immediati e diretti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera a), il ruolo di struttura operativa ex art. 11 della legge n. 225/1992, nonché il possesso del requisito di amministrazione pubblica, con il fine istituzionale di svolgere attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale, attribuiti in forza di leggi, provvedimenti normativi e regolamentari, per il perseguimento di fini istituzionali;

\n

CONSIDERATO che, nell'ambito delle attività del Corpo Forestale dello Stato, struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge n. 225/1992, il Servizio Nazionale di previsione neve e valanghe, METEOMONT, è di fondamentale interesse per le attività di controllo del manto nevoso e previsione del pericolo valanghe;

\n

CONSIDERATO che l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS, in quanto istituto di ricerca, è struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge n. 225/1992, ed è inserito nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

\n

CONSIDERATO inoltre che il succitato Istituto, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, è un ente di ricerca, vigilato dal MIUR, a carattere multidisciplinare nel campo delle scienze della terra che opera e sviluppa la propria missione nell'Area Europea della Ricerca e in ambito internazionale con prioritario riferimento ai settori della ricerca di base ed applicata in oceanografia (fisica, chimica e biologica), in geofisica e geologia marina ed in geofisica sperimentale e di esplorazione, avvalendosi anche di navi da ricerca
\noceanografiche globali e di infrastrutture di ricerca strategiche e di eccellenza nei campi di competenza;

\n

RITENUTO che il Servizio Nazionale di previsione neve e valanghe, METEOMONT e l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS sono riconducibili nella fattispecie di Centri di Competenza sub lettera a);

\n

CONSIDERATO che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera c), il ruolo di Università Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;

\n

VISTA la nota del 2 settembre 2013 prot. n. 130004148, con la quale il Direttore del Laboratorio di cartografia ambientale e modellistica idrogeologica dell'Università degli studi della Calabria, CAMILab, ha dichiarato che il medesimo Laboratorio dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);

\n

VISTA la nota del 4 settembre 2013, con la quale il Direttore del Centro di eccellenza integrazione di tecniche di Telerilevamento e Modellistica numerica per la Previsione di eventi meteorologici Severi dell'Università degli studi dell'Aquila, CETEMPS, ha dichiarato che il medesimo Centro dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);

\n

VISTA la nota con la quale il Direttore pro-tempore del Consorzio nazionale per la protezione dal rischio chimico industriale, CONPRICI, consorzio partecipato dalle Università di Bologna, Genova, Pisa, Roma La Sapienza, Napoli, Messina, Padova e dal Politecnico di Milano e di Torino, ha dichiarato che il medesimo Consorzio dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);

\n

VISTA la comunicazione del 25 luglio 2013, con la quale il Laboratorio Mobilità e trasporti del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, LABMOT, ha dichiarato che il medesimo Laboratorio dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);

\n

VISTA la nota del 14 gennaio 2014, prot. n. 2014/0003374, con la quale il Direttore del Centro studi per l'Ingegneria Idrogeologica, Vulcanica e Sismica PLINIVS del Centro Interdipartimentale LUPT, dell'Università degli studi di Napoli Federico II, ha dichiarato che il medesimo Centro dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);

\n

VISTA la nota dell'11 settembre 2013 prot. n. 40485-III/13, con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze molecolari e nanosistemi dell'Università Cà Foscari Venezia, ha dichiarato che l'Unità operativa di ricerca per le emergenze chimiche industriali, UORECI, dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);

\n

VISTA la nota del 17 febbraio 2014, prot. n. RIA/0009254, con la quale il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici ha chiesto di integrare il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, con l'inserimento dei sopra citati Centri di Competenza;

\n

VISTO che con la sopra citata nota il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici ha rappresentato anche la necessità di integrare gli ambiti disciplinari di competenza dell'Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

\n

VISTO che con la nota del 1° aprile 2014, prot. n. RIA/0017980, il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici ha rappresentato anche la necessità di integrare gli ambiti disciplinari di competenza dell'Agenzia Spaziale Italiana;

\n

VISTO che con la sopra citata nota, il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici, nel rappresentare che le ARPA delle regioni Emilia Romagna e Piemonte, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i., sono componenti del Gruppo Tecnico che giornalmente svolge le previsioni meteorologiche a scala sinottica ai fini di protezione civile, ha ravvisato altresì la necessità di integrare gli ambiti disciplinari di competenza delle succitate ARPA;

\n

RITENUTO, pertanto che occorre integrare l'elenco dei Centri di Competenza e gli ambiti disciplinari di competenza dell'Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Agenzia Spaziale Italiana, dell'ARPA Emilia Romagna e dell'ARPA Piemonte;

\n

DECRETA

\n

ART. 1
\n(Integrazione dei centri di competenza)

\n
  1. A far data dal presente decreto, l'elenco dei Centri di Competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, è integrato con l'elenco dei Centri allegato al presente atto.
  2. \n
  3. L'elenco di cui al comma 1 riporta, per ciascun Centro, l'indicazione dei requisiti soggettivi e degli ambiti disciplinari di competenza.
  4. \n
  5. A far data dal presente decreto, gli ambiti disciplinari di competenza dell'Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana e dell'ARPA Emilia Romagna e dell'ARPA Piemonte, sono modificati come nell'elenco allegato.
  6. \n

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile

\n

Roma, 15 aprile 2014

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFranco Gabrielli

\n

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2014
\nUfficio di controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e affari esterni, registrazione n. 1594

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;
\r\n
\r\nVISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
\r\n
\r\nVISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, di modifica della citata legge n. 225/1992;
\r\n
\r\nVISTO in particolare il comma 1 dell'art. 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 225/1992, il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 1, comma 3, della medesima legge n. 225/1992, il quale dispone che per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2 «il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 3 della medesima legge n. 225/1992, che individua le attività ed i compiti di protezione civile, tra i quali rivestono principale importanza la previsione e la prevenzione dei rischi, specificando che le attività di prevenzione sono svolte «anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 18 gennaio 2011, repertorio n. 113, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale sono state introdotte ulteriori modifiche all'organizzazione degli uffici del Dipartimento della protezione civile;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2014 - in corso di perfezionamento - con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 9 aprile 2014 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 -
\r\n«Protezione Civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\r\n
\r\nVISTO in particolare, l'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed, in particolare il comma 2 che rimanda, all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza;
\r\n
\r\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di Competenza;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione dei Centri di Competenza», registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2012, reg. n. 10, fog. n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013, n. 38;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013, reg. n. 7, fog. n. 273, con il quale, ai sensi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, sono stati individuati i Centri di Competenza;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 1, comma 2, del succitato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi potranno essere integrati con ulteriori Centri di Competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 2 del DPCM del 14 settembre 2012;
\r\n
\r\nRAVVISATA la necessità di integrare l'elenco allegato al sopra citato decreto, con ulteriori Centri di Competenza;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che costituiscono requisiti immediati e diretti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera a), il ruolo di struttura operativa ex art. 11 della legge n. 225/1992, nonché il possesso del requisito di amministrazione pubblica, con il fine istituzionale di svolgere attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale, attribuiti in forza di leggi, provvedimenti normativi e regolamentari, per il perseguimento di fini istituzionali;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che, nell'ambito delle attività del Corpo Forestale dello Stato, struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge n. 225/1992, il Servizio Nazionale di previsione neve e valanghe, METEOMONT, è di fondamentale interesse per le attività di controllo del manto nevoso e previsione del pericolo valanghe;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS, in quanto istituto di ricerca, è struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge n. 225/1992, ed è inserito nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
\r\n
\r\nCONSIDERATO inoltre che il succitato Istituto, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, è un ente di ricerca, vigilato dal MIUR, a carattere multidisciplinare nel campo delle scienze della terra che opera e sviluppa la propria missione nell'Area Europea della Ricerca e in ambito internazionale con prioritario riferimento ai settori della ricerca di base ed applicata in oceanografia (fisica, chimica e biologica), in geofisica e geologia marina ed in geofisica sperimentale e di esplorazione, avvalendosi anche di navi da ricerca
\r\noceanografiche globali e di infrastrutture di ricerca strategiche e di eccellenza nei campi di competenza;
\r\n
\r\nRITENUTO che il Servizio Nazionale di previsione neve e valanghe, METEOMONT e l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS sono riconducibili nella fattispecie di Centri di Competenza sub lettera a);
\r\n
\r\nCONSIDERATO che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera c), il ruolo di Università Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;
\r\n
\r\nVISTA la nota del 2 settembre 2013 prot. n. 130004148, con la quale il Direttore del Laboratorio di cartografia ambientale e modellistica idrogeologica dell'Università degli studi della Calabria, CAMILab, ha dichiarato che il medesimo Laboratorio dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);
\r\n
\r\nVISTA la nota del 4 settembre 2013, con la quale il Direttore del Centro di eccellenza integrazione di tecniche di Telerilevamento e Modellistica numerica per la Previsione di eventi meteorologici Severi dell'Università degli studi dell'Aquila, CETEMPS, ha dichiarato che il medesimo Centro dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);
\r\n
\r\nVISTA la nota con la quale il Direttore pro-tempore del Consorzio nazionale per la protezione dal rischio chimico industriale, CONPRICI, consorzio partecipato dalle Università di Bologna, Genova, Pisa, Roma La Sapienza, Napoli, Messina, Padova e dal Politecnico di Milano e di Torino, ha dichiarato che il medesimo Consorzio dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);
\r\n
\r\nVISTA la comunicazione del 25 luglio 2013, con la quale il Laboratorio Mobilità e trasporti del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, LABMOT, ha dichiarato che il medesimo Laboratorio dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);
\r\n
\r\nVISTA la nota del 14 gennaio 2014, prot. n. 2014/0003374, con la quale il Direttore del Centro studi per l'Ingegneria Idrogeologica, Vulcanica e Sismica PLINIVS del Centro Interdipartimentale LUPT, dell'Università degli studi di Napoli Federico II, ha dichiarato che il medesimo Centro dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);
\r\n
\r\nVISTA la nota dell'11 settembre 2013 prot. n. 40485-III/13, con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze molecolari e nanosistemi dell'Università Cà Foscari Venezia, ha dichiarato che l'Unità operativa di ricerca per le emergenze chimiche industriali, UORECI, dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);
\r\n
\r\nVISTA la nota del 17 febbraio 2014, prot. n. RIA/0009254, con la quale il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici ha chiesto di integrare il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, con l'inserimento dei sopra citati Centri di Competenza;
\r\n
\r\nVISTO che con la sopra citata nota il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici ha rappresentato anche la necessità di integrare gli ambiti disciplinari di competenza dell'Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
\r\n
\r\nVISTO che con la nota del 1° aprile 2014, prot. n. RIA/0017980, il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici ha rappresentato anche la necessità di integrare gli ambiti disciplinari di competenza dell'Agenzia Spaziale Italiana;
\r\n
\r\nVISTO che con la sopra citata nota, il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici, nel rappresentare che le ARPA delle regioni Emilia Romagna e Piemonte, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i., sono componenti del Gruppo Tecnico che giornalmente svolge le previsioni meteorologiche a scala sinottica ai fini di protezione civile, ha ravvisato altresì la necessità di integrare gli ambiti disciplinari di competenza delle succitate ARPA;
\r\n
\r\nRITENUTO, pertanto che occorre integrare l'elenco dei Centri di Competenza e gli ambiti disciplinari di competenza dell'Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Agenzia Spaziale Italiana, dell'ARPA Emilia Romagna e dell'ARPA Piemonte;
\r\n
\r\nDECRETA
\r\n
\r\nART. 1
\r\n(Integrazione dei centri di competenza)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. A far data dal presente decreto, l'elenco dei Centri di Competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, è integrato con l'elenco dei Centri allegato al presente atto.
  2. \r\n\t
  3. L'elenco di cui al comma 1 riporta, per ciascun Centro, l'indicazione dei requisiti soggettivi e degli ambiti disciplinari di competenza.
  4. \r\n\t
  5. A far data dal presente decreto, gli ambiti disciplinari di competenza dell'Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana e dell'ARPA Emilia Romagna e dell'ARPA Piemonte, sono modificati come nell'elenco allegato.
  6. \r\n
\r\n\r\n

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile
\r\n
\r\nRoma, 15 aprile 2014
\r\n
\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFranco Gabrielli

\r\n\r\n

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2014
\r\nUfficio di controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e affari esterni, registrazione n. 1594

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno  2014

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno  2014

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

\n

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

\n

VISTO il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100, di modifica della citata legge 225/92;

\n

VISTO in particolare il comma 1 dell'art. 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, che ha che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;

\n

VISTO l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 225/1992, il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;

\n

VISTO l'art. 1, comma 3, della medesima legge n. 225/1992, il quale dispone che per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2 «il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

\n

VISTO l'art. 3 della medesima legge n. 225/1992, che individua le attività ed i compiti di protezione civile, tra i quali rivestono principale importanza la previsione e la prevenzione dei rischi, specificando che le attività di prevenzione sono svolte «anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia»;

\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;

\n

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2011, repertorio n. 113, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale sono state introdotte ulteriori modifiche all'organizzazione degli uffici del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2013, in corso di registrazione, con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo Dipartimento della Protezione Civile, a far dal 29 aprile 2013 e fino al verificarsi della fattispecie di cui al citato art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - «Protezione Civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\n

VISTO in particolare, l'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b.ter), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed, in particolare il comma 2 che rimanda, all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza;

\n

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 ove individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di Competenza;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione dei Centri di Competenza», registrato alla Corte dei Conti il 17 dicembre 2012, Reg. n. 10, fog. n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013, n. 38;

\n

VISTO l'art. 1 del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, che definisce i Centri di Competenza quali «soggetti titolari di pubblica funzione ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che forniscono informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici, ognuno per definiti ambiti di specializzazione di interesse del Servizio nazionale di protezione civile, in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio»;

\n

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2, dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, i Centri di Competenza sono individuati:
\na) nelle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonchè nei soggetti pubblici di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deputati a svolgere attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale, attribuiti in forza di leggi, provvedimenti normativi e regolamentari, per il perseguimento di fini istituzionali;
\nb) nei soggetti partecipati da componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituiti con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione, laddove il soggetto medesimo sia a totale partecipazione pubblica, svolga la propria attività prioritariamente in favore del Servizio nazionale di protezione civile e sia soggetto a vigilanza da parte del Dipartimento della protezione civile;
\nc) nelle Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca, che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali dell'ingegno e della ricerca scientifica;
\nd) nelle Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca sui quali la Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi di cui all'art. 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 255, e s.m.i. di cui all'art. 5 decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e all'art. 4 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 21, esprime il proprio parere di merito tecnico scientifico, sulla base di una valutazione comparativa a seguito di specifiche esigenze formulate dal Dipartimento della protezione civile per le varie tipologie di rischio, cui non possono fare fronte i soggetti di cui alle lettere a), b) e c);

\n

VISTO l'art. 2, comma 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del quale con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile vengono individuati i Centri di Competenza e i relativi ambiti di specializzazione per le finalità del Sistema nazionale della protezione civile, selezionati tra i soggetti appartenenti alle citate fattispecie;

\n

CONSIDERATO che costituiscono requisiti immediati e diretti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera a), il ruolo di struttura operativa ex art. 11 della L. 225/92, nonchè il possesso del requisito di amministrazione pubblica, con il fine istituzionale di svolgere attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale;

\n

CONSIDERATO che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera b), il ruolo di soggetto partecipato da componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione, laddove il soggetto medesimo sia a totale partecipazione pubblica, svolga la propria attività prioritariamente in favore del servizio nazionale di protezione civile e sia soggetto a vigilanza da parte del Dipartimento della protezione civile;

\n

CONSIDERATO che la Fondazione CIMA è soggetto partecipato dal Dipartimento della protezione civile, dall'Università degli studi di Genova, dalla Regione Liguria e dalla Provincia di Savona, componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione;

\n

Considerato che la Fondazione Eucentre è soggetto partecipato dal Dipartimento della protezione civile, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dall'Università degli studi di Pavia e dall'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione;

\n

CONSIDERATO che il Consorzio Interuniversitario ReLUIS è una pubblica amministrazione, a totale partecipazione pubblica, partecipata da l'Università degli studi della Basilicata, l'Università di Napoli Federico II e l'Università degli studi di Pavia, componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con lo scopo di conseguire concreti obiettivi in ordine alla valutazione ed alla riduzione della vulnerabilità e del rischio sismico, e che il Dipartimento della protezione civile, ai sensi degli articoli 7 e 10 dello Statuto, esercita un determinante potere di vigilanza;

\n

RITENUTO che le citate Fondazioni ed il succitato Consorzio sono riconducibili nella fattispecie di Centri di Competenza sub lettera b);

\n

CONSIDERATO che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera c), il ruolo di Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;

\n

VISTA la nota con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli studi di Firenze ha dichiarato che il medesimo Dipartimento dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);

\n

RITENUTO, pertanto che, nelle more della ricognizione di altri soggetti che, sulla base dei requisiti posseduti, possano essere riconosciuti quali Centri di Competenza, occorre procedere, al fine di dare attuazione al disposto dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, a individuare i Centri di competenza indispensabili al Servizio nazionale di protezione civile;

\n

RAVVISATA la necessità di dare attuazione alle disposizioni impartite dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, mediante l'emanazione di apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\n

DECRETA

\n

ART. 1
\n(Individuazione dei Centri di Competenza)

\n
  1. A far data dal presente decreto, i Centri di Competenza di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, sono individuati negli elenchi allegati al presente atto, che riporta per ciascun Centro i requisiti soggettivi e gli ambiti disciplinari di competenza.
  2. \n
  3. Con successivi provvedimenti gli elenchi potranno essere integrati con ulteriori Centri di Competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012.
  4. \n
  5. A far data dal presente decreto, il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011, n. 3593 di rep., di individuazione dei Centri di Competenza del Dipartimento, è abrogato.
  6. \n

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

\n

\nRoma, 24 luglio 2013

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFranco Gabrielli

\n

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;
\r\n
\r\nVISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
\r\n
\r\nVISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100, di modifica della citata legge 225/92;
\r\n
\r\nVISTO in particolare il comma 1 dell'art. 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, che ha che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 225/1992, il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 1, comma 3, della medesima legge n. 225/1992, il quale dispone che per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2 «il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 3 della medesima legge n. 225/1992, che individua le attività ed i compiti di protezione civile, tra i quali rivestono principale importanza la previsione e la prevenzione dei rischi, specificando che le attività di prevenzione sono svolte «anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2011, repertorio n. 113, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale sono state introdotte ulteriori modifiche all'organizzazione degli uffici del Dipartimento della protezione civile;
\r\n
\r\nVISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2013, in corso di registrazione, con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo Dipartimento della Protezione Civile, a far dal 29 aprile 2013 e fino al verificarsi della fattispecie di cui al citato art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - «Protezione Civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\r\n
\r\nVISTO in particolare, l'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b.ter), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed, in particolare il comma 2 che rimanda, all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza;
\r\n
\r\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 ove individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di Competenza;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione dei Centri di Competenza», registrato alla Corte dei Conti il 17 dicembre 2012, Reg. n. 10, fog. n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013, n. 38;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 1 del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, che definisce i Centri di Competenza quali «soggetti titolari di pubblica funzione ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che forniscono informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici, ognuno per definiti ambiti di specializzazione di interesse del Servizio nazionale di protezione civile, in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio»;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che, ai sensi del comma 2, dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, i Centri di Competenza sono individuati:
\r\na) nelle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonchè nei soggetti pubblici di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deputati a svolgere attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale, attribuiti in forza di leggi, provvedimenti normativi e regolamentari, per il perseguimento di fini istituzionali;
\r\nb) nei soggetti partecipati da componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituiti con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione, laddove il soggetto medesimo sia a totale partecipazione pubblica, svolga la propria attività prioritariamente in favore del Servizio nazionale di protezione civile e sia soggetto a vigilanza da parte del Dipartimento della protezione civile;
\r\nc) nelle Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca, che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali dell'ingegno e della ricerca scientifica;
\r\nd) nelle Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca sui quali la Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi di cui all'art. 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 255, e s.m.i. di cui all'art. 5 decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e all'art. 4 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 21, esprime il proprio parere di merito tecnico scientifico, sulla base di una valutazione comparativa a seguito di specifiche esigenze formulate dal Dipartimento della protezione civile per le varie tipologie di rischio, cui non possono fare fronte i soggetti di cui alle lettere a), b) e c);
\r\n
\r\nVISTO l'art. 2, comma 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del quale con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile vengono individuati i Centri di Competenza e i relativi ambiti di specializzazione per le finalità del Sistema nazionale della protezione civile, selezionati tra i soggetti appartenenti alle citate fattispecie;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che costituiscono requisiti immediati e diretti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera a), il ruolo di struttura operativa ex art. 11 della L. 225/92, nonchè il possesso del requisito di amministrazione pubblica, con il fine istituzionale di svolgere attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera b), il ruolo di soggetto partecipato da componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione, laddove il soggetto medesimo sia a totale partecipazione pubblica, svolga la propria attività prioritariamente in favore del servizio nazionale di protezione civile e sia soggetto a vigilanza da parte del Dipartimento della protezione civile;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che la Fondazione CIMA è soggetto partecipato dal Dipartimento della protezione civile, dall'Università degli studi di Genova, dalla Regione Liguria e dalla Provincia di Savona, componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione;
\r\n
\r\nConsiderato che la Fondazione Eucentre è soggetto partecipato dal Dipartimento della protezione civile, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dall'Università degli studi di Pavia e dall'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che il Consorzio Interuniversitario ReLUIS è una pubblica amministrazione, a totale partecipazione pubblica, partecipata da l'Università degli studi della Basilicata, l'Università di Napoli Federico II e l'Università degli studi di Pavia, componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con lo scopo di conseguire concreti obiettivi in ordine alla valutazione ed alla riduzione della vulnerabilità e del rischio sismico, e che il Dipartimento della protezione civile, ai sensi degli articoli 7 e 10 dello Statuto, esercita un determinante potere di vigilanza;
\r\n
\r\nRITENUTO che le citate Fondazioni ed il succitato Consorzio sono riconducibili nella fattispecie di Centri di Competenza sub lettera b);
\r\n
\r\nCONSIDERATO che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera c), il ruolo di Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;
\r\n
\r\nVISTA la nota con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli studi di Firenze ha dichiarato che il medesimo Dipartimento dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);
\r\n
\r\nRITENUTO, pertanto che, nelle more della ricognizione di altri soggetti che, sulla base dei requisiti posseduti, possano essere riconosciuti quali Centri di Competenza, occorre procedere, al fine di dare attuazione al disposto dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, a individuare i Centri di competenza indispensabili al Servizio nazionale di protezione civile;
\r\n
\r\nRAVVISATA la necessità di dare attuazione alle disposizioni impartite dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, mediante l'emanazione di apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

DECRETA

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Individuazione dei Centri di Competenza)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. A far data dal presente decreto, i Centri di Competenza di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, sono individuati negli elenchi allegati al presente atto, che riporta per ciascun Centro i requisiti soggettivi e gli ambiti disciplinari di competenza.
  2. \r\n\t
  3. Con successivi provvedimenti gli elenchi potranno essere integrati con ulteriori Centri di Competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012.
  4. \r\n\t
  5. A far data dal presente decreto, il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011, n. 3593 di rep., di individuazione dei Centri di Competenza del Dipartimento, è abrogato.
  6. \r\n
\r\n\r\n

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

\r\n\r\n


\r\nRoma, 24 luglio 2013

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFranco Gabrielli
\r\n
\r\nRegistrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2013

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Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza

\n

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

\n

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «disposizioni sul patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;
\nVista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
\nVista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
\nVisto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
\nVisto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, ed in particolare
\nl'art. 5 ove e' previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, d'intesa con le regioni e gli enti locali;
\nVisto l'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b-ter) del decreto-legge 15 maggio 2012,
\nn. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed in particolare il comma 2, che rimanda all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministriì la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza;
\nVisto l'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che individua le strutture operative nazionali del Servizio di protezione civile;
\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1988, recante l'approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico mirato alla realizzazione di una copertura omogenea sul territorio nazionale;
\nVista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 ove individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalita' di protezione civile e dei Centri di Competenza;
\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile» con cui e' stata rideterminata l'articolazione del Dipartimento della protezione civile;  Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2011, repertorio n. 113, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale sono state introdotte modifiche all'organizzazione degli uffici del Dipartimento della protezione civile;
\nRavvisata la necessita' di dare attuazione alle disposizioni impartite dall'art. 3-ter della legge 14 febbraio 1992, n. 225 citata;
\nConsiderato che, ai sensi dell'art. 3-bis della legge 14 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e
\nalle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 della medesima disposizione, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonche' dai Centri di Competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti;
\nRitenuto che il Dipartimento della protezione civile, per conseguire un'efficace gestione dei programmi di cui all'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, instaura rapporti di collaborazione con i suddetti Centri funzionali e con le Componenti e le Strutture Operative del Servizio Nazionale di protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 214 e dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  Considerato, altresi', che si rende necessario definire i principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza;

\n

Decreta:

\n

Art. 1

\n

Definizione dei Centri di Competenza

\n

1. I Centri di Competenza sono soggetti titolari di pubblica funzione ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter della legge 7 agosto 1990,
\nn. 241, che forniscono informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico scientifici, ognuno per definiti ambiti di specializzazione di interesse del Servizio nazionale di protezione civile, in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio.
\n2. I Centri di Competenza di cui al comma precedente sono individuati nei soggetti che rientrano nelle seguenti fattispecie:

\n

a) Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' soggetti pubblici di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deputati a svolgere attivita', servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale, attribuiti in forza di leggi, provvedimenti normativi e regolamentari, per il perseguimento di fini istituzionali;

\n

b) soggetti partecipati da componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituiti con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione, laddove il soggetto medesimo sia a totale partecipazione pubblica, svolga la propria attivita' prioritariamente in favore del Servizio nazionale di protezione civile e sia soggetto a vigilanza da parte del Dipartimento della protezione civile;

\n

c) Universita', Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;

\n

d) Universita', Dipartimenti universitari, centri di ricerca, sui quali la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. di cui all'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e all'art. 4 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 21, esprime il proprio parere di merito tecnico-scientifico, sulla base di una valutazione comparativa a seguito di specifiche esigenze formulate dal Dipartimento della protezione civile per le varie tipologie di rischio cui non possono fare fronte i soggetti di cui alle lettere
\na), b) e c).
\n 

\n

Allegato

\n

1. INTRODUZIONE

\n

1.1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
\nNell'ambito delle funzioni svolte da numerosi Servizi, il Dipartimento di protezione Civile (di seguito \"il DPC\") affida ad Organismi esterni (di seguito \"Organismi\"), pubblici e privati, classificati o meno come centri di Competenza, lo svolgimento di determinate attivita' nei settori dei rischi naturali, antropici e sismici.

\n

La disciplina delle attivita' suddette e' contenuta in appositi accordi o convenzioni (di seguito anche \"gli Accordi o le Convenzioni) stipulati dal DPC con gli Organismi, i quali, tra i vari contenuti, prevedono un finanziamento delle attivita' oggetto dell'accordo con risorse finanziarie del DPC.  Per la valutazione periodica di efficacia degli accordi o delle convenzioni, il DPC utilizza i criteri e le modalita' contenute negli
\natti sottoscritti con gli Organismi convenzionati.  
\nPertanto, il sostenimento delle spese, finanziate come sopra, deve essere, da parte degli Organismi convenzionati, dimostrato attraverso
\ndettagliati rendiconti di spesa. Questi ultimi costituiscono il risultato finale di un'attivita' di rendicontazione che dovra' essere svolta nel rispetto di quanto stabilito dalle regole contenute nel presente documento, regole che risultano essere i linea con le vigenti norme nazionali e comunitarie.

\n

1.2 FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO
\nIl presente documento contiene le linee guida per la predisposizione dei rendiconti. Le linee guida devono essere applicate da tutti gli Organismi che, in base a specifici accordi o convenzioni con il DPC, sono obbligati a redigere un rendiconto a fronte della ricezione di risorse finanziarie per lo svolgimento di determinate attivita'.
\nI singoli Accordi o Convenzioni possono contenere pattuizioni in deroga alle presenti linee guida, purche' tali pattuizioni siano:

\n

- relative ad aspetti specifici e limitati, delle presenti linee guida;
\n- adeguatamente motivate, dettagliate e normate;
\n- approvate in forma scritta dal DPC.

\n

Il documento e' stato redatto in linea con l'attuale normativa nazionale e comunitaria in tema di rendicontazione. In tal senso il documento e' suscettibile d'integrazioni e revisioni sulla base di fattispecie specifiche che possono presentarsi nel corso dell'attuazione degli accordi o convenzioni gia' stipulati dal DPC o che saranno stipulati in futuro.

\n

2. QUADRO NORMATIVO
\nLe principali norme legislative, nazionali e comunitarie, che disciplinano l'utilizzazione e la rendicontazione di fondi europei e dei fondi pubblici nazionali sono le seguenti:
\n• Regolamento (CE) n. 1828/2006 recante disposizioni attuative del
\nRegolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006.
\n• Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo
\n(FSE) e sul Fondo di coesione (FC).
\n• Regolamento (CE) n. 539/2010 del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
\ngenerali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziari.
\n• Regolamento (CE) N. 1177/2009 del 30 novembre 2009 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE,
\n2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.
\n• Regolamento (CE) n. 284/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
\nRegionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria.
\n• Regolamento (CE) n. 846/2009 del 1 settembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
\neuropeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento
\neuropeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
\n• Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per
\nestendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE.
\n• Regolamento (CE) n. 1341/2008 del 18 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo
\nregionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate.
\n• Decisione della Commissione Europea C(2007) 6461 del 12/12/2007 di approvazione dell'aiuto di Stato n. 302/2007 regime di aiuti a
\nfavore di ricerca, sviluppo ed innovazione.
\n• Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (\"de minimis\").
\n• Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE modificato dal Decreto Legge n.70 del 13 Maggio 2011.
\n• Accordo di Programma Quadro stipulato in data 6 aprile 2005, n. 526 di rep., per l'attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, \"Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile\", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 39 alla G.U. n. 59 dell' 11 marzo 2004.
\n• Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 artt. 20, 21 e 27, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.
\n• Legge 136 del 13 agosto 2010; Art. 3 \"Tracciabilita' dei flussi finanziari\" modificata ed integrata dalla Legge n. 217 del 17 Dicembre 2010 Artt. 6 e 7.
\n• Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.

\n

3. CRITERI GENERALI DI ELEGGIBILITA'
\nSono considerate eleggibili le spese effettivamente sostenute nel periodo di tempo che costituisce la durata dell'Accordo o della Convenzione secondo il criterio della competenza temporale (periodo di eleggibilita').
\nA tal proposito si precisa che, al fine del rispetto del principio della competenza temporale, la spesa deve riferirsi a servizi o beni effettivamente ricevuti.
\nA tale regola fanno eccezione le spese relative alla revisione per le quali si veda quanto riportato successivamente al punto 6.7.
\nL'eleggibilita' delle spese e' verificata dal revisore sulla base di una serie di criteri, oltre a quello temporale suddetto.
\nTutte le spese dovranno essere rendicontate utilizzando i prospetti standard allegati al presente documento.
\nSulla base di tali criteri, la spesa e' eleggibile se:
\nI. e' stata pagata entro il termine di presentazione del rendiconto;
\nII. non e' finanziata da altre risorse pubbliche, nazionali e/o comunitarie;
\nIII. e' necessaria allo svolgimento delle attivita' oggetto dell'Accordo o della Convenzione e comunque funzionale al raggiungimento degli obiettivi concordati;
\nIV. rientra in una delle categorie di spesa che compongono il Piano finanziario (vedi paragrafo 5);
\nV. ha un importo non superiore a quello medio di mercato e soddisfa il principio di buona gestione finanziaria, di economicita' ed il
\nrapporto costi-benefici;
\nVI. e' registrata nella contabilita' dell'Organismo ed e' identificabile in maniera chiara;
\nVII. corrisponde a pagamenti effettivamente sostenuti e non esiste alcuna possibilita' di recupero;
\nVIII. e' supportata per l'intero importo rendicontato da fatture o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, in originale ed regola con la normativa fiscale e contabile riportanti in forma indelebile la dicitura \"spesa finanziata dal Dipartimento della Protezione Civile\" con indicazione della data di rendicontazione;
\nIX. e' sostenuta nel rispetto delle norme in tema di contabilita';
\nX. e' stata pagata previa ottemperanza di quanto prescritto dall'art.
\n3 della Legge 136/2010 e s.m.i., a partire dall'entra in vigore della legge (7 settembre 2010). Il rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e s.m.i. sara' attestato dal Responsabile dell'Organismo, utilizzando il fac-simile di attestazione riportato nell'Allegato I al presente Documento.
\nAl rendiconto finale di spesa deve essere, inoltre, allegata una relazione che illustri la correlazione delle spese con le attivita' svolte al fine del raggiungimento degli obiettivi concordati nell'Accordo o nella Convenzione.
\nPer gli Organismi pubblici, tale relazione dovra' essere firmata dal Legale Rappresentante o, in alternativa, dal Responsabile del
\nProgetto opportunamente delegato dal Legale Rappresentante dell'Organismo mentre, per gli Organismi privati, dal Legale Rappresentante dell'Organismo.
\nLa responsabilita' del rispetto dei criteri di cui sopra spetta a ciascun Organismo, che dovra' rendicontare costi funzionali (strettamente connessi alle attivita' oggetto dell'Accordo o della Convenzione), effettivamente sostenuti (servizio e/o bene effettivamente ricevuto documentato e pagato) e congrui (sostenuti a valori normali di mercato). L'Organismo dovra' rispettare tali criteri e ne dovra' fornire dimostrazione.

\n

4. CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE
\nSono considerate ammissibili le spese che, per loro natura, sono riconducibili ad una delle categorie che compongono il Piano finanziario dell'attivita' di ricerca. Nel successivo paragrafo 5 sono riportate le categorie di spese ammissibili.

\n

4.1 AMMORTAMENTO
\nL'ammortamento di beni materiali e immateriali per i quali vi e' un nesso diretto con gli obiettivi dell'Accordo o della Convenzione e' considerato spesa ammissibile a condizione che altri finanziamenti pubblici non abbiano contribuito al costo d'acquisto dei beni in oggetto1 , l'ammortamento venga calcolato secondo la normativa vigente e si riferisca al periodo di eleggibilita'.
\nNel caso in cui gli Organismi pubblici non possano fare riferimento ad aliquote di ammortamento contenute nei loro regolamenti, le rendicontazioni saranno prodotte considerando, quali aliquote di riferimento, quelle contenute nel documento \"Tabella aliquote di
\nammortamento della Ragioneria Generale dello Stato\", allegato al presente Manuale (allegato II).
\nGli Organismi privati dovranno fare riferimento alle aliquote fiscali vigenti contenute nel D.M. 31 dicembre 1988 e successive modifiche e/o integrazioni.
\nPer entrambe le tipologie di Organismi, pubblici e privati, nel corso di svolgimento del progetto, in considerazione del fatto che il
\nmateriale sia sottoposto ad un uso intenso e continuo, si puo' verificare una maggiore usura dei beni oggetto di contribuzione tale da richiedere l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle considerate \"normali\" e sopra menzionate; in tale ipotesi e' consentito agli Organismi rendicontare tali maggiori costi di ammortamento purche' l'Organismo presenti, contestualmente al rendiconto di spesa, una relazione di un tecnico indipendente che attesti tale maggiore utilizzo.

\n

--------------------------------
\n1 Nel caso in cui, a fronte dell'acquisto del bene, l'Organismo abbia ricevuto un contributo nazionale e/o comunitario in misura parziale, l'ammortamento potra' essere considerato spesa ammissibile limitatamente alla quota di ammortamento di competenza relativa al costo non coperto da finanziamenti nazionali e/o comunitari.
\nEsempio:
\nCosto del bene Euro = 100.000,00
\nAliquota di ammortamento 10%
\nContributo nazionale e/o comunitario ricevuto 75.000,00
\nCosto del bene non coperto da Contributo nazionale e/o
\ncomunitario ricevuto = 25.000,00
\nAmmortamento rendicontabile Euro 2.500,00

\n

4.2 SPESE GENERALI
\nSono considerate ammissibili le spese generali a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi allo svolgimento delle attivita' oggetto dell'accordo o della convenzione e che siano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato (si veda a tale proposito il paragrafo 6.10).

\n

4.3 SUBAPPALTO
\nE' considerato ammissibile il subappalto di parte dei lavori convenzionati secondo quanto previsto nell'Accordo o nella Convenzione. In tal caso si applicano le modalita' di rendicontazione previste dall'Accordo o dalla Convenzione stipulata dall'appaltante.
\nIn ogni caso non saranno considerate ammissibili le spese relative ai seguenti subappalti:

\n

I. subappalti che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione senza alcun valore aggiunto proporzionato;
\nII. subappalti stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento e' espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dell'opera o dei servizi prestati;
\nIII. le spese relative a contratti di subappalto per i quali i subappaltatori non si impegnano a fornire agli organi di revisione e controllo tutte le informazioni.

\n

4.4 ENTRATE
\nLe entrate derivanti dalle attivita' oggetto dell'Accordo o della Convenzione, che si manifestano economicamente nel periodo di
\neleggibilita', e relative a vendite, attivita' di noleggio, servizi, tasse di iscrizione/canoni o altre entrate equivalenti, rappresentano un introito che riduce l'importo del finanziamento del DPC. Pertanto, esse dovranno essere dichiarate e verranno integralmente o proporzionalmente detratte dalla spesa ammissibile a seconda che siano generate integralmente o solo parzialmente dalle attivita' oggetto dell'Accordo o della Convenzione.
\nL'ammontare, ovvero l'assenza, di entrate derivanti dalle attivita' oggetto dell'Accordo o della Convenzione dovra' essere attestata dal
\nResponsabile dell'Organismo (rappresentato, in genere, dalla stessa figura che ha firmato l'Accordo o la Convenzione), utilizzando il
\nfac-simile di attestazione riportato nell'Allegato II al presente Documento.

\n

4.5 ONERI FINANZIARI
\nNon sono considerate ammissibili le spese relative agli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le spese e le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.
\nQualora il finanziamento da parte del DPC richieda l'apertura di un conto bancario dedicato al progetto, le spese di apertura e di gestione saranno ritenute ammissibili.

\n

4.6 PARCELLE PER CONSULENZE LEGALI, PARCELLE NOTARILI, SPESE PER
\nCONSULENZA TECNICA O FINANZIARIA, NONCHE' SPESE PER CONTABILITA' O
\nREVISIONE
\nTali spese saranno ritenute ammissibili qualora direttamente legate all'operazione e necessarie per la sua preparazione o esecuzione ovvero, per quanto riguarda le spese per contabilita' o revisione contabile, ove connesse ad obblighi prescritti dal DPC.

\n

4.7 ACQUISTO DI MATERIALE USATO
\nL'acquisto di materiale usato sara' considerato spesa ammissibile nel caso in cui siano soddisfatte tutte, nessuna esclusa, le tre
\nseguenti condizioni:
\nI. il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo; tale fattispecie deve essere comprovata allegando almeno un preventivo di spesa relativo all'acquisto di materiale
\nnuovo e con le medesime caratteristiche tecniche;
\nII. le caratteristiche tecniche del materiale acquistato usato devono risultare adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e agli standard pertinenti;
\nIII. il venditore deve rilasciare una dichiarazione attestante l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo pubblico, nazionale e/o comunitario.

\n

4.8 BENI IMMOBILI
\nSono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di beni immobili solo laddove sia espressamente previsto dall'Accordo o dalla Convenzione per il raggiungimento degli obiettivi concordati e alle due condizioni seguenti:
\nI. il possesso da parte dell'Organismo di un attestato emesso da un professionista qualificato e indipendente o da un ente debitamente autorizzato, nel quale si confermi che il prezzo non supera il valore di mercato, che l'immobile e' conforme alla normativa nazionale, ovvero, specifichi i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte dell'Organismo;
\nII. l'immobile non deve aver fruito nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale e/o comunitario.

\n

4.9 SPESE DI LOCAZIONE FINANZIARIA
\nSono considerate ammissibili le spese sostenute per operazioni di locazione finanziaria alle seguenti condizioni:
\n1. l'utilizzatore e' il beneficiario diretto del finanziamento;
\n2. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento;
\n3. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al finanziamento non dovra' superare il valore di mercato del bene. Non saranno ritenute ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, ecc.);
\n4. il DPC considerera' ammissibili le spese relative ai canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento, sara' considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
\n5. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata e' inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni saranno considerati ammissibili al finanziamento in proporzione alla
\ndurata dell'operazione (durata accordo o convenzione). Tuttavia, l'utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il metodo piu' economico per ottenere l'uso del bene.
\nQualora risultasse che i costi sarebbero stati inferiori utilizzando un metodo alternativo (ad esempio la locazione semplice del bene), i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile.

\n

4.10 IVA E ALTRE IMPOSTE E TASSE
\nL'IVA puo' costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, indipendentemente dalla
\nsua natura privata o pubblica.  Secondo quanto previsto dall'art. 7 del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, l'IVA viene riconosciuta come spesa ammissibile solo se e' indetraibile (totalmente o parzialmente) ed e' stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. Inoltre, l'IVA recuperabile non si considera come ammissibile (art. 11, comma 2 lettera a) del Reg. n. 1081/2006) anche se non effettivamente
\nrecuperata dal beneficiario.
\nAi fini della valutazione di ammissibilita' dell'IVA e' quindi necessario presentare una dichiarazione, sotto forma di autocertificazione a firma del Responsabile dell'Organismo (rappresentato, in genere, dalla stessa figura che ha firmato l'Accordo o la Convenzione) che attesti il regime IVA a cui e' sottoposto l'Organismo e la quota parte di IVA non ammessa in detrazione in conseguenza dell'attivita' posta in essere
\nrelativamente al Progetto.
\nNon saranno considerate spese ammissibili le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari, che non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dall'Organismo.
\nL'IRAP puo' essere considerata ammissibile per la percentuale riconducibile esclusivamente agli oneri derivanti da retribuzioni erogate al personale dipendente, da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dai compensi per co.co.co, contratti a progetto e per le attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (cioe' la base imponibile IRAP di cui al Dlgs 30.12.99 n. 506 e successive integrazioni e modifiche).

\n

4.11 ALTRE SPESE
\nNon e' ammissibile la spesa sostenuta per:
\n- aggi (oneri esattoriali e di riscossione);
\n- realizzazione di grandi infrastrutture;
\n- interessi debitori;
\n- ammende, penali o controversie legali;
\n- fondi per mutui e capitale di rischio.

\n

5. PIANO FINANZIARIO
\nLa ripartizione del finanziamento erogato dal DPC per le attivita' previste nell'Accordo o nella Convenzione, dovra' risultare da un Piano finanziario predisposto a cura dell'Organismo, utilizzando lo schema allegato al presente documento (Allegato III). Il Piano finanziario, che dovra' essere inviato al DPC unitamente all'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante dell'Accordo o della Convenzione, prevede le categorie di spesa sotto elencate e dettagliatamente illustrate nel successivo paragrafo 6.
\nQualora l'Accordo o la Convenzione sia relativa a piu' annualita', o qualora la stessa preveda la presentazione di rendiconti semestrali, il Piano finanziario dovra' essere predisposto con riferimento alle singole annualita', ovvero semestralita'.
\nPrima di dare inizio alle attivita' convenzionate e al sostenimento delle relative spese, l'Organismo dovra' ottenere il piano finanziario approvato dal DPC.
\nIl DPC puo' richiedere all'Organismo di apportare delle modifiche al Piano presentato prima di procedere all'approvazione.
\nGli importi rendicontati dall'Organismo per ciascuna categoria di spesa dovranno essere in linea con gli ammontari iscritti nel Piano finanziario approvato e l'importo finale complessivamente rendicontato dall'Organismo non potra' superare l'ammontare totale delle voci previste nel Piano.
\nL'Organismo puo' richiedere al DPC, motivandola adeguatamente, una eventuale variazione dell'importo complessivo inizialmente previsto nel Piano. Tale variazione deve essere autorizzata dal DPC e formalmente contenuta in un nuovo Piano finanziario approvato dal DPC.
\nLa variazione del Piano finanziario potra' essere presentata dall'Organismo per due volte nella prima annualita' dell'Accordo o della Convenzione, e per una sola volta nelle annualita' successive.
\nEventuali importi di spesa rendicontati in misura superiore a quella prevista dal Piano e non autorizzati dal DPC dovranno essere
\nsostenuti dall'Organismo.
\nNel rispetto dell'ammontare totale del Piano finanziario, i maggiori importi rendicontati su una categoria di spesa del Piano stesso potranno essere compensati dai minori importi rendicontati su altre categorie di spesa. Tali variazioni, se contenute entro il 10% dell'importo iniziale della categoria di spesa che riceve la variazione in aumento, non necessitano dell'autorizzazione preventiva
\nda parte del DPC.
\nLe variazioni che superano il limite del 10% sopra descritto devono
\nessere autorizzate dal DPC. Le categorie di spesa nelle quali si
\narticola il Piano finanziario sono le seguenti:
\n- Spese di personale.
\n- Spese per missioni.
\n- Spese di formazione personale.
\n- Costi amministrativi.
\n- Spese per studi e ricerche.
\n- Spese per servizi.
\n- Materiale tecnico durevole.
\n- Materiale di consumo.
\n- Immobili ed opere edilizie.
\n- Terreni.
\n- Spese indirette (spese generali).
\n- Altro.

\n

6. METODOLOGIA E CRITERI SPECIFICI DI RENDICONTAZIONE PER CIASCUNA
\nCATEGORIA DI SPESE
\nIn questo capitolo vengono definite, per ciascuna categoria di spesa, le tipologie di documenti che gli Organismi devono produrre in sede di rendicontazione e mettere a disposizione dei soggetti incaricati dell'attivita' di revisione (capitolo 8).
\nGli Organismi, effettuando le attivita' previste nell'Accordo o nella Convezione, sostengono le spese previste nel Piano Finanziario approvato; tali spese devono essere inserite nel \"Rendiconto di spesa\" (capitolo 7) e supportate dalla documentazione giustificativa di spesa, di pagamento e/o da altra documentazione richiesta dal revisore come meglio specificato nel capitolo 3 e nei paragrafi successivi.

\n

6.1 SPESE DI PERSONALE
\nLa categoria comprende il costo del personale dipendente assunto a tempo indeterminato o determinato, il costo del personale assunto con
\ncontratti a progetto e le spese relative alle collaborazioni coordinate e continuative.

\n

6.1.1. Documenti giustificativi di spesa
\nI documenti giustificativi delle spese di personale sono i
\nseguenti:
\n1. l'elenco, sottoscritto dal Responsabile di progetto, delle
\nrisorse con indicazione del:
\nA. nominativo di ciascuna risorsa;
\nB. la qualifica;
\nC. l'area di appartenenza.
\n2. per ciascuna risorsa, la tabella (time report), firmata da ciascuna risorsa e controfirmata dal Responsabile del progetto, riportante i giorni e le ore effettivamente lavorati nelle attivita' oggetto dell'Accordo o della Convenzione con il DPC. La tabella deve riportare:

\n

A. il nome del progetto con il quale l'Organismo identifica in modo inequivocabile le attivita' convenzionate;
\nB. il nominativo della risorsa;
\nC. i giorni e le ore dedicate al progetto distribuite secondo il calendario giornaliero
\n3. per ciascuna risorsa, la lettera d'incarico (in alternativa l'ordine di servizio o altra documentazione idonea a dimostrare l'autorizzazione dell'Organismo al coinvolgimento della risorsa nella realizzazione delle attivita' convenzionate);
\n4. per ciascuna risorsa, il prospetto, rilasciato dall'Ufficio del Personale dell'Organismo, con l'indicazione della retribuzione annua lorda su base contrattuale e del monte ore lavorativo annuo;
\n5. per ciascuna risorsa, il prospetto di determinazione del costo del personale, secondo il calcolo seguente:

\n

RAL/OL*OP

\n

Legenda:
\nRAL= Retribuzione lorda annua risultante dal prospetto rilasciato dall'Ufficio del personale di cui al punto 4 del presente paragrafo
\nOL= monte ore lavorativo annuo di cui al punto 4 del presente paragrafo
\nOP= ore dedicate al progetto e risultanti dai time reports di cui al punto 2 del presente paragrafo 6. per ciascuna risorsa, i cedolini
\npaga dei mesi cui la rendicontazione si riferisce

\n

6.1.2 Documenti giustificativi di pagamento
\nPer gli Organismi privati i documenti attestanti il pagamento delle
\nspese di personale sono:
\n- copia degli assegni circolari o assegni bancari;
\n- copia dei bonifici bancari;
\n- estratto conto bancario dal quale si evinca l'addebito relativo agli assegni e/o ai bonifici di cui ai precedenti punti.
\nPer gli Organismi pubblici i documenti attestanti il pagamento delle spese di personale sono:
\n- mandato di pagamento quietanzato dalla banca.
\nPer tutte le tipologie di Organismi non sono ammessi i pagamenti effettuati in contanti e pertanto tali spese saranno considerate non eleggibili ai fini della rendicontazione.
\nSolo per gli Organismi pubblici, in alternativa ai documenti giustificativi di spesa di cui ai precedenti paragrafi 6.1.1 punti 3,
\n4 e 6 e di pagamento di cui al paragrafo 6.1.2, l'Organismo potra' produrre un'attestazione di spesa rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio del Personale dell'Organismo e conforme all'Allegato III del presente Manuale. L'Organismo sara' comunque tenuto alla presentazione di tutti gli altri documenti di cui al paragrafo 6.1.1 punti 1, 2 e 5.
\nIl ricorso a tale alternativa deve essere autorizzato in forma scritta dal DPC che si riserva di valutare sulla base delle problematiche oggettivamente riscontrate dall'Organismo pubblico nel reperire la documentazione cosi' come previsto ai precedenti paragrafi 6.1.1 e 6.1.2.

\n

6.2 SPESE PER MISSIONI
\nLa categoria comprende il costo delle missioni realizzate dal personale di cui al paragrafo precedente.
\nNon sono considerate ammissibili le spese per missioni sostenute per finalita' non strettamente correlate alle attivita' oggetto dell'Accordo o della Convenzione e non in linea con le politiche del personale, c.d. policy, definite dall'Organismo stesso.
\nIn mancanza di policy formalmente definite si fara' riferimento a quelle del DPC.
\nIl personale impiegato nelle missioni dovra' essere ricompreso nell'elenco nominativo di cui al precedente paragrafo 6.1

\n

6.2.1 Documenti giustificativi di spesa
\nI documenti giustificativi di spesa per le missioni sono i seguenti:

\n

- nota spese relativa a ciascuna risorsa per ciascuna missione. La nota spese dovra' essere corredata di tutti i giustificativi delle
\nspese sostenute.

\n

6.2.2 Documenti giustificativi di pagamento
\nPer gli Organismi privati i documenti attestanti il pagamento delle spese per missioni sono:
\n- copia degli assegni circolari o assegni bancari;
\n- copia dei bonifici bancari;
\n- estratto conto bancario dal quale si evinca l'addebito relativo agli assegni e/o ai bonifici di cui ai precedenti punti.
\nPer gli Organismi pubblici i documenti attestanti il pagamento delle spese di personale sono:
\n- mandato di pagamento quietanzato dalla banca.
\nPer tutte le tipologie di Organismi non sono ammessi i pagamenti effettuati in contanti e pertanto tali spese saranno considerate non eleggibili ai fini della rendicontazione.

\n

6.3 SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE
\nLa categoria comprende i costi direttamente imputabili alle attivita' di formazione del personale interno e/o esterno, previste nell'Accordo o nella Convenzione. Non sono considerate ammissibili le spese relative all'organizzazione e allo svolgimento di corsi di formazione qualora le attivita' formative non rientrino in quelleconcordate.
\nLa categoria non comprende i costi dei corsisti e/o dei docenti interni, questi infatti dovranno essere rendicontati nell'ambito della categoria delle spese di personale secondo i criteri e le modalita' descritti al paragrafo 6.1. A titolo di esempio le spese di formazione comprendono:
\n- spese per docenti esterni;
\n- spese relative ai locali adibiti allo svolgimento dei corsi limitatamente alla quota (quota ammortamento, canone di locazione)
\ndirettamente imputabile alle attivita' formative;
\n- spese relative alla partecipazione di personale a convegni, seminari, corsi di formazione esterni purche' i contenuti formativi acquistati siano attinenti e funzionali al progetto;
\n- spese per l'acquisizione e il noleggio di strumentazione, attrezzature e prodotti software limitatamente alla quota (quota ammortamento, canone di noleggio, canone di leasing) direttamente imputabile alle attivita' di formazione;
\n- acquisto di materiale didattico e di consumo;
\n- spese assicurative relative a personale docente, allievi e locali adibiti ai corsi;
\n- spese per utenze direttamente imputabili ai corsi di formazione;
\n- spese di viaggio, vitto e alloggio relative agli allievi e/o ai docenti.

\n

6.3.1. Documenti giustificativi di spesa
\nI documenti giustificativi di spesa per le attivita' formative sono i seguenti:
\n- per i docenti esterni dovra' essere fornito il contratto o lettera di incarico con indicazione delle materie oggetto di insegnamento, le ore di docenza e eventuali spese da rimborsare; inoltre, dovra' essere allegato un curriculum vitae dettagliato;
\n- contratto di locazione dell'immobile;
\n- contratto di leasing o noleggio delle attrezzature;
\n- contratto di assicurazione, ove previsto;
\n- relativamente alle spese di viaggio vitto e alloggio, sostenute da personale interno ed esterno, dovranno essere giustificate con note spese e relativi giustificativi di spesa allegati (fatture, scontrini, ricevute);
\n- fattura di acquisto o altro documento di equivalente valore fiscale.

\n

6.3.2. Documenti giustificativi di pagamento
\nI documenti attestanti il pagamento delle spese amministrative sono i medesimi previsti al precedente paragrafo 6.2.2.
\nInoltre, nei casi previsti dalla Legge 136/2010, dovranno essere predisposti tutti i documenti richiesti dalla stessa.

\n

6.4 COSTI AMMINISTRATIVI
\nIn questa categoria rientrano le spese amministrative direttamente imputabili alle attivita' convenzionate. Sono considerati ammissibili gli importi, pagati esclusivamente a fornitori esterni, pertinenti in modo inequivocabile ed esclusivo allo svolgimento delle attivita' oggetto dell'Accordo o della Convenzione. Un'adeguata spiegazione di tale pertinenza potra' essere fornita nella relazione di cui al paragrafo 3.
\nA titolo di esempio sono classificabili costi amministrativi i seguenti:
\nlocazione di uffici;
\nlocazione finanziaria di macchine e attrezzatura d'ufficio;
\nassicurazioni obbligatorie a vario titolo per personale (escluse le spese INAIL) e locali;
\nspese telefoniche relative a linee esclusivamente dedicate all'espletamento delle attivita' convenzionate;
\nspese di stampa, imballaggio, spedizione;
\nspese di cancelleria;
\nspese per utenze;
\nspese postali;
\nspese per servizi generali.
\nNon rientrano in questa categoria le spese per il personale amministrativo le quali vengono classificate nella categoria delle spese di personale.

\n

6.4.1. Documenti giustificativi di spesa
\nI documenti giustificativi di spesa per i costi amministrativi sono:
\n- fattura di acquisto o altro documento di equivalente valore fiscale.

\n

6.4.2. Documenti giustificativi di pagamento
\nI documenti attestanti il pagamento delle spese amministrative sono i medesimi previsti al precedente paragrafo 6.3.2.

\n

6.5 SPESE PER STUDI, RICERCHE ED ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
\nLa categoria comprende le spese relative alle prestazioni d'opera occasionali, alle borse di studio, agli assegni di ricerca, ai dottorati e a tutte le prestazioni professionali necessarie ai fini dell'ottenimento dei risultati concordati nell'Accordo o nella Convenzione.
\nA titolo di esempio, rientrano in questa categoria le spese relative a:
\n- attivita' di studio e ricerca attinenti alle tematiche proprie dell'oggetto dell'Accordo o della Convenzione;
\n- pareri tecnici, stime, valutazioni;
\n- traduzioni;
\n- consulenze professionali.

\n

6.5.1. Documenti giustificativi di spesa
\nIn caso di Organismo appartenente alla categoria degli Enti pubblici, dovra' essere messa a disposizione del revisore tutta la documentazione attestante le procedure di evidenza pubblica nei casi previsti dalla normativa vigente.
\nI documenti giustificativi di spesa per attivita' di studi e ricerche e per altre prestazioni professionali sono quelli di seguito elencati:
\n- documentazione relativa alle procedure di evidenza pubblica, ove previste;
\n- contratto di conferimento incarico con indicazione delle attivita' affidate, della durata temporale della prestazione, dei deliverables che dovranno essere prodotti al termine dell'incarico e del corrispettivo;
\n- contratto relativo alla borsa di studio, assegno di ricerca, dottorato;
\n- copia degli eventuali deliverables che sono stati prodotti;
\n- fattura o altro documento di equivalente valore fiscale;
\n- attestazione resa dal Responsabile del progetto, nella quale si confermi che la prestazione e' stata ricevuta dall'Organismo nelle
\nmodalita' stabilite.

\n

6.5.2. Documenti giustificativi di pagamento
\nI documenti attestanti il pagamento delle spese per attivita' di studi e ricerche e per altre prestazioni professionali amministrative sono i medesimi previsti al precedente paragrafo 6.3.2.

\n

6.6 SPESE PER SERVIZI
\nIn questa categoria rientrano le spese per servizi vari di natura tecnica, imputabili in maniera diretta e/o indiretta alle attivita'
\noggetto degli accordi o convenzioni.
\nA titolo di esempio, sono classificabili nella categoria delle spese per servizi i costi per assistenza e manutenzione di hardware, impianti e strumenti di laboratorio, veicoli a motore.
\nIn caso di Organismo pubblico, dovra' essere messa a disposizione del revisore tutta la documentazione attestante le procedure di evidenza pubblica nei casi previsti dalla normativa vigente.

\n

6.6.1. Documenti giustificativi di spesa
\nI documenti giustificativi di spesa per l'acquisto di servizi sono quelli di seguito elencati:
\n- documentazione relativa alle procedure di evidenza pubblica, ove previste;
\n- contratto di fornitura di servizi;
\n- fattura di acquisto o altro documento di equivalente valore fiscale;
\n- documenti attestanti l'avvenuta fornitura del servizio;
\n- attestazione resa dal Responsabile del progetto, nella quale si confermi che il servizio e' stato ricevuto dall'Organismo nelle modalita' stabilite.

\n

6.6.2. Documenti giustificativi di pagamento
\nI documenti attestanti il pagamento delle spese per servizi sono i medesimi previsti al precedente paragrafo 6.3.2.

\n

6.7 MATERIALE TECNICO DUREVOLE
\nRientrano in questa categoria le spese relative all'acquisto e/o all'utilizzo di beni durevoli necessari ai fini dell'attivita', con esclusione di quelli di natura amministrativa rientranti nelle categorie dei costi amministrativi o delle spese indirette.
\nSono considerati beni durevoli i beni la cui utilita' si manifesta durante un periodo pluriennale e come tali sono iscritti o iscrivibili nel libro dei beni ammortizzabili o registro equipollente e soggetti ad ammortamento.
\nA titolo di esempio, sono classificabili nella categoria delle spese per materiale tecnico durevole i canoni di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria e/o di noleggio di macchine, strumenti e arredi di laboratorio; i costi di acquisto della piccola strumentazione.
\nAi fini della determinazione e dell'ammissibilita' delle quote di ammortamento si veda il paragrafo 4.1.
\nDel criterio di ammortamento seguito, delle motivazioni alla base della scelta della locazione finanziaria e/o del noleggio del bene, ne dovra' essere data spiegazione nella relazione di cui al paragrafo 4.7.
\nQualora l'Organismo decida di acquistare beni e materiale usati, ai fini dell'ammissibilita' della spesa relativa si vedano le condizioni riportate nel paragrafo 4.5.
\nIn caso di Organismo pubblico, dovra' essere messa a disposizione del revisore tutta la documentazione attestante le procedure di evidenza pubblica nei casi previsti dalla normativa vigente.

\n

6.7.1. Documenti giustificativi di spesa
\nI documenti giustificativi di spesa per l'acquisto di materiale tecnico durevole e di consumo sono quelli di seguito elencati:
\n- documentazione relativa alle procedure di evidenza pubblica, ove previste;
\n- contratto di fornitura con indicazione dei beni e del materiale da fornire, della durata temporale della fornitura e del corrispettivo;
\n- contratto di locazione con indicazione dei beni da locare/dare a noleggio, della durata temporale della locazione e del corrispettivo;
\n- bolla di accompagnamento del bene;
\n- fattura di acquisto o altro documento di equivalente valore fiscale;
\n- prospetto degli ammortamenti.

\n

6.7.2. Documenti giustificativi di pagamento
\nI documenti attestanti il pagamento delle spese per il materiale tecnico durevole sono i medesimi previsti al precedente paragrafo
\n6.3.2.

\n

6.8 MATERIALE DI CONSUMO
\nRientrano in questa categoria le spese relative all'acquisto di materiale di consumo necessario ai fini dell'attivita', con esclusione di quelli di natura amministrativa rientranti nelle categorie dei costi amministrativi o delle spese indirette. E' considerato materiale tecnico di consumo i beni non durevoli la cui utilita' si esaurira' nel corso di un anno dall'acquisto.

\n

6.8.1. Documenti giustificativi di spesa
\nI documenti giustificativi di spesa per l'acquisto di materiale di consumo sono quelli di seguito elencati:
\n- documentazione relativa alle procedure di evidenza pubblica, ove previste;
\n- contratto di fornitura con indicazione dei beni e del materiale di consumo da fornire, della durata temporale della fornitura e del corrispettivo;
\n- bolla di accompagnamento del bene;
\n- fattura di acquisto o altro documento di equivalente valore fiscale.

\n

6.8.2. Documenti giustificativi di pagamento
\nI documenti attestanti il pagamento delle spese per il materiale tecnico durevole e di consumo sono i medesimi previsti al precedente paragrafo 6.3.2.

\n

6.9 IMMOBILI ED OPERE EDILIZIE
\nSono considerate ammissibili le spese per l'acquisto o la costruzione di piccoli immobili e per la realizzazione di opere edilizie qualora l'operazione sia stata prevista nell'Accordo o nella Convenzione e solo nell'ipotesi in cui il bene e/o l'opera siano strettamente necessari ai fini del raggiungimento dei risultati concordati.

\n

Rientrano nella categoria delle spese ammissibili per i beni immobili e le opere edilizie, le spese relative a beni ed opere per i quali la legislazione vigente prevede il possesso anche solo della denuncia d'inizio attivita' edilizia (D.I.A.) per la loro realizzazione ovvero della Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), e non solo del permesso di costruire o l'autorizzazione/concessione edilizia. Ai fini dell'ammissibilita' delle spese, dovranno essere inoltre soddisfatte le condizioni riportate nel paragrafo 4.
\nA consuntivo, le spese sostenute potranno essere rendicontate per un ammontare pari alle quote di ammortamento di competenza del periodo al quale il rendiconto si riferisce.
\nIn caso di Organismo pubblico, dovra' essere messa a disposizione del revisore tutta la documentazione attestante le procedure di
\nevidenza pubblica nei casi previsti dalla normativa vigente.
\nQualora l'Organismo si trovi nella necessita' di utilizzare beni immobili di proprieta' altrui, le spese per eventuali rimborsi pretesi dal proprietario, saranno considerate ammissibili dal DPC solo qualora si dimostri di avere espletato tutte le procedure di cui all'art. 189 del D.P.R. 554/1999, regolamento attuativo della L. 109/1994, relative all'avviso ad opponendum.

\n

6.9.1. Documenti giustificativi di spesa
\nI documenti giustificativi di spesa per l'acquisto o la costruzione di piccoli immobili o per la realizzazione di opere edilizie sono quelli di seguito elencati:
\n- documentazione relativa alle procedure di evidenza pubblica, ove previste;
\n- nel caso di realizzazione dell'immobile, il contratto di affidamento della realizzazione dell'opera  con indicazione dei beni e/o dell'opera da realizzare, della durata dei lavori e del corrispettivo;
\n- nel caso di acquisto, il contratto di acquisto dell'immobile;
\n- fattura di acquisto o altro documento di equivalente valore fiscale, ove prevista dalla normativa vigente;
\n- prospetto degli ammortamenti.

\n

6.9.2. Documenti giustificativi di pagamento
\nI documenti attestanti il pagamento delle spese per l'acquisto o la costruzione di piccoli immobili o per la realizzazione di opere
\nedilizie sono i medesimi previsti al precedente paragrafo 6.3.2.

\n

6.10 TERRENI NON EDIFICATI
\nE' considerata ammissibile la spesa per l'acquisto di terreni non edificati solo laddove sia espressamente previsto dall'Accordo o dalla Convenzione per il raggiungimento degli obiettivi concordati e alle due condizioni seguenti:
\na) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non puo' superare il 10% della spesa totale rendicontata a meno che venga stabilita una percentuale piu' elevata nell'Accordo o nella Convenzione;
\nb) un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve fornire un attestato nel quale si conferma che il prezzo d'acquisto non e' superiore al valore di mercato.
\nA consuntivo, le spese sostenute potranno essere rendicontate per un ammontare di competenza del periodo al quale il rendiconto si riferisce pari alla ripartizione temporale del costo nella durata complessiva dell'Accordo o della Convenzione.
\nIn caso di Organismo pubblico, dovra' essere messa a disposizione del revisore tutta la documentazione attestante le procedure di evidenza pubblica nei casi previsti dalla normativa vigente.
\nQualora l'Organismo si trovi nella necessita' di utilizzare terreni di proprieta' altrui, le spese per eventuali rimborsi pretesi dal proprietario, saranno considerate ammissibili dal DPC solo qualora si dimostri di avere espletato tutte le procedure di cui all'art. 189 del D.P.R. 554/1999, regolamento attuativo della L. 109/1994, relative all'avviso ad opponendum.

\n

6.10.1. Documenti giustificativi di spesa
\nI documenti giustificativi della spesa per l'acquisto di terreni non edificati sono:
\n- documentazione relativa alle procedure di evidenza pubblica, ove previste;
\n- contratto d'acquisto;
\n- fattura di acquisto o altro documento di equivalente valore fiscale, ove prevista dalla normativa vigente.

\n

6.10.2. Documenti giustificativi di pagamento
\nI documenti attestanti il pagamento delle spese per l'acquisto di terreni non edificati sono i medesimi previsti al precedente paragrafo 6.3.2.

\n

6.11 SPESE INDIRETTE
\nLa categoria comprende le spese generali imputabili pro-quota alle attivita' convenzionate. Il DPC considerera' ammissibili gli importi pertinenti in modo inequivocabile allo svolgimento delle attivita' oggetto dell'Accordo o della Convenzione. Un'adeguata spiegazione di tale pertinenza, insieme alla spiegazione del criterio seguito nel calcolo pro-quota e delle motivazioni alla base della scelta dello stesso, potra' essere fornita nella relazione di cui al paragrafo 3.
\nA titolo di esempio, sono classificabili spese indirette le seguenti:
\n- locazione di uffici;
\n- locazione finanziaria di macchine e attrezzatura d'ufficio;
\n- assicurazioni obbligatorie a vario titolo per personale e locali;
\n- spese telefoniche;
\n- spese di stampa, imballaggio, spedizione;
\n- spese postali;
\n- spese per utenze;
\n- spese per servizi generali.
\nIl calcolo pro-quota deve essere effettuato tramite l'utilizzo di un criterio di ripartizione equo, corretto, proporzionale, documentabile ed adeguato alle caratteristiche dell'Organismo e/o alle specificita' relative alle attivita' oggetto dell'Accordo o della Convenzione.
\nCriteri comuni sono quello basato sul rapporto tra i giorni/ore lavorati in un determinato periodo relativamente alle attivita' convenzionate e il numero totale dei giorni/ore lavorabili nello stesso periodo, oppure quello basato sul rapporto tra le entrate.
\nIn alternativa al criterio dell'imputazione pro-quota, le spese indirette possono essere rendicontate in modo forfettario e nella misura non superiore al 10% del totale del rendiconto.
\nLa modalita' di imputazione all'operazione deve essere contenuta ed approvata nel Piano Finanziario. Il ricorso all'opzione non deve avere come conseguenza un aumento artificiale dei costi diretti ne' di quelli indiretti; qualunque riduzione dei costi diretti comporta automaticamente una riduzione proporzionalmente corrispondente dell'ammontare dichiarato su base forfetaria; qualora l'operazione generi entrate, queste devono essere dedotte dal totale dei costi dell'operazione (diretti e quindi proporzionalmente anche sugli indiretti).

\n

6.11.1. Documenti giustificativi di spesa
\nI documenti giustificativi delle spese indirette sono:
\n- fattura di acquisto o altro documento di equivalente valore fiscale.
\nNel caso in cui l'Organismo scelga di optare per l'imputazione forfetaria delle spese indirette, nella misura massima del 10% del rendiconto, il Responsabile del progetto e' tenuto a redigere e presentare in sede di rendicontazione un'attestazione relativa alle spese indirette conforme all'Allegato VI del presente Manuale.

\n

6.11.2. Documenti giustificativi di pagamento
\nI documenti attestanti il pagamento delle spese indirette sono i medesimi previsti al precedente paragrafo 6.3.2.
\nNel caso in cui l'Organismo scelga di optare per l'imputazione forfetaria delle spese indirette, il pagamento e' dimostrato mediante
\nl'attestazione di cui al precedente paragrafo 6.12.1.

\n

6.12 ALTRO
\nIn questa categoria rientrano tutti i costi residuali rispetto alle categorie specifiche fino ad ora esaminate e la cui ammissibilita' al
\nfinanziamento e' stata valutata positivamente dal DPC al momento dell'approvazione del Piano finanziario.
\nIn caso di Organismo pubblico, dovra' essere messa a disposizione del revisore tutta la documentazione attestante le procedure di evidenza pubblica nei casi previsti dalla normativa vigente.

\n

6.12.1. Documenti giustificativi di spesa
\nI documenti giustificativi delle altre spese sono:
\n- documentazione relativa alle procedure di evidenza pubblica, ove previste;
\n- fattura di acquisto o altro documento di equivalente valore fiscale.

\n

6.12.2. Documenti giustificativi di pagamento
\nI documenti attestanti il pagamento delle altre spese sono i medesimi previsti al precedente paragrafo 6.3.2. .

\n

7. IL RENDICONTO DI SPESA
\nGli Organismi, ai fini del riconoscimento delle spese relative alle attivita' previste nell'Accordo o nella Convenzione, devono effettuare una serie di adempimenti contabili e amministrativi il cui risultato finale e' il \"Rendiconto di Spesa\".
\nIl \"Rendiconto di spesa\" costituisce il prospetto contabile obbligatorio, non derogabile da nessun Accordo o Convenzione, che deve essere prodotto e trasmesso dall'Organismo al DPC (nei tempi e nelle modalita' previste nell'Accordo o nella Convenzione) e sottoposto al riscontro di un revisore, come meglio descritto nel successivo capitolo 8.
\nAttraverso il \"Rendiconto di spesa\" l'Organismo attesta e dichiara l'effettivo sostenimento delle spese per la realizzazione delle attivita' convenzionate, chiedendone il riconoscimento.
\nTale documento e' costituito da:
\no L'\"Attestazione delle spese rendicontate\";
\no la tabella di \"Rendiconto Complessivo\", che attesta gli importi complessivi per ciascuna categoria di spesa rendicontati durante il
\nperiodo di eleggibilita';
\no la serie di tabelle (una per ciascuna categoria di spesa) di \"Rendiconto Specifico\", in cui sono dettagliati i singoli importi
\nrendicontati durante il periodo di eleggibilita';
\no le Note esplicative (eventuali) per ciascuna categoria di spesa.
\nLe tabelle del Rendiconto Complessivo e Specifico devono essere obbligatoriamente compilate dagli Organismi secondo i format e le modalita' previste dal DPC e senza alcuna modificazione.
\nL'Allegato, al presente documento, contiene i format delle tabelle complete delle note esplicative per la loro compilazione.
\nLa documentazione giustificativa di spesa, di pagamento o di altro tipo (es. procedura di evidenza, ove richiesta) afferente le spese dichiarate nel Rendiconto, come definita nel Capitolo 6, non deve bessere trasmessa al DPC. Ciascun Organismo deve conservare tale
\ndocumentazione e metterla a disposizione del revisore esterno.
\nAi fini di una corretta rendicontazione delle spese sostenute, tale documentazione dovra' essere immediatamente e puntualmente
\ncollegabile all'importo rendicontato.
\nQualora questo non fosse possibile, dovranno essere prodotti i documenti (prospetti di calcolo, fogli di lavoro) idonei a dimostrare il criterio di riparto e di determinazione utilizzato, completi delle adeguate spiegazioni.
\nNel caso di documenti giustificativi comuni a piu' categorie di spesa e/o a piu' rendiconto di spesa, dovra' esserne prodotta una
\ncopia per ogni categoria di spesa e/o per ogni rendiconto.

\n

8. REVISIONE DEL RENDICONTO DI SPESA
\nAi fini della revisione del rendiconto di spesa, il DPC, mediante procedura comunitaria, individua il revisore esterno cui compete il riscontro amministrativo contabile del rendiconto, secondo le modalita' di cui al presente documento, e la redazione della
\nrelazione sul rendiconto stesso.
\nIl revisore opera in nome e per conto del Dipartimento e svolge in modo esaustivo l'attivita' di riscontro amministrativo contabile.
\nCiascun rendiconto di spesa, ai fini dell'erogazione del finanziamento da parte del DPC, dovra' essere accompagnato da una
\nrelazione del revisore.
\nLa relazione di revisione, che dovra' essere emessa dal revisore all'attenzione dell'Organismo, dovra' essere redatta nella forma e
\ncon il contenuto del modello riportato nell'Allegato VIII del presente documento.
\nNel caso di Accordi o Convenzioni che prevedono la rendicontazione su base semestrale, la revisione potra' essere effettuata su base
\nannuale qualora la rendicontazione semestrale non superi l'importo di Euro 200 mila.

\n

9. CONTROLLO DA PARTE DEL DPC
\nIl DPC esercita l'attivita' di riscontro amministrativo-contabile delle spese inserite nei Rendiconti di spesa tramite il revisore incaricato di svolgere la revisione sugli stessi, con oneri a carico del DPC stesso.
\nAi fini del rimborso delle spese sostenute, l'Organismo dovra' trasmettere al DPC la relazione del revisore.
\nIl DPC procedera' al rimborso delle spese di cui alla relazione del revisore previa verifica di conseguimento degli obiettivi
\ndell'Accordo o della Convenzione, connessi alle spese sostenute da rimborsare.
\nIl DPC inoltre, si riserva la facolta' di svolgere, direttamente o con l'ausilio di un soggetto dallo stesso DPC incaricato, delle
\nverifiche sui rendiconti presentati dagli Organismi.
\nDette verifiche possono essere svolte anche di comune accordo con l'ausilio di personale in servizio presso l'Ufficio del Bilancio e
\nper il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile.
\nA questo proposito il DPC:
\nI. mettera' a conoscenza della volonta' di sottoporre a controllo sia l'Organismo che il revisore che ha redatto la relativa relazione sul rendiconto sottoposto a controllo da parte del DPC;
\nII. richiedera' all'Organismo la documentazione ritenuta utile alla verifica;
\nIII. potra' chiedere chiarimenti sia all'Organismo che al suo revisore rispetto all'attivita' svolta;
\nIV. redigera' un'apposita relazione di controllo. Tale relazione sara' discussa con l'Organismo e con il revisore, al fine di acquisire eventuali ulteriori elementi di valutazione.
\nQualora comunque dalla relazione del revisore emergessero comportamenti dell'Organismo difformi rispetto a quanto previsto dal presente Documento, il DPC potra' ritenere non finanziabile la/le spesa/e per la/le quali ha riscontrato le difformita' e quindi, nel caso in cui le stesse fossero gia' state finanziate dal DPC, chiederne la restituzione.
\nIn caso di violazioni che comportano, secondo le vigenti disposizioni, la revoca totale del finanziamento, il DPC, previa contestazione all'Organismo ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e tenuto conto delle controdeduzioni dello stesso da far pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta dal ricevimento delle stesse, provvede con proprio atto definitivo alla revoca.

\n

ALLEGATO I:
\nAttestazione del responsabile dell'organismo circa il rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010 \"in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari\"
\nModello di attestazione del responsabile dell'organismo circa il rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010 \"in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari\"
\nIl sottoscritto (Nome e Cognome) in qualita' di Responsabile dell'Organismo (denominazione dell'Organismo) attesta che, con riferimento alle spese inserite nel Rendiconto di Spesa nel periodo compreso tra il (GG/MM/AAAA) e il (GG/MM/AAAA) relativo al progetto (Denominazione e riferimento all'Accordo o alla Convenzione con il DPC), nei casi previsti dalla legge 136/2010 in tema di tracciabilita' dei flussi finanziari, l'Organismo ha ottemperato alle disposizioni previste dalla citata normativa; in particolare per ciascuna operazione relativa a forniture di beni e/o servizi si e'provveduto a:
\na) richiedere ai creditori la comunicazione prevista dall'articolo 3 dalla legge 136/2010;
\nb) effettuare il pagamento, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, su conti correnti dedicati, riportando per ciascuna transazione il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
\n(Luogo) (Data)
\nFirma del Responsabile dell'Organismo

\n

ALLEGATO II:
Tabella aliquote ai Ammortamento Ragioneria Generale dello Stato\"Immagine(288 Kb)

\n

ALLEGATO III:
\nAttestazione del responsabile dell'organismo in relazione alle entrate derivanti dalle attivita' oggetto dell?accordo o della convenzione
\nModello di attestazione del responsabile dell'organismo in relazione alle entrate derivanti dalle attivita' oggetto dell'accordo o della convenzione
\nIl sottoscritto (Nome e Cognome) in qualita' di Responsabile dell'Organismo (denominazione dell'Organismo) attesta che, con riferimento al progetto (Denominazione e riferimento all'Accordo o alla Convenzione con il DPC), nel periodo compreso tra il (GG/MM/AAAA) e il (GG/MM/AAAA) l'Organismo non ha percepito entrate derivanti dalle attivita' oggetto dell'Accordo o della Convenzione (ovvero ha percepito entrate derivanti dalle attivita' oggetto dell'Accordo o della Convenzione pari ad Euro e che pertanto dovranno essere detratte dal finanziamento del DPC).
\n(Luogo) (Data)
\nFirma del Responsabile dell'Organismo

\n

ALLEGATO IV:
Schema di Piano Finanziario \"Immagine(100 Kb)

\n

ALLEGATO V:
\nAttestazione del Responsabile del Personale dell'organismo
\n--------------------
\nIl presente documento e' ad uso esclusivo del DPC e degli Organismi di ricerca convenzionati

\n

Modello di attestazione relativa alle spese del personale dipendente a tempo indeterminato\"Immagine(147 Kb)

\n

ALLEGATO VI:

\n

Attestazione del responsabile dell’organismo sulle spese indirette rendicontate in misura forfetaria
\n--------------------
\nIl presente documento e' ad uso esclusivo del DPC e degli Organismi di ricerca convenzionati

\n

Modello di attestazione spese indirette rendicontate in misura forfetaria
\nIl sottoscritto (Nome e Cognome) in qualita' di Responsabile dell'Organismo (denominazione dell'Organismo) attesta che le spese rendicontate nella categoria spese indirette in misura forfetaria ammontanti ad Euro relativamente al Progetto (Denominazione e riferimento all'Accordo o alla Convenzione con il DPC) del , sono state effettivamente sostenute nel periodo compreso tra (gg/mm/aaaa) e (gg/mm/aaaa) dal (denominazione dell'Organismo) per l'espletamento delle attivita' di ricerca previste dall'Accordo o dalla Convenzione con il DPC di Protezione Civile e soso state pagate in data anteriore alla data della presente attestazione.
\n(Luogo) (Data)
\nFirma del Responsabile di Progetto

\n

ALLEGATO VII:
\nSchemi di rendiconto di spesa
\n• attestazione delle spese rendicontate
\n• tabella di rendiconto complessivo
\n• tabelle di rendiconto specifico
\n• note esplicative per categoria di spesa (eventuali)
\n------------------------
\nIl presente documento e' ad uso esclusivo del DPC e degli Organismi di ricerca convenzionati

\n

Attestazione spesa rendicontata\"Immagine(422 Kb)

\n

ALLEGATO VIII:
\nSchema di relazione di revisione
\n------------------------
\nIl presente documento e' ad uso esclusivo del DPC e degli Organismi di ricerca convenzionati
\nRelazione sulle procedure di verifica svolte sul rendiconto di spesa del (Nome Organismo) relativo al periodo (data inizio-data fine Rendiconto)
\nNome dell'Organismo
\nIndirizzo
\nCAP Citta'
\ne p.c. alla
\nPresidenza del Consiglio dei Ministri
\nDipartimento della Protezione Civile
\n(DPC)
\nIndirizzo
\nCAP Citta'

\n

1. Ho/Abbiamo svolto le procedure di verifica riportate nell'Allegato I alla presente (Allegare una descrizione dettagliata delle procedure svolte con l'esplicitazione dei criteri seguiti per il campionamento delle spese controllate e la quantificazione dei valori verificati per categoria di spesa), da Voi richiesteci, relative all'allegato Rendiconto di Spesa del (Nome Organismo) per il periodo (indicare il periodo cui il Rendiconto si riferisce). Tali verifiche sono state effettuate in ottemperanza a quanto previsto dal Documento tecnico da utilizzare nella rendicontazione dei fondi erogati dal Dipartimento di Protezione Civile? (il ?Documento?) e richiamato dall'Accordo o dalla Convenzione stipulata tra il (Nome Organismo) ed il Dipartimento di Protezione Civile (DPC) in data (data sottoscrizione Accordo o Convenzione) relativa a (riportare il titolo del Progetto previsto dall'Accordo o dalla Convenzione). La responsabilita' della corretta redazione del Rendiconto di Spesa compete al Direttore del (Nome Organismo). Il mio/nostro incarico e' stato in conformita' all'International Standard on Related Services applicabile alle procedure di verifica richieste.
\n2. Con riferimento alle procedure di verifica sopra citate, non sono stati riscontrati elementi di rilievo (ad eccezione di quanto riportato nel successivo paragrafo).
\n(Riportare la descrizione delle eccezioni e la quantificazione delle stesse).
\n3. Le procedure svolte non costituiscono una revisione contabile completa come definita dagli statuiti principi di revisione, nazionali o internazionali, sul Rendiconto di Spesa. Di conseguenza, qualora fosse stata svolta la revisione contabile completa o fossero state applicate altre verifiche oltre a quelle da Voi richiesteci, altri fatti o rettifiche sarebbero potute emergere da portare alla Vostra attenzione. Le procedure svolte hanno riguardato la documentazione a supporto delle spese rendicontate e, di conseguenza, il nostro lavoro non e' destinato a rilevare omissioni nei Rendiconti di Spesa.

\n

La presente relazione si riferisce unicamente al Rendiconto di Spesa e non si estende al bilancio del (Nome Organismo), ed e' destinata all'uso esclusivo del Direttore del (Nome Organismo) e del DPC per i fini descritti nel primo paragrafo. Il suo eventuale utilizzo per finalita' diverse potrebbe non essere appropriato. Pertanto essa non potra' essere utilizzata per altri scopi o distribuita o copiata, interamente o in parte, ad alcuno, ne' la sua esistenza, o i suoi contenuti, potranno essere richiamati in alcun documento senza la mia/nostra preventiva autorizzazione scritta. Non assumero'/assumeremo alcuna responsabilita' in caso di uso non autorizzato della presente relazione.
\nIl sottoscritto/La (Nome della Societa' di Revisione) risulta iscritta il (riportare la data di iscrizione) al n. del Registro dei Revisori Contabili
\n(Nome della Societa' di Revisione)
\n(Nome del firmatario della relazione)
\n(Qualifica)
\n(Luogo e data)

\n

Procedure di verifica richieste dal (nome dell'organismo) e svolte dal revisore/societa' di revisione\"Immagine(154 Kb)

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Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza

\r\n\r\n

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
\r\n
\r\nVisto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «disposizioni sul patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;
\r\nVista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
\r\nVista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
\r\nVisto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
\r\nVisto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, ed in particolare
\r\nl'art. 5 ove e' previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, d'intesa con le regioni e gli enti locali;
\r\nVisto l'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b-ter) del decreto-legge 15 maggio 2012,
\r\nn. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed in particolare il comma 2, che rimanda all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministriì la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza;
\r\nVisto l'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che individua le strutture operative nazionali del Servizio di protezione civile;
\r\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1988, recante l'approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico mirato alla realizzazione di una copertura omogenea sul territorio nazionale;
\r\nVista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 ove individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalita' di protezione civile e dei Centri di Competenza;
\r\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile» con cui e' stata rideterminata l'articolazione del Dipartimento della protezione civile;  Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2011, repertorio n. 113, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale sono state introdotte modifiche all'organizzazione degli uffici del Dipartimento della protezione civile;
\r\nRavvisata la necessita' di dare attuazione alle disposizioni impartite dall'art. 3-ter della legge 14 febbraio 1992, n. 225 citata;
\r\nConsiderato che, ai sensi dell'art. 3-bis della legge 14 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e
\r\nalle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 della medesima disposizione, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonche' dai Centri di Competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti;
\r\nRitenuto che il Dipartimento della protezione civile, per conseguire un'efficace gestione dei programmi di cui all'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, instaura rapporti di collaborazione con i suddetti Centri funzionali e con le Componenti e le Strutture Operative del Servizio Nazionale di protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 214 e dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  Considerato, altresi', che si rende necessario definire i principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza;
\r\n
\r\nDecreta:
\r\n
\r\nArt. 1
\r\n
\r\nDefinizione dei Centri di Competenza
\r\n
\r\n1. I Centri di Competenza sono soggetti titolari di pubblica funzione ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter della legge 7 agosto 1990,
\r\nn. 241, che forniscono informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico scientifici, ognuno per definiti ambiti di specializzazione di interesse del Servizio nazionale di protezione civile, in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio.
\r\n2. I Centri di Competenza di cui al comma precedente sono individuati nei soggetti che rientrano nelle seguenti fattispecie:
\r\n
\r\na) Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' soggetti pubblici di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deputati a svolgere attivita', servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale, attribuiti in forza di leggi, provvedimenti normativi e regolamentari, per il perseguimento di fini istituzionali;
\r\n
\r\nb) soggetti partecipati da componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituiti con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione, laddove il soggetto medesimo sia a totale partecipazione pubblica, svolga la propria attivita' prioritariamente in favore del Servizio nazionale di protezione civile e sia soggetto a vigilanza da parte del Dipartimento della protezione civile;
\r\n
\r\nc) Universita', Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;
\r\n
\r\nd) Universita', Dipartimenti universitari, centri di ricerca, sui quali la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. di cui all'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e all'art. 4 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 21, esprime il proprio parere di merito tecnico-scientifico, sulla base di una valutazione comparativa a seguito di specifiche esigenze formulate dal Dipartimento della protezione civile per le varie tipologie di rischio cui non possono fare fronte i soggetti di cui alle lettere
\r\na), b) e c).
\r\n 

\r\n\r\n

Allegato

\r\n\r\n

1. INTRODUZIONE
\r\n
\r\n1.1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
\r\nNell'ambito delle funzioni svolte da numerosi Servizi, il Dipartimento di protezione Civile (di seguito \"il DPC\") affida ad Organismi esterni (di seguito \"Organismi\"), pubblici e privati, classificati o meno come centri di Competenza, lo svolgimento di determinate attivita' nei settori dei rischi naturali, antropici e sismici.
\r\n
\r\nLa disciplina delle attivita' suddette e' contenuta in appositi accordi o convenzioni (di seguito anche \"gli Accordi o le Convenzioni) stipulati dal DPC con gli Organismi, i quali, tra i vari contenuti, prevedono un finanziamento delle attivita' oggetto dell'accordo con risorse finanziarie del DPC.  Per la valutazione periodica di efficacia degli accordi o delle convenzioni, il DPC utilizza i criteri e le modalita' contenute negli
\r\natti sottoscritti con gli Organismi convenzionati.  
\r\nPertanto, il sostenimento delle spese, finanziate come sopra, deve essere, da parte degli Organismi convenzionati, dimostrato attraverso
\r\ndettagliati rendiconti di spesa. Questi ultimi costituiscono il risultato finale di un'attivita' di rendicontazione che dovra' essere svolta nel rispetto di quanto stabilito dalle regole contenute nel presente documento, regole che risultano essere i linea con le vigenti norme nazionali e comunitarie.
\r\n
\r\n1.2 FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO
\r\nIl presente documento contiene le linee guida per la predisposizione dei rendiconti. Le linee guida devono essere applicate da tutti gli Organismi che, in base a specifici accordi o convenzioni con il DPC, sono obbligati a redigere un rendiconto a fronte della ricezione di risorse finanziarie per lo svolgimento di determinate attivita'.
\r\nI singoli Accordi o Convenzioni possono contenere pattuizioni in deroga alle presenti linee guida, purche' tali pattuizioni siano:
\r\n
\r\n- relative ad aspetti specifici e limitati, delle presenti linee guida;
\r\n- adeguatamente motivate, dettagliate e normate;
\r\n- approvate in forma scritta dal DPC.
\r\n
\r\nIl documento e' stato redatto in linea con l'attuale normativa nazionale e comunitaria in tema di rendicontazione. In tal senso il documento e' suscettibile d'integrazioni e revisioni sulla base di fattispecie specifiche che possono presentarsi nel corso dell'attuazione degli accordi o convenzioni gia' stipulati dal DPC o che saranno stipulati in futuro.
\r\n
\r\n2. QUADRO NORMATIVO
\r\nLe principali norme legislative, nazionali e comunitarie, che disciplinano l'utilizzazione e la rendicontazione di fondi europei e dei fondi pubblici nazionali sono le seguenti:
\r\n• Regolamento (CE) n. 1828/2006 recante disposizioni attuative del
\r\nRegolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006.
\r\n• Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo
\r\n(FSE) e sul Fondo di coesione (FC).
\r\n• Regolamento (CE) n. 539/2010 del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
\r\ngenerali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziari.
\r\n• Regolamento (CE) N. 1177/2009 del 30 novembre 2009 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE,
\r\n2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.
\r\n• Regolamento (CE) n. 284/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
\r\nRegionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria.
\r\n• Regolamento (CE) n. 846/2009 del 1 settembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
\r\neuropeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento
\r\neuropeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
\r\n• Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per
\r\nestendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE.
\r\n• Regolamento (CE) n. 1341/2008 del 18 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo
\r\nregionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate.
\r\n• Decisione della Commissione Europea C(2007) 6461 del 12/12/2007 di approvazione dell'aiuto di Stato n. 302/2007 regime di aiuti a
\r\nfavore di ricerca, sviluppo ed innovazione.
\r\n• Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (\"de minimis\").
\r\n• Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE modificato dal Decreto Legge n.70 del 13 Maggio 2011.
\r\n• Accordo di Programma Quadro stipulato in data 6 aprile 2005, n. 526 di rep., per l'attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, \"Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile\", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 39 alla G.U. n. 59 dell' 11 marzo 2004.
\r\n• Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 artt. 20, 21 e 27, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.
\r\n• Legge 136 del 13 agosto 2010; Art. 3 \"Tracciabilita' dei flussi finanziari\" modificata ed integrata dalla Legge n. 217 del 17 Dicembre 2010 Artt. 6 e 7.
\r\n• Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.
\r\n
\r\n3. CRITERI GENERALI DI ELEGGIBILITA'
\r\nSono considerate eleggibili le spese effettivamente sostenute nel periodo di tempo che costituisce la durata dell'Accordo o della Convenzione secondo il criterio della competenza temporale (periodo di eleggibilita').
\r\nA tal proposito si precisa che, al fine del rispetto del principio della competenza temporale, la spesa deve riferirsi a servizi o beni effettivamente ricevuti.
\r\nA tale regola fanno eccezione le spese relative alla revisione per le quali si veda quanto riportato successivamente al punto 6.7.
\r\nL'eleggibilita' delle spese e' verificata dal revisore sulla base di una serie di criteri, oltre a quello temporale suddetto.
\r\nTutte le spese dovranno essere rendicontate utilizzando i prospetti standard allegati al presente documento.
\r\nSulla base di tali criteri, la spesa e' eleggibile se:
\r\nI. e' stata pagata entro il termine di presentazione del rendiconto;
\r\nII. non e' finanziata da altre risorse pubbliche, nazionali e/o comunitarie;
\r\nIII. e' necessaria allo svolgimento delle attivita' oggetto dell'Accordo o della Convenzione e comunque funzionale al raggiungimento degli obiettivi concordati;
\r\nIV. rientra in una delle categorie di spesa che compongono il Piano finanziario (vedi paragrafo 5);
\r\nV. ha un importo non superiore a quello medio di mercato e soddisfa il principio di buona gestione finanziaria, di economicita' ed il
\r\nrapporto costi-benefici;
\r\nVI. e' registrata nella contabilita' dell'Organismo ed e' identificabile in maniera chiara;
\r\nVII. corrisponde a pagamenti effettivamente sostenuti e non esiste alcuna possibilita' di recupero;
\r\nVIII. e' supportata per l'intero importo rendicontato da fatture o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, in originale ed regola con la normativa fiscale e contabile riportanti in forma indelebile la dicitura \"spesa finanziata dal Dipartimento della Protezione Civile\" con indicazione della data di rendicontazione;
\r\nIX. e' sostenuta nel rispetto delle norme in tema di contabilita';
\r\nX. e' stata pagata previa ottemperanza di quanto prescritto dall'art.
\r\n3 della Legge 136/2010 e s.m.i., a partire dall'entra in vigore della legge (7 settembre 2010). Il rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e s.m.i. sara' attestato dal Responsabile dell'Organismo, utilizzando il fac-simile di attestazione riportato nell'Allegato I al presente Documento.
\r\nAl rendiconto finale di spesa deve essere, inoltre, allegata una relazione che illustri la correlazione delle spese con le attivita' svolte al fine del raggiungimento degli obiettivi concordati nell'Accordo o nella Convenzione.
\r\nPer gli Organismi pubblici, tale relazione dovra' essere firmata dal Legale Rappresentante o, in alternativa, dal Responsabile del
\r\nProgetto opportunamente delegato dal Legale Rappresentante dell'Organismo mentre, per gli Organismi privati, dal Legale Rappresentante dell'Organismo.
\r\nLa responsabilita' del rispetto dei criteri di cui sopra spetta a ciascun Organismo, che dovra' rendicontare costi funzionali (strettamente connessi alle attivita' oggetto dell'Accordo o della Convenzione), effettivamente sostenuti (servizio e/o bene effettivamente ricevuto documentato e pagato) e congrui (sostenuti a valori normali di mercato). L'Organismo dovra' rispettare tali criteri e ne dovra' fornire dimostrazione.
\r\n
\r\n4. CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE
\r\nSono considerate ammissibili le spese che, per loro natura, sono riconducibili ad una delle categorie che compongono il Piano finanziario dell'attivita' di ricerca. Nel successivo paragrafo 5 sono riportate le categorie di spese ammissibili.
\r\n
\r\n4.1 AMMORTAMENTO
\r\nL'ammortamento di beni materiali e immateriali per i quali vi e' un nesso diretto con gli obiettivi dell'Accordo o della Convenzione e' considerato spesa ammissibile a condizione che altri finanziamenti pubblici non abbiano contribuito al costo d'acquisto dei beni in oggetto1 , l'ammortamento venga calcolato secondo la normativa vigente e si riferisca al periodo di eleggibilita'.
\r\nNel caso in cui gli Organismi pubblici non possano fare riferimento ad aliquote di ammortamento contenute nei loro regolamenti, le rendicontazioni saranno prodotte considerando, quali aliquote di riferimento, quelle contenute nel documento \"Tabella aliquote di
\r\nammortamento della Ragioneria Generale dello Stato\", allegato al presente Manuale (allegato II).
\r\nGli Organismi privati dovranno fare riferimento alle aliquote fiscali vigenti contenute nel D.M. 31 dicembre 1988 e successive modifiche e/o integrazioni.
\r\nPer entrambe le tipologie di Organismi, pubblici e privati, nel corso di svolgimento del progetto, in considerazione del fatto che il
\r\nmateriale sia sottoposto ad un uso intenso e continuo, si puo' verificare una maggiore usura dei beni oggetto di contribuzione tale da richiedere l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle considerate \"normali\" e sopra menzionate; in tale ipotesi e' consentito agli Organismi rendicontare tali maggiori costi di ammortamento purche' l'Organismo presenti, contestualmente al rendiconto di spesa, una relazione di un tecnico indipendente che attesti tale maggiore utilizzo.
\r\n
\r\n--------------------------------
\r\n1 Nel caso in cui, a fronte dell'acquisto del bene, l'Organismo abbia ricevuto un contributo nazionale e/o comunitario in misura parziale, l'ammortamento potra' essere considerato spesa ammissibile limitatamente alla quota di ammortamento di competenza relativa al costo non coperto da finanziamenti nazionali e/o comunitari.
\r\nEsempio:
\r\nCosto del bene Euro = 100.000,00
\r\nAliquota di ammortamento 10%
\r\nContributo nazionale e/o comunitario ricevuto 75.000,00
\r\nCosto del bene non coperto da Contributo nazionale e/o
\r\ncomunitario ricevuto = 25.000,00
\r\nAmmortamento rendicontabile Euro 2.500,00
\r\n
\r\n4.2 SPESE GENERALI
\r\nSono considerate ammissibili le spese generali a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi allo svolgimento delle attivita' oggetto dell'accordo o della convenzione e che siano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato (si veda a tale proposito il paragrafo 6.10).
\r\n
\r\n4.3 SUBAPPALTO
\r\nE' considerato ammissibile il subappalto di parte dei lavori convenzionati secondo quanto previsto nell'Accordo o nella Convenzione. In tal caso si applicano le modalita' di rendicontazione previste dall'Accordo o dalla Convenzione stipulata dall'appaltante.
\r\nIn ogni caso non saranno considerate ammissibili le spese relative ai seguenti subappalti:
\r\n
\r\nI. subappalti che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione senza alcun valore aggiunto proporzionato;
\r\nII. subappalti stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento e' espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dell'opera o dei servizi prestati;
\r\nIII. le spese relative a contratti di subappalto per i quali i subappaltatori non si impegnano a fornire agli organi di revisione e controllo tutte le informazioni.
\r\n
\r\n4.4 ENTRATE
\r\nLe entrate derivanti dalle attivita' oggetto dell'Accordo o della Convenzione, che si manifestano economicamente nel periodo di
\r\neleggibilita', e relative a vendite, attivita' di noleggio, servizi, tasse di iscrizione/canoni o altre entrate equivalenti, rappresentano un introito che riduce l'importo del finanziamento del DPC. Pertanto, esse dovranno essere dichiarate e verranno integralmente o proporzionalmente detratte dalla spesa ammissibile a seconda che siano generate integralmente o solo parzialmente dalle attivita' oggetto dell'Accordo o della Convenzione.
\r\nL'ammontare, ovvero l'assenza, di entrate derivanti dalle attivita' oggetto dell'Accordo o della Convenzione dovra' essere attestata dal
\r\nResponsabile dell'Organismo (rappresentato, in genere, dalla stessa figura che ha firmato l'Accordo o la Convenzione), utilizzando il
\r\nfac-simile di attestazione riportato nell'Allegato II al presente Documento.
\r\n
\r\n4.5 ONERI FINANZIARI
\r\nNon sono considerate ammissibili le spese relative agli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le spese e le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.
\r\nQualora il finanziamento da parte del DPC richieda l'apertura di un conto bancario dedicato al progetto, le spese di apertura e di gestione saranno ritenute ammissibili.
\r\n
\r\n4.6 PARCELLE PER CONSULENZE LEGALI, PARCELLE NOTARILI, SPESE PER
\r\nCONSULENZA TECNICA O FINANZIARIA, NONCHE' SPESE PER CONTABILITA' O
\r\nREVISIONE
\r\nTali spese saranno ritenute ammissibili qualora direttamente legate all'operazione e necessarie per la sua preparazione o esecuzione ovvero, per quanto riguarda le spese per contabilita' o revisione contabile, ove connesse ad obblighi prescritti dal DPC.
\r\n
\r\n4.7 ACQUISTO DI MATERIALE USATO
\r\nL'acquisto di materiale usato sara' considerato spesa ammissibile nel caso in cui siano soddisfatte tutte, nessuna esclusa, le tre
\r\nseguenti condizioni:
\r\nI. il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo; tale fattispecie deve essere comprovata allegando almeno un preventivo di spesa relativo all'acquisto di materiale
\r\nnuovo e con le medesime caratteristiche tecniche;
\r\nII. le caratteristiche tecniche del materiale acquistato usato devono risultare adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e agli standard pertinenti;
\r\nIII. il venditore deve rilasciare una dichiarazione attestante l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo pubblico, nazionale e/o comunitario.
\r\n
\r\n4.8 BENI IMMOBILI
\r\nSono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di beni immobili solo laddove sia espressamente previsto dall'Accordo o dalla Convenzione per il raggiungimento degli obiettivi concordati e alle due condizioni seguenti:
\r\nI. il possesso da parte dell'Organismo di un attestato emesso da un professionista qualificato e indipendente o da un ente debitamente autorizzato, nel quale si confermi che il prezzo non supera il valore di mercato, che l'immobile e' conforme alla normativa nazionale, ovvero, specifichi i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte dell'Organismo;
\r\nII. l'immobile non deve aver fruito nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale e/o comunitario.
\r\n
\r\n4.9 SPESE DI LOCAZIONE FINANZIARIA
\r\nSono considerate ammissibili le spese sostenute per operazioni di locazione finanziaria alle seguenti condizioni:
\r\n1. l'utilizzatore e' il beneficiario diretto del finanziamento;
\r\n2. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento;
\r\n3. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al finanziamento non dovra' superare il valore di mercato del bene. Non saranno ritenute ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, ecc.);
\r\n4. il DPC considerera' ammissibili le spese relative ai canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento, sara' considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
\r\n5. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata e' inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni saranno considerati ammissibili al finanziamento in proporzione alla
\r\ndurata dell'operazione (durata accordo o convenzione). Tuttavia, l'utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il metodo piu' economico per ottenere l'uso del bene.
\r\nQualora risultasse che i costi sarebbero stati inferiori utilizzando un metodo alternativo (ad esempio la locazione semplice del bene), i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile.
\r\n
\r\n4.10 IVA E ALTRE IMPOSTE E TASSE
\r\nL'IVA puo' costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, indipendentemente dalla
\r\nsua natura privata o pubblica.  Secondo quanto previsto dall'art. 7 del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, l'IVA viene riconosciuta come spesa ammissibile solo se e' indetraibile (totalmente o parzialmente) ed e' stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. Inoltre, l'IVA recuperabile non si considera come ammissibile (art. 11, comma 2 lettera a) del Reg. n. 1081/2006) anche se non effettivamente
\r\nrecuperata dal beneficiario.
\r\nAi fini della valutazione di ammissibilita' dell'IVA e' quindi necessario presentare una dichiarazione, sotto forma di autocertificazione a firma del Responsabile dell'Organismo (rappresentato, in genere, dalla stessa figura che ha firmato l'Accordo o la Convenzione) che attesti il regime IVA a cui e' sottoposto l'Organismo e la quota parte di IVA non ammessa in detrazione in conseguenza dell'attivita' posta in essere
\r\nrelativamente al Progetto.
\r\nNon saranno considerate spese ammissibili le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari, che non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dall'Organismo.
\r\nL'IRAP puo' essere considerata ammissibile per la percentuale riconducibile esclusivamente agli oneri derivanti da retribuzioni erogate al personale dipendente, da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dai compensi per co.co.co, contratti a progetto e per le attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (cioe' la base imponibile IRAP di cui al Dlgs 30.12.99 n. 506 e successive integrazioni e modifiche).
\r\n
\r\n4.11 ALTRE SPESE
\r\nNon e' ammissibile la spesa sostenuta per:
\r\n- aggi (oneri esattoriali e di riscossione);
\r\n- realizzazione di grandi infrastrutture;
\r\n- interessi debitori;
\r\n- ammende, penali o controversie legali;
\r\n- fondi per mutui e capitale di rischio.
\r\n
\r\n5. PIANO FINANZIARIO
\r\nLa ripartizione del finanziamento erogato dal DPC per le attivita' previste nell'Accordo o nella Convenzione, dovra' risultare da un Piano finanziario predisposto a cura dell'Organismo, utilizzando lo schema allegato al presente documento (Allegato III). Il Piano finanziario, che dovra' essere inviato al DPC unitamente all'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante dell'Accordo o della Convenzione, prevede le categorie di spesa sotto elencate e dettagliatamente illustrate nel successivo paragrafo 6.
\r\nQualora l'Accordo o la Convenzione sia relativa a piu' annualita', o qualora la stessa preveda la presentazione di rendiconti semestrali, il Piano finanziario dovra' essere predisposto con riferimento alle singole annualita', ovvero semestralita'.
\r\nPrima di dare inizio alle attivita' convenzionate e al sostenimento delle relative spese, l'Organismo dovra' ottenere il piano finanziario approvato dal DPC.
\r\nIl DPC puo' richiedere all'Organismo di apportare delle modifiche al Piano presentato prima di procedere all'approvazione.
\r\nGli importi rendicontati dall'Organismo per ciascuna categoria di spesa dovranno essere in linea con gli ammontari iscritti nel Piano finanziario approvato e l'importo finale complessivamente rendicontato dall'Organismo non potra' superare l'ammontare totale delle voci previste nel Piano.
\r\nL'Organismo puo' richiedere al DPC, motivandola adeguatamente, una eventuale variazione dell'importo complessivo inizialmente previsto nel Piano. Tale variazione deve essere autorizzata dal DPC e formalmente contenuta in un nuovo Piano finanziario approvato dal DPC.
\r\nLa variazione del Piano finanziario potra' essere presentata dall'Organismo per due volte nella prima annualita' dell'Accordo o della Convenzione, e per una sola volta nelle annualita' successive.
\r\nEventuali importi di spesa rendicontati in misura superiore a quella prevista dal Piano e non autorizzati dal DPC dovranno essere
\r\nsostenuti dall'Organismo.
\r\nNel rispetto dell'ammontare totale del Piano finanziario, i maggiori importi rendicontati su una categoria di spesa del Piano stesso potranno essere compensati dai minori importi rendicontati su altre categorie di spesa. Tali variazioni, se contenute entro il 10% dell'importo iniziale della categoria di spesa che riceve la variazione in aumento, non necessitano dell'autorizzazione preventiva
\r\nda parte del DPC.
\r\nLe variazioni che superano il limite del 10% sopra descritto devono
\r\nessere autorizzate dal DPC. Le categorie di spesa nelle quali si
\r\narticola il Piano finanziario sono le seguenti:
\r\n- Spese di personale.
\r\n- Spese per missioni.
\r\n- Spese di formazione personale.
\r\n- Costi amministrativi.
\r\n- Spese per studi e ricerche.
\r\n- Spese per servizi.
\r\n- Materiale tecnico durevole.
\r\n- Materiale di consumo.
\r\n- Immobili ed opere edilizie.
\r\n- Terreni.
\r\n- Spese indirette (spese generali).
\r\n- Altro.
\r\n
\r\n6. METODOLOGIA E CRITERI SPECIFICI DI RENDICONTAZIONE PER CIASCUNA
\r\nCATEGORIA DI SPESE
\r\nIn questo capitolo vengono definite, per ciascuna categoria di spesa, le tipologie di documenti che gli Organismi devono produrre in sede di rendicontazione e mettere a disposizione dei soggetti incaricati dell'attivita' di revisione (capitolo 8).
\r\nGli Organismi, effettuando le attivita' previste nell'Accordo o nella Convezione, sostengono le spese previste nel Piano Finanziario approvato; tali spese devono essere inserite nel \"Rendiconto di spesa\" (capitolo 7) e supportate dalla documentazione giustificativa di spesa, di pagamento e/o da altra documentazione richiesta dal revisore come meglio specificato nel capitolo 3 e nei paragrafi successivi.
\r\n
\r\n6.1 SPESE DI PERSONALE
\r\nLa categoria comprende il costo del personale dipendente assunto a tempo indeterminato o determinato, il costo del personale assunto con
\r\ncontratti a progetto e le spese relative alle collaborazioni coordinate e continuative.
\r\n
\r\n6.1.1. Documenti giustificativi di spesa
\r\nI documenti giustificativi delle spese di personale sono i
\r\nseguenti:
\r\n1. l'elenco, sottoscritto dal Responsabile di progetto, delle
\r\nrisorse con indicazione del:
\r\nA. nominativo di ciascuna risorsa;
\r\nB. la qualifica;
\r\nC. l'area di appartenenza.
\r\n2. per ciascuna risorsa, la tabella (time report), firmata da ciascuna risorsa e controfirmata dal Responsabile del progetto, riportante i giorni e le ore effettivamente lavorati nelle attivita' oggetto dell'Accordo o della Convenzione con il DPC. La tabella deve riportare:
\r\n
\r\nA. il nome del progetto con il quale l'Organismo identifica in modo inequivocabile le attivita' convenzionate;
\r\nB. il nominativo della risorsa;
\r\nC. i giorni e le ore dedicate al progetto distribuite secondo il calendario giornaliero
\r\n3. per ciascuna risorsa, la lettera d'incarico (in alternativa l'ordine di servizio o altra documentazione idonea a dimostrare l'autorizzazione dell'Organismo al coinvolgimento della risorsa nella realizzazione delle attivita' convenzionate);
\r\n4. per ciascuna risorsa, il prospetto, rilasciato dall'Ufficio del Personale dell'Organismo, con l'indicazione della retribuzione annua lorda su base contrattuale e del monte ore lavorativo annuo;
\r\n5. per ciascuna risorsa, il prospetto di determinazione del costo del personale, secondo il calcolo seguente:
\r\n
\r\nRAL/OL*OP
\r\n
\r\nLegenda:
\r\nRAL= Retribuzione lorda annua risultante dal prospetto rilasciato dall'Ufficio del personale di cui al punto 4 del presente paragrafo
\r\nOL= monte ore lavorativo annuo di cui al punto 4 del presente paragrafo
\r\nOP= ore dedicate al progetto e risultanti dai time reports di cui al punto 2 del presente paragrafo 6. per ciascuna risorsa, i cedolini
\r\npaga dei mesi cui la rendicontazione si riferisce
\r\n
\r\n6.1.2 Documenti giustificativi di pagamento
\r\nPer gli Organismi privati i documenti attestanti il pagamento delle
\r\nspese di personale sono:
\r\n- copia degli assegni circolari o assegni bancari;
\r\n- copia dei bonifici bancari;
\r\n- estratto conto bancario dal quale si evinca l'addebito relativo agli assegni e/o ai bonifici di cui ai precedenti punti.
\r\nPer gli Organismi pubblici i documenti attestanti il pagamento delle spese di personale sono:
\r\n- mandato di pagamento quietanzato dalla banca.
\r\nPer tutte le tipologie di Organismi non sono ammessi i pagamenti effettuati in contanti e pertanto tali spese saranno considerate non eleggibili ai fini della rendicontazione.
\r\nSolo per gli Organismi pubblici, in alternativa ai documenti giustificativi di spesa di cui ai precedenti paragrafi 6.1.1 punti 3,
\r\n4 e 6 e di pagamento di cui al paragrafo 6.1.2, l'Organismo potra' produrre un'attestazione di spesa rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio del Personale dell'Organismo e conforme all'Allegato III del presente Manuale. L'Organismo sara' comunque tenuto alla presentazione di tutti gli altri documenti di cui al paragrafo 6.1.1 punti 1, 2 e 5.
\r\nIl ricorso a tale alternativa deve essere autorizzato in forma scritta dal DPC che si riserva di valutare sulla base delle problematiche oggettivamente riscontrate dall'Organismo pubblico nel reperire la documentazione cosi' come previsto ai precedenti paragrafi 6.1.1 e 6.1.2.
\r\n
\r\n6.2 SPESE PER MISSIONI
\r\nLa categoria comprende il costo delle missioni realizzate dal personale di cui al paragrafo precedente.
\r\nNon sono considerate ammissibili le spese per missioni sostenute per finalita' non strettamente correlate alle attivita' oggetto dell'Accordo o della Convenzione e non in linea con le politiche del personale, c.d. policy, definite dall'Organismo stesso.
\r\nIn mancanza di policy formalmente definite si fara' riferimento a quelle del DPC.
\r\nIl personale impiegato nelle missioni dovra' essere ricompreso nell'elenco nominativo di cui al precedente paragrafo 6.1
\r\n
\r\n6.2.1 Documenti giustificativi di spesa
\r\nI documenti giustificativi di spesa per le missioni sono i seguenti:
\r\n
\r\n- nota spese relativa a ciascuna risorsa per ciascuna missione. La nota spese dovra' essere corredata di tutti i giustificativi delle
\r\nspese sostenute.
\r\n
\r\n6.2.2 Documenti giustificativi di pagamento
\r\nPer gli Organismi privati i documenti attestanti il pagamento delle spese per missioni sono:
\r\n- copia degli assegni circolari o assegni bancari;
\r\n- copia dei bonifici bancari;
\r\n- estratto conto bancario dal quale si evinca l'addebito relativo agli assegni e/o ai bonifici di cui ai precedenti punti.
\r\nPer gli Organismi pubblici i documenti attestanti il pagamento delle spese di personale sono:
\r\n- mandato di pagamento quietanzato dalla banca.
\r\nPer tutte le tipologie di Organismi non sono ammessi i pagamenti effettuati in contanti e pertanto tali spese saranno considerate non eleggibili ai fini della rendicontazione.
\r\n
\r\n6.3 SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE
\r\nLa categoria comprende i costi direttamente imputabili alle attivita' di formazione del personale interno e/o esterno, previste nell'Accordo o nella Convenzione. Non sono considerate ammissibili le spese relative all'organizzazione e allo svolgimento di corsi di formazione qualora le attivita' formative non rientrino in quelleconcordate.
\r\nLa categoria non comprende i costi dei corsisti e/o dei docenti interni, questi infatti dovranno essere rendicontati nell'ambito della categoria delle spese di personale secondo i criteri e le modalita' descritti al paragrafo 6.1. A titolo di esempio le spese di formazione comprendono:
\r\n- spese per docenti esterni;
\r\n- spese relative ai locali adibiti allo svolgimento dei corsi limitatamente alla quota (quota ammortamento, canone di locazione)
\r\ndirettamente imputabile alle attivita' formative;
\r\n- spese relative alla partecipazione di personale a convegni, seminari, corsi di formazione esterni purche' i contenuti formativi acquistati siano attinenti e funzionali al progetto;
\r\n- spese per l'acquisizione e il noleggio di strumentazione, attrezzature e prodotti software limitatamente alla quota (quota ammortamento, canone di noleggio, canone di leasing) direttamente imputabile alle attivita' di formazione;
\r\n- acquisto di materiale didattico e di consumo;
\r\n- spese assicurative relative a personale docente, allievi e locali adibiti ai corsi;
\r\n- spese per utenze direttamente imputabili ai corsi di formazione;
\r\n- spese di viaggio, vitto e alloggio relative agli allievi e/o ai docenti.
\r\n
\r\n6.3.1. Documenti giustificativi di spesa
\r\nI documenti giustificativi di spesa per le attivita' formative sono i seguenti:
\r\n- per i docenti esterni dovra' essere fornito il contratto o lettera di incarico con indicazione delle materie oggetto di insegnamento, le ore di docenza e eventuali spese da rimborsare; inoltre, dovra' essere allegato un curriculum vitae dettagliato;
\r\n- contratto di locazione dell'immobile;
\r\n- contratto di leasing o noleggio delle attrezzature;
\r\n- contratto di assicurazione, ove previsto;
\r\n- relativamente alle spese di viaggio vitto e alloggio, sostenute da personale interno ed esterno, dovranno essere giustificate con note spese e relativi giustificativi di spesa allegati (fatture, scontrini, ricevute);
\r\n- fattura di acquisto o altro documento di equivalente valore fiscale.
\r\n
\r\n6.3.2. Documenti giustificativi di pagamento
\r\nI documenti attestanti il pagamento delle spese amministrative sono i medesimi previsti al precedente paragrafo 6.2.2.
\r\nInoltre, nei casi previsti dalla Legge 136/2010, dovranno essere predisposti tutti i documenti richiesti dalla stessa.
\r\n
\r\n6.4 COSTI AMMINISTRATIVI
\r\nIn questa categoria rientrano le spese amministrative direttamente imputabili alle attivita' convenzionate. Sono considerati ammissibili gli importi, pagati esclusivamente a fornitori esterni, pertinenti in modo inequivocabile ed esclusivo allo svolgimento delle attivita' oggetto dell'Accordo o della Convenzione. Un'adeguata spiegazione di tale pertinenza potra' essere fornita nella relazione di cui al paragrafo 3.
\r\nA titolo di esempio sono classificabili costi amministrativi i seguenti:
\r\nlocazione di uffici;
\r\nlocazione finanziaria di macchine e attrezzatura d'ufficio;
\r\nassicurazioni obbligatorie a vario titolo per personale (escluse le spese INAIL) e locali;
\r\nspese telefoniche relative a linee esclusivamente dedicate all'espletamento delle attivita' convenzionate;
\r\nspese di stampa, imballaggio, spedizione;
\r\nspese di cancelleria;
\r\nspese per utenze;
\r\nspese postali;
\r\nspese per servizi generali.
\r\nNon rientrano in questa categoria le spese per il personale amministrativo le quali vengono classificate nella categoria delle spese di personale.
\r\n
\r\n6.4.1. Documenti giustificativi di spesa
\r\nI documenti giustificativi di spesa per i costi amministrativi sono:
\r\n- fattura di acquisto o altro documento di equivalente valore fiscale.
\r\n
\r\n6.4.2. Documenti giustificativi di pagamento
\r\nI documenti attestanti il pagamento delle spese amministrative sono i medesimi previsti al precedente paragrafo 6.3.2.
\r\n
\r\n6.5 SPESE PER STUDI, RICERCHE ED ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
\r\nLa categoria comprende le spese relative alle prestazioni d'opera occasionali, alle borse di studio, agli assegni di ricerca, ai dottorati e a tutte le prestazioni professionali necessarie ai fini dell'ottenimento dei risultati concordati nell'Accordo o nella Convenzione.
\r\nA titolo di esempio, rientrano in questa categoria le spese relative a:
\r\n- attivita' di studio e ricerca attinenti alle tematiche proprie dell'oggetto dell'Accordo o della Convenzione;
\r\n- pareri tecnici, stime, valutazioni;
\r\n- traduzioni;
\r\n- consulenze professionali.
\r\n
\r\n6.5.1. Documenti giustificativi di spesa
\r\nIn caso di Organismo appartenente alla categoria degli Enti pubblici, dovra' essere messa a disposizione del revisore tutta la documentazione attestante le procedure di evidenza pubblica nei casi previsti dalla normativa vigente.
\r\nI documenti giustificativi di spesa per attivita' di studi e ricerche e per altre prestazioni professionali sono quelli di seguito elencati:
\r\n- documentazione relativa alle procedure di evidenza pubblica, ove previste;
\r\n- contratto di conferimento incarico con indicazione delle attivita' affidate, della durata temporale della prestazione, dei deliverables che dovranno essere prodotti al termine dell'incarico e del corrispettivo;
\r\n- contratto relativo alla borsa di studio, assegno di ricerca, dottorato;
\r\n- copia degli eventuali deliverables che sono stati prodotti;
\r\n- fattura o altro documento di equivalente valore fiscale;
\r\n- attestazione resa dal Responsabile del progetto, nella quale si confermi che la prestazione e' stata ricevuta dall'Organismo nelle
\r\nmodalita' stabilite.
\r\n
\r\n6.5.2. Documenti giustificativi di pagamento
\r\nI documenti attestanti il pagamento delle spese per attivita' di studi e ricerche e per altre prestazioni professionali amministrative sono i medesimi previsti al precedente paragrafo 6.3.2.
\r\n
\r\n6.6 SPESE PER SERVIZI
\r\nIn questa categoria rientrano le spese per servizi vari di natura tecnica, imputabili in maniera diretta e/o indiretta alle attivita'
\r\noggetto degli accordi o convenzioni.
\r\nA titolo di esempio, sono classificabili nella categoria delle spese per servizi i costi per assistenza e manutenzione di hardware, impianti e strumenti di laboratorio, veicoli a motore.
\r\nIn caso di Organismo pubblico, dovra' essere messa a disposizione del revisore tutta la documentazione attestante le procedure di evidenza pubblica nei casi previsti dalla normativa vigente.
\r\n
\r\n6.6.1. Documenti giustificativi di spesa
\r\nI documenti giustificativi di spesa per l'acquisto di servizi sono quelli di seguito elencati:
\r\n- documentazione relativa alle procedure di evidenza pubblica, ove previste;
\r\n- contratto di fornitura di servizi;
\r\n- fattura di acquisto o altro documento di equivalente valore fiscale;
\r\n- documenti attestanti l'avvenuta fornitura del servizio;
\r\n- attestazione resa dal Responsabile del progetto, nella quale si confermi che il servizio e' stato ricevuto dall'Organismo nelle modalita' stabilite.
\r\n
\r\n6.6.2. Documenti giustificativi di pagamento
\r\nI documenti attestanti il pagamento delle spese per servizi sono i medesimi previsti al precedente paragrafo 6.3.2.
\r\n
\r\n6.7 MATERIALE TECNICO DUREVOLE
\r\nRientrano in questa categoria le spese relative all'acquisto e/o all'utilizzo di beni durevoli necessari ai fini dell'attivita', con esclusione di quelli di natura amministrativa rientranti nelle categorie dei costi amministrativi o delle spese indirette.
\r\nSono considerati beni durevoli i beni la cui utilita' si manifesta durante un periodo pluriennale e come tali sono iscritti o iscrivibili nel libro dei beni ammortizzabili o registro equipollente e soggetti ad ammortamento.
\r\nA titolo di esempio, sono classificabili nella categoria delle spese per materiale tecnico durevole i canoni di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria e/o di noleggio di macchine, strumenti e arredi di laboratorio; i costi di acquisto della piccola strumentazione.
\r\nAi fini della determinazione e dell'ammissibilita' delle quote di ammortamento si veda il paragrafo 4.1.
\r\nDel criterio di ammortamento seguito, delle motivazioni alla base della scelta della locazione finanziaria e/o del noleggio del bene, ne dovra' essere data spiegazione nella relazione di cui al paragrafo 4.7.
\r\nQualora l'Organismo decida di acquistare beni e materiale usati, ai fini dell'ammissibilita' della spesa relativa si vedano le condizioni riportate nel paragrafo 4.5.
\r\nIn caso di Organismo pubblico, dovra' essere messa a disposizione del revisore tutta la documentazione attestante le procedure di evidenza pubblica nei casi previsti dalla normativa vigente.
\r\n
\r\n6.7.1. Documenti giustificativi di spesa
\r\nI documenti giustificativi di spesa per l'acquisto di materiale tecnico durevole e di consumo sono quelli di seguito elencati:
\r\n- documentazione relativa alle procedure di evidenza pubblica, ove previste;
\r\n- contratto di fornitura con indicazione dei beni e del materiale da fornire, della durata temporale della fornitura e del corrispettivo;
\r\n- contratto di locazione con indicazione dei beni da locare/dare a noleggio, della durata temporale della locazione e del corrispettivo;
\r\n- bolla di accompagnamento del bene;
\r\n- fattura di acquisto o altro documento di equivalente valore fiscale;
\r\n- prospetto degli ammortamenti.
\r\n
\r\n6.7.2. Documenti giustificativi di pagamento
\r\nI documenti attestanti il pagamento delle spese per il materiale tecnico durevole sono i medesimi previsti al precedente paragrafo
\r\n6.3.2.
\r\n
\r\n6.8 MATERIALE DI CONSUMO
\r\nRientrano in questa categoria le spese relative all'acquisto di materiale di consumo necessario ai fini dell'attivita', con esclusione di quelli di natura amministrativa rientranti nelle categorie dei costi amministrativi o delle spese indirette. E' considerato materiale tecnico di consumo i beni non durevoli la cui utilita' si esaurira' nel corso di un anno dall'acquisto.
\r\n
\r\n6.8.1. Documenti giustificativi di spesa
\r\nI documenti giustificativi di spesa per l'acquisto di materiale di consumo sono quelli di seguito elencati:
\r\n- documentazione relativa alle procedure di evidenza pubblica, ove previste;
\r\n- contratto di fornitura con indicazione dei beni e del materiale di consumo da fornire, della durata temporale della fornitura e del corrispettivo;
\r\n- bolla di accompagnamento del bene;
\r\n- fattura di acquisto o altro documento di equivalente valore fiscale.
\r\n
\r\n6.8.2. Documenti giustificativi di pagamento
\r\nI documenti attestanti il pagamento delle spese per il materiale tecnico durevole e di consumo sono i medesimi previsti al precedente paragrafo 6.3.2.
\r\n
\r\n6.9 IMMOBILI ED OPERE EDILIZIE
\r\nSono considerate ammissibili le spese per l'acquisto o la costruzione di piccoli immobili e per la realizzazione di opere edilizie qualora l'operazione sia stata prevista nell'Accordo o nella Convenzione e solo nell'ipotesi in cui il bene e/o l'opera siano strettamente necessari ai fini del raggiungimento dei risultati concordati.
\r\n
\r\nRientrano nella categoria delle spese ammissibili per i beni immobili e le opere edilizie, le spese relative a beni ed opere per i quali la legislazione vigente prevede il possesso anche solo della denuncia d'inizio attivita' edilizia (D.I.A.) per la loro realizzazione ovvero della Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), e non solo del permesso di costruire o l'autorizzazione/concessione edilizia. Ai fini dell'ammissibilita' delle spese, dovranno essere inoltre soddisfatte le condizioni riportate nel paragrafo 4.
\r\nA consuntivo, le spese sostenute potranno essere rendicontate per un ammontare pari alle quote di ammortamento di competenza del periodo al quale il rendiconto si riferisce.
\r\nIn caso di Organismo pubblico, dovra' essere messa a disposizione del revisore tutta la documentazione attestante le procedure di
\r\nevidenza pubblica nei casi previsti dalla normativa vigente.
\r\nQualora l'Organismo si trovi nella necessita' di utilizzare beni immobili di proprieta' altrui, le spese per eventuali rimborsi pretesi dal proprietario, saranno considerate ammissibili dal DPC solo qualora si dimostri di avere espletato tutte le procedure di cui all'art. 189 del D.P.R. 554/1999, regolamento attuativo della L. 109/1994, relative all'avviso ad opponendum.
\r\n
\r\n6.9.1. Documenti giustificativi di spesa
\r\nI documenti giustificativi di spesa per l'acquisto o la costruzione di piccoli immobili o per la realizzazione di opere edilizie sono quelli di seguito elencati:
\r\n- documentazione relativa alle procedure di evidenza pubblica, ove previste;
\r\n- nel caso di realizzazione dell'immobile, il contratto di affidamento della realizzazione dell'opera  con indicazione dei beni e/o dell'opera da realizzare, della durata dei lavori e del corrispettivo;
\r\n- nel caso di acquisto, il contratto di acquisto dell'immobile;
\r\n- fattura di acquisto o altro documento di equivalente valore fiscale, ove prevista dalla normativa vigente;
\r\n- prospetto degli ammortamenti.
\r\n
\r\n6.9.2. Documenti giustificativi di pagamento
\r\nI documenti attestanti il pagamento delle spese per l'acquisto o la costruzione di piccoli immobili o per la realizzazione di opere
\r\nedilizie sono i medesimi previsti al precedente paragrafo 6.3.2.
\r\n
\r\n6.10 TERRENI NON EDIFICATI
\r\nE' considerata ammissibile la spesa per l'acquisto di terreni non edificati solo laddove sia espressamente previsto dall'Accordo o dalla Convenzione per il raggiungimento degli obiettivi concordati e alle due condizioni seguenti:
\r\na) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non puo' superare il 10% della spesa totale rendicontata a meno che venga stabilita una percentuale piu' elevata nell'Accordo o nella Convenzione;
\r\nb) un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve fornire un attestato nel quale si conferma che il prezzo d'acquisto non e' superiore al valore di mercato.
\r\nA consuntivo, le spese sostenute potranno essere rendicontate per un ammontare di competenza del periodo al quale il rendiconto si riferisce pari alla ripartizione temporale del costo nella durata complessiva dell'Accordo o della Convenzione.
\r\nIn caso di Organismo pubblico, dovra' essere messa a disposizione del revisore tutta la documentazione attestante le procedure di evidenza pubblica nei casi previsti dalla normativa vigente.
\r\nQualora l'Organismo si trovi nella necessita' di utilizzare terreni di proprieta' altrui, le spese per eventuali rimborsi pretesi dal proprietario, saranno considerate ammissibili dal DPC solo qualora si dimostri di avere espletato tutte le procedure di cui all'art. 189 del D.P.R. 554/1999, regolamento attuativo della L. 109/1994, relative all'avviso ad opponendum.
\r\n
\r\n6.10.1. Documenti giustificativi di spesa
\r\nI documenti giustificativi della spesa per l'acquisto di terreni non edificati sono:
\r\n- documentazione relativa alle procedure di evidenza pubblica, ove previste;
\r\n- contratto d'acquisto;
\r\n- fattura di acquisto o altro documento di equivalente valore fiscale, ove prevista dalla normativa vigente.
\r\n
\r\n6.10.2. Documenti giustificativi di pagamento
\r\nI documenti attestanti il pagamento delle spese per l'acquisto di terreni non edificati sono i medesimi previsti al precedente paragrafo 6.3.2.
\r\n
\r\n6.11 SPESE INDIRETTE
\r\nLa categoria comprende le spese generali imputabili pro-quota alle attivita' convenzionate. Il DPC considerera' ammissibili gli importi pertinenti in modo inequivocabile allo svolgimento delle attivita' oggetto dell'Accordo o della Convenzione. Un'adeguata spiegazione di tale pertinenza, insieme alla spiegazione del criterio seguito nel calcolo pro-quota e delle motivazioni alla base della scelta dello stesso, potra' essere fornita nella relazione di cui al paragrafo 3.
\r\nA titolo di esempio, sono classificabili spese indirette le seguenti:
\r\n- locazione di uffici;
\r\n- locazione finanziaria di macchine e attrezzatura d'ufficio;
\r\n- assicurazioni obbligatorie a vario titolo per personale e locali;
\r\n- spese telefoniche;
\r\n- spese di stampa, imballaggio, spedizione;
\r\n- spese postali;
\r\n- spese per utenze;
\r\n- spese per servizi generali.
\r\nIl calcolo pro-quota deve essere effettuato tramite l'utilizzo di un criterio di ripartizione equo, corretto, proporzionale, documentabile ed adeguato alle caratteristiche dell'Organismo e/o alle specificita' relative alle attivita' oggetto dell'Accordo o della Convenzione.
\r\nCriteri comuni sono quello basato sul rapporto tra i giorni/ore lavorati in un determinato periodo relativamente alle attivita' convenzionate e il numero totale dei giorni/ore lavorabili nello stesso periodo, oppure quello basato sul rapporto tra le entrate.
\r\nIn alternativa al criterio dell'imputazione pro-quota, le spese indirette possono essere rendicontate in modo forfettario e nella misura non superiore al 10% del totale del rendiconto.
\r\nLa modalita' di imputazione all'operazione deve essere contenuta ed approvata nel Piano Finanziario. Il ricorso all'opzione non deve avere come conseguenza un aumento artificiale dei costi diretti ne' di quelli indiretti; qualunque riduzione dei costi diretti comporta automaticamente una riduzione proporzionalmente corrispondente dell'ammontare dichiarato su base forfetaria; qualora l'operazione generi entrate, queste devono essere dedotte dal totale dei costi dell'operazione (diretti e quindi proporzionalmente anche sugli indiretti).
\r\n
\r\n6.11.1. Documenti giustificativi di spesa
\r\nI documenti giustificativi delle spese indirette sono:
\r\n- fattura di acquisto o altro documento di equivalente valore fiscale.
\r\nNel caso in cui l'Organismo scelga di optare per l'imputazione forfetaria delle spese indirette, nella misura massima del 10% del rendiconto, il Responsabile del progetto e' tenuto a redigere e presentare in sede di rendicontazione un'attestazione relativa alle spese indirette conforme all'Allegato VI del presente Manuale.
\r\n
\r\n6.11.2. Documenti giustificativi di pagamento
\r\nI documenti attestanti il pagamento delle spese indirette sono i medesimi previsti al precedente paragrafo 6.3.2.
\r\nNel caso in cui l'Organismo scelga di optare per l'imputazione forfetaria delle spese indirette, il pagamento e' dimostrato mediante
\r\nl'attestazione di cui al precedente paragrafo 6.12.1.
\r\n
\r\n6.12 ALTRO
\r\nIn questa categoria rientrano tutti i costi residuali rispetto alle categorie specifiche fino ad ora esaminate e la cui ammissibilita' al
\r\nfinanziamento e' stata valutata positivamente dal DPC al momento dell'approvazione del Piano finanziario.
\r\nIn caso di Organismo pubblico, dovra' essere messa a disposizione del revisore tutta la documentazione attestante le procedure di evidenza pubblica nei casi previsti dalla normativa vigente.
\r\n
\r\n6.12.1. Documenti giustificativi di spesa
\r\nI documenti giustificativi delle altre spese sono:
\r\n- documentazione relativa alle procedure di evidenza pubblica, ove previste;
\r\n- fattura di acquisto o altro documento di equivalente valore fiscale.
\r\n
\r\n6.12.2. Documenti giustificativi di pagamento
\r\nI documenti attestanti il pagamento delle altre spese sono i medesimi previsti al precedente paragrafo 6.3.2. .
\r\n
\r\n7. IL RENDICONTO DI SPESA
\r\nGli Organismi, ai fini del riconoscimento delle spese relative alle attivita' previste nell'Accordo o nella Convenzione, devono effettuare una serie di adempimenti contabili e amministrativi il cui risultato finale e' il \"Rendiconto di Spesa\".
\r\nIl \"Rendiconto di spesa\" costituisce il prospetto contabile obbligatorio, non derogabile da nessun Accordo o Convenzione, che deve essere prodotto e trasmesso dall'Organismo al DPC (nei tempi e nelle modalita' previste nell'Accordo o nella Convenzione) e sottoposto al riscontro di un revisore, come meglio descritto nel successivo capitolo 8.
\r\nAttraverso il \"Rendiconto di spesa\" l'Organismo attesta e dichiara l'effettivo sostenimento delle spese per la realizzazione delle attivita' convenzionate, chiedendone il riconoscimento.
\r\nTale documento e' costituito da:
\r\no L'\"Attestazione delle spese rendicontate\";
\r\no la tabella di \"Rendiconto Complessivo\", che attesta gli importi complessivi per ciascuna categoria di spesa rendicontati durante il
\r\nperiodo di eleggibilita';
\r\no la serie di tabelle (una per ciascuna categoria di spesa) di \"Rendiconto Specifico\", in cui sono dettagliati i singoli importi
\r\nrendicontati durante il periodo di eleggibilita';
\r\no le Note esplicative (eventuali) per ciascuna categoria di spesa.
\r\nLe tabelle del Rendiconto Complessivo e Specifico devono essere obbligatoriamente compilate dagli Organismi secondo i format e le modalita' previste dal DPC e senza alcuna modificazione.
\r\nL'Allegato, al presente documento, contiene i format delle tabelle complete delle note esplicative per la loro compilazione.
\r\nLa documentazione giustificativa di spesa, di pagamento o di altro tipo (es. procedura di evidenza, ove richiesta) afferente le spese dichiarate nel Rendiconto, come definita nel Capitolo 6, non deve bessere trasmessa al DPC. Ciascun Organismo deve conservare tale
\r\ndocumentazione e metterla a disposizione del revisore esterno.
\r\nAi fini di una corretta rendicontazione delle spese sostenute, tale documentazione dovra' essere immediatamente e puntualmente
\r\ncollegabile all'importo rendicontato.
\r\nQualora questo non fosse possibile, dovranno essere prodotti i documenti (prospetti di calcolo, fogli di lavoro) idonei a dimostrare il criterio di riparto e di determinazione utilizzato, completi delle adeguate spiegazioni.
\r\nNel caso di documenti giustificativi comuni a piu' categorie di spesa e/o a piu' rendiconto di spesa, dovra' esserne prodotta una
\r\ncopia per ogni categoria di spesa e/o per ogni rendiconto.
\r\n
\r\n8. REVISIONE DEL RENDICONTO DI SPESA
\r\nAi fini della revisione del rendiconto di spesa, il DPC, mediante procedura comunitaria, individua il revisore esterno cui compete il riscontro amministrativo contabile del rendiconto, secondo le modalita' di cui al presente documento, e la redazione della
\r\nrelazione sul rendiconto stesso.
\r\nIl revisore opera in nome e per conto del Dipartimento e svolge in modo esaustivo l'attivita' di riscontro amministrativo contabile.
\r\nCiascun rendiconto di spesa, ai fini dell'erogazione del finanziamento da parte del DPC, dovra' essere accompagnato da una
\r\nrelazione del revisore.
\r\nLa relazione di revisione, che dovra' essere emessa dal revisore all'attenzione dell'Organismo, dovra' essere redatta nella forma e
\r\ncon il contenuto del modello riportato nell'Allegato VIII del presente documento.
\r\nNel caso di Accordi o Convenzioni che prevedono la rendicontazione su base semestrale, la revisione potra' essere effettuata su base
\r\nannuale qualora la rendicontazione semestrale non superi l'importo di Euro 200 mila.
\r\n
\r\n9. CONTROLLO DA PARTE DEL DPC
\r\nIl DPC esercita l'attivita' di riscontro amministrativo-contabile delle spese inserite nei Rendiconti di spesa tramite il revisore incaricato di svolgere la revisione sugli stessi, con oneri a carico del DPC stesso.
\r\nAi fini del rimborso delle spese sostenute, l'Organismo dovra' trasmettere al DPC la relazione del revisore.
\r\nIl DPC procedera' al rimborso delle spese di cui alla relazione del revisore previa verifica di conseguimento degli obiettivi
\r\ndell'Accordo o della Convenzione, connessi alle spese sostenute da rimborsare.
\r\nIl DPC inoltre, si riserva la facolta' di svolgere, direttamente o con l'ausilio di un soggetto dallo stesso DPC incaricato, delle
\r\nverifiche sui rendiconti presentati dagli Organismi.
\r\nDette verifiche possono essere svolte anche di comune accordo con l'ausilio di personale in servizio presso l'Ufficio del Bilancio e
\r\nper il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile.
\r\nA questo proposito il DPC:
\r\nI. mettera' a conoscenza della volonta' di sottoporre a controllo sia l'Organismo che il revisore che ha redatto la relativa relazione sul rendiconto sottoposto a controllo da parte del DPC;
\r\nII. richiedera' all'Organismo la documentazione ritenuta utile alla verifica;
\r\nIII. potra' chiedere chiarimenti sia all'Organismo che al suo revisore rispetto all'attivita' svolta;
\r\nIV. redigera' un'apposita relazione di controllo. Tale relazione sara' discussa con l'Organismo e con il revisore, al fine di acquisire eventuali ulteriori elementi di valutazione.
\r\nQualora comunque dalla relazione del revisore emergessero comportamenti dell'Organismo difformi rispetto a quanto previsto dal presente Documento, il DPC potra' ritenere non finanziabile la/le spesa/e per la/le quali ha riscontrato le difformita' e quindi, nel caso in cui le stesse fossero gia' state finanziate dal DPC, chiederne la restituzione.
\r\nIn caso di violazioni che comportano, secondo le vigenti disposizioni, la revoca totale del finanziamento, il DPC, previa contestazione all'Organismo ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e tenuto conto delle controdeduzioni dello stesso da far pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta dal ricevimento delle stesse, provvede con proprio atto definitivo alla revoca.

\r\n\r\n

ALLEGATO I:
\r\nAttestazione del responsabile dell'organismo circa il rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010 \"in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari\"
\r\nModello di attestazione del responsabile dell'organismo circa il rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010 \"in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari\"
\r\nIl sottoscritto (Nome e Cognome) in qualita' di Responsabile dell'Organismo (denominazione dell'Organismo) attesta che, con riferimento alle spese inserite nel Rendiconto di Spesa nel periodo compreso tra il (GG/MM/AAAA) e il (GG/MM/AAAA) relativo al progetto (Denominazione e riferimento all'Accordo o alla Convenzione con il DPC), nei casi previsti dalla legge 136/2010 in tema di tracciabilita' dei flussi finanziari, l'Organismo ha ottemperato alle disposizioni previste dalla citata normativa; in particolare per ciascuna operazione relativa a forniture di beni e/o servizi si e'provveduto a:
\r\na) richiedere ai creditori la comunicazione prevista dall'articolo 3 dalla legge 136/2010;
\r\nb) effettuare il pagamento, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, su conti correnti dedicati, riportando per ciascuna transazione il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
\r\n(Luogo) (Data)
\r\nFirma del Responsabile dell'Organismo

\r\n\r\n

ALLEGATO II:
\r\nTabella aliquote ai Ammortamento Ragioneria Generale dello Stato\"\"(288 Kb)

\r\n\r\n

ALLEGATO III:
\r\nAttestazione del responsabile dell'organismo in relazione alle entrate derivanti dalle attivita' oggetto dell?accordo o della convenzione
\r\nModello di attestazione del responsabile dell'organismo in relazione alle entrate derivanti dalle attivita' oggetto dell'accordo o della convenzione
\r\nIl sottoscritto (Nome e Cognome) in qualita' di Responsabile dell'Organismo (denominazione dell'Organismo) attesta che, con riferimento al progetto (Denominazione e riferimento all'Accordo o alla Convenzione con il DPC), nel periodo compreso tra il (GG/MM/AAAA) e il (GG/MM/AAAA) l'Organismo non ha percepito entrate derivanti dalle attivita' oggetto dell'Accordo o della Convenzione (ovvero ha percepito entrate derivanti dalle attivita' oggetto dell'Accordo o della Convenzione pari ad Euro e che pertanto dovranno essere detratte dal finanziamento del DPC).
\r\n(Luogo) (Data)
\r\nFirma del Responsabile dell'Organismo

\r\n\r\n

ALLEGATO IV:
\r\nSchema di Piano Finanziario \"\"(100 Kb)
\r\n
\r\nALLEGATO V:
\r\nAttestazione del Responsabile del Personale dell'organismo
\r\n--------------------
\r\nIl presente documento e' ad uso esclusivo del DPC e degli Organismi di ricerca convenzionati

\r\n\r\n

Modello di attestazione relativa alle spese del personale dipendente a tempo indeterminato\"\"(147 Kb)

\r\n\r\n

ALLEGATO VI:

\r\n\r\n

Attestazione del responsabile dell’organismo sulle spese indirette rendicontate in misura forfetaria
\r\n--------------------
\r\nIl presente documento e' ad uso esclusivo del DPC e degli Organismi di ricerca convenzionati
\r\n
\r\nModello di attestazione spese indirette rendicontate in misura forfetaria
\r\nIl sottoscritto (Nome e Cognome) in qualita' di Responsabile dell'Organismo (denominazione dell'Organismo) attesta che le spese rendicontate nella categoria spese indirette in misura forfetaria ammontanti ad Euro relativamente al Progetto (Denominazione e riferimento all'Accordo o alla Convenzione con il DPC) del , sono state effettivamente sostenute nel periodo compreso tra (gg/mm/aaaa) e (gg/mm/aaaa) dal (denominazione dell'Organismo) per l'espletamento delle attivita' di ricerca previste dall'Accordo o dalla Convenzione con il DPC di Protezione Civile e soso state pagate in data anteriore alla data della presente attestazione.
\r\n(Luogo) (Data)
\r\nFirma del Responsabile di Progetto
\r\n
\r\nALLEGATO VII:
\r\nSchemi di rendiconto di spesa
\r\n• attestazione delle spese rendicontate
\r\n• tabella di rendiconto complessivo
\r\n• tabelle di rendiconto specifico
\r\n• note esplicative per categoria di spesa (eventuali)
\r\n------------------------
\r\nIl presente documento e' ad uso esclusivo del DPC e degli Organismi di ricerca convenzionati

\r\n\r\n

Attestazione spesa rendicontata\"\"(422 Kb)

\r\n\r\n

ALLEGATO VIII:
\r\nSchema di relazione di revisione
\r\n------------------------
\r\nIl presente documento e' ad uso esclusivo del DPC e degli Organismi di ricerca convenzionati
\r\nRelazione sulle procedure di verifica svolte sul rendiconto di spesa del (Nome Organismo) relativo al periodo (data inizio-data fine Rendiconto)
\r\nNome dell'Organismo
\r\nIndirizzo
\r\nCAP Citta'
\r\ne p.c. alla
\r\nPresidenza del Consiglio dei Ministri
\r\nDipartimento della Protezione Civile
\r\n(DPC)
\r\nIndirizzo
\r\nCAP Citta'
\r\n
\r\n1. Ho/Abbiamo svolto le procedure di verifica riportate nell'Allegato I alla presente (Allegare una descrizione dettagliata delle procedure svolte con l'esplicitazione dei criteri seguiti per il campionamento delle spese controllate e la quantificazione dei valori verificati per categoria di spesa), da Voi richiesteci, relative all'allegato Rendiconto di Spesa del (Nome Organismo) per il periodo (indicare il periodo cui il Rendiconto si riferisce). Tali verifiche sono state effettuate in ottemperanza a quanto previsto dal Documento tecnico da utilizzare nella rendicontazione dei fondi erogati dal Dipartimento di Protezione Civile? (il ?Documento?) e richiamato dall'Accordo o dalla Convenzione stipulata tra il (Nome Organismo) ed il Dipartimento di Protezione Civile (DPC) in data (data sottoscrizione Accordo o Convenzione) relativa a (riportare il titolo del Progetto previsto dall'Accordo o dalla Convenzione). La responsabilita' della corretta redazione del Rendiconto di Spesa compete al Direttore del (Nome Organismo). Il mio/nostro incarico e' stato in conformita' all'International Standard on Related Services applicabile alle procedure di verifica richieste.
\r\n2. Con riferimento alle procedure di verifica sopra citate, non sono stati riscontrati elementi di rilievo (ad eccezione di quanto riportato nel successivo paragrafo).
\r\n(Riportare la descrizione delle eccezioni e la quantificazione delle stesse).
\r\n3. Le procedure svolte non costituiscono una revisione contabile completa come definita dagli statuiti principi di revisione, nazionali o internazionali, sul Rendiconto di Spesa. Di conseguenza, qualora fosse stata svolta la revisione contabile completa o fossero state applicate altre verifiche oltre a quelle da Voi richiesteci, altri fatti o rettifiche sarebbero potute emergere da portare alla Vostra attenzione. Le procedure svolte hanno riguardato la documentazione a supporto delle spese rendicontate e, di conseguenza, il nostro lavoro non e' destinato a rilevare omissioni nei Rendiconti di Spesa.
\r\n
\r\nLa presente relazione si riferisce unicamente al Rendiconto di Spesa e non si estende al bilancio del (Nome Organismo), ed e' destinata all'uso esclusivo del Direttore del (Nome Organismo) e del DPC per i fini descritti nel primo paragrafo. Il suo eventuale utilizzo per finalita' diverse potrebbe non essere appropriato. Pertanto essa non potra' essere utilizzata per altri scopi o distribuita o copiata, interamente o in parte, ad alcuno, ne' la sua esistenza, o i suoi contenuti, potranno essere richiamati in alcun documento senza la mia/nostra preventiva autorizzazione scritta. Non assumero'/assumeremo alcuna responsabilita' in caso di uso non autorizzato della presente relazione.
\r\nIl sottoscritto/La (Nome della Societa' di Revisione) risulta iscritta il (riportare la data di iscrizione) al n. del Registro dei Revisori Contabili
\r\n(Nome della Societa' di Revisione)
\r\n(Nome del firmatario della relazione)
\r\n(Qualifica)
\r\n(Luogo e data)
\r\n
\r\nProcedure di verifica richieste dal (nome dell'organismo) e svolte dal revisore/societa' di revisione\"\"(154 Kb)

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